TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-05-16, n. 202300771

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-05-16, n. 202300771
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300771
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2023

N. 00771/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01082/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato -O-, con domicilio eletto presso il suo Ufficio, in Bari, via Principe Amedeo n. 26;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo n. 97;

per l'annullamento

- della nota del prot. 24755/S.C.G.F. del 27 giugno 2017 a firma del dirigente del Servizio Contabilità e Gestioni Finanziarie, della Prefettura di Bari, Ufficio Territoriale del Governo, pervenuta al Comune di Bari a mezzo p.e.c. in data 28 giugno 2017, nella parte in cui determina, quantifica e limita in € 500.493,28 l'importo massimo spettante al Comune di Bari a titolo di rimborso spese elettorali sostenute dal medesimo Ente per l'espletamento del Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016;

- dell'atto o provvedimento prot. n. 86790 del 22.06.2016 del Ministero dell'Interno di determinazione del suddetto importo massimo da assegnare al Comune, a titolo di rimborso spese elettorali, mai comunicato e richiamato nella citata nota prefettizia prot. 24755/S.C.G.F. del 27 giugno 2017;

- nonché, ove occorra, della circolare F.L. 10/2016 nella parte in cui contrasta con la normativa primaria;
della nota prot 55877/S.C.G.F. del 30.11.2016 e della circolare ivi citata prot. 244568 del 29.11.2016 ove interpretate come lesive del diritto del Comune di Bari ad ottenere l'integrale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016;

- di ogni atto o provvedimento lesivo, presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso l'eventuale decreto prefettizio di liquidazione delle spese elettorali oggetto della presente controversia, ove emanato, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti;

nonché

per l'accertamento

del diritto del Comune di Bari ad ottenere l'integrale rimborso delle spese effettivamente sostenute a titolo di anticipazione per il servizio elettorale espletato in relazione al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 e conseguente obbligo delle Amministrazioni intimate di corrispondere all'Ente locale l'intero importo delle medesime spese elettorali effettivamente sostenute e già rendicontate come per legge per un importo di € 820.052,48;

con riserva di ogni ulteriore o diversa azione anche di condanna o risarcitoria, conseguente all'emanazione di ulteriori atti o provvedimenti lesivi del diritto vantato con il presente ricorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Bari il 22.2.2018:

- del provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - non conosciuto - con il quale è stato individuato l'importo massimo assegnabile al Comune di Bari per il rimborso delle spese sostenute dal Comune di Bari per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016;

- della nota prot. n. 155074 del 28 novembre 2017 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - comunicata al Comune di Bari in allegato alla nota prot. 60555 del 30.11.2017 della Prefettura di Bari, nella parte in cui quantifica gli importi da assegnare a ciascun Comune per sezione ed elettore e precisa che “le risorse ora assegnate sono da considerarsi quale saldo delle spese connesse al citato referendum costituzionale ed eventuali richieste di rimborso eccedenti delle assegnazioni non saranno prese in considerazione”;

- della nota prot. 60555 del 30.11.2017 della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari (esclusivamente nella ipotesi in cui se ne ravvisi contenuto provvedimentale) nella parte in cui comunica al Comune di Bari la somma complessiva assegnata per le consultazioni referendarie del 4 dicembre 2016 nella misura massima di € 737.824,55 e precisa che “le risorse ora assegnate sono da considerarsi quale saldo delle spese connesse al citato referendum costituzionale ed eventuali richieste di rimborso eccedenti delle assegnazioni non saranno prese in considerazione”;

- di ogni atto o provvedimento lesivo, presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso l'eventuale decreto prefettizio di liquidazione delle spese elettorali oggetto della presente controversia, ove emanato, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti;

nonché

per l'accertamento

del diritto del Comune di Bari ad ottenere l'integrale rimborso delle spese effettivamente sostenute a titolo di anticipazione per il servizio elettorale espletato in relazione al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 e conseguente obbligo delle Amministrazioni intimate di corrispondere all'Ente locale l'intero importo delle medesime spese elettorali effettivamente sostenute e già rendicontate come per legge per un importo di € 820.052,48.

In subordine:

perché venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, modificato dall'art. 1, comma 400, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'art. 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'art. 1, comma 400, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione agli articoli 3, 5, 97 117, 118 e 119 Cost.;

con riserva di ogni ulteriore o diversa azione anche di condanna o risarcitoria, conseguente all'emanazione di ulteriori atti o provvedimenti lesivi del diritto vantato con il presente ricorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Bari il 25.9.2018:

- del decreto del Prefetto della Provincia di Bari n. 28929 del 25.05.2018 notificato al Comune di Bari a mezzo posta con raccomandata A.R. pervenuta in data 7 giugno 2018, con il quale il Comune di Bari è stato ammesso al rimborso delle spese sostenute in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 nella misura di € 789.543,22, a fronte del rendiconto presentato recante l'importo di € 820.052,48;

- di tutti gli atti allo stesso presupposti, ivi compresa ove occorra la Circolare Ministeriale F.L. 10/16 del 4.10.2016, nella parte ritenuti lesivi dell'interesse del Comune di Bari ad ottenere l'integrale rimborso delle spese rendicontate per lo svolgimento del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016;

nonché

degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio notificato il 25.09.2017 e con i motivi aggiunti notificati il 29.01.2018 quali:

- la nota prot. 24755/S.C.G.F. del 27 giugno 2017 a firma del dirigente del Servizio Contabilità e Gestioni Finanziarie, della Prefettura di Bari, Ufficio Territoriale del Governo, pervenuta al Comune di Bari a mezzo p.e.c. in data 28 giugno 2017, nella parte in cui determina, quantifica e limita in € 500.493,28 l'importo massimo spettante al Comune di Bari a titolo di rimborso spese elettorali sostenute dal medesimo Ente per l'espletamento del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016;

- l'atto o provvedimento prot. n. 86790 del 22.06.2016 del Ministero dell'Interno di determinazione del suddetto importo massimo da assegnare al Comune, a titolo di rimborso spese elettorali, mai comunicato e richiamato nella citata nota prefettizia prot. 24755/S.C.G.F. del 27 giugno 2017;

- ove occorra, la circolare F.L. 10/2016 nella parte in cui contrasta con la normativa primaria;
la nota prot. 55877/S.C.G.F. del 30.11.2016 e la circolare ivi citata prot. 244568 del 29.11.2016, ove interpretate come lesive del diritto del Comune di Bari ad ottenere l'integrale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016;

nonché

- il provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - non conosciuto - con il quale è stato individuato l'importo massimo assegnabile al Comune di Bari per il rimborso delle spese sostenute dal Comune di Bari per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016;

- la nota prot. n. 155074 del 28 novembre 2017 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - comunicata al Comune di Bari in allegato alla nota prot. 60555 del 30.11.2017 della Prefettura di Bari, nella parte in cui quantifica gli importi da assegnare a ciascun Comune per sezione ed elettore e precisa che “le risorse ora assegnate sono da considerarsi quale saldo delle spese connesse al citato referendum costituzionale ed eventuali richieste di rimborso eccedenti delle assegnazioni non saranno prese in considerazione”;

- la nota prot. 60555 del 30.11.2017 della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari (esclusivamente nella ipotesi in cui se ne ravvisi contenuto provvedimentale) nella parte in cui comunica al Comune di Bari la somma complessiva assegnata per le consultazioni referendarie del 4 dicembre 2016 nella misura massima di € 737.824,55 e precisa che “le risorse ora assegnate sono da considerarsi quale saldo delle spese connesse al citato referendum costituzionale ed eventuali richieste di rimborso eccedenti delle assegnazioni non saranno prese in considerazione”;

- ogni atto o provvedimento lesivo, presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto

nonché per l'accertamento

del diritto del Comune di Bari, a ottenere l'integrale rimborso delle spese di cui al rendiconto redatto dal Direttore della Ragioneria del Comune di Bari, formalmente trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari in data 3 aprile 2017 con nota prot. 8105 per l'importo di € 820.052,48= e comunque a ottenere la liquidazione integrale delle somme approvate a rendiconto dal Prefetto di Bari con il decreto n. 28929 del 25.05.2018 nella misura di €. 789.543,22, e conseguente obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere al relativo pagamento.

ove occorra

perché venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, modificato dall'art. 1, comma 400, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'art. 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'art. 1, comma 400, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione agli articoli 3, 5, 97 117, 118 e 119 Cost.

Visti il ricorso, i due atti per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. A G A e udito l'avv. -O-, per il Comune ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 25.09.2017 e depositato in data 17.10.2017, il Comune di Bari adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.

Esponeva in fatto che, a seguito della indizione da parte del Presidente della Repubblica delle

consultazioni elettorali per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, ex art. 14 d.lgs. 267/2000 il menzionato Comune aveva dovuto pianificare il servizio elettorale curando ogni adempimento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di voto ed impegnando la spesa necessaria per garantire il fabbisogno di personale, dei servizi e delle forniture occorrenti.

Gli adempimenti in parola avevano comportato per il Comune l’onere di anticipare integralmente le relative spese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 L. n. 136/1970, in base al quale se ne prevede il rimborso previa presentazione di rendiconto.

In particolare, in assenza di tempestive comunicazioni concernenti la somma finanziabile o il criterio per la sua determinazione, il Comune aveva provveduto ad impegnare la spesa per il referendum del 4.12.2016, contenendola entro il fondo assegnato dal Ministero in occasione della

precedente consultazione referendaria del 17.04.2016, finanziata nella misura di € 886.281,61.

Tuttavia, pochi giorni prima della consultazione, la Prefettura di Bari con nota prot. 55877/S.C.G.F. del 30.11.2016, aveva comunicato l’assegnazione di complessivi € 474.112,02 - circa la metà di quanto stanziato per la precedente tornata elettorale, riferita alla consultazione referendaria di

aprile 2016 - dei quali circa il 40% destinato a remunerare i compensi dei componenti dei seggi.

Successivamente, con nota prot. n. 0056275 del 02.12.2016, la Prefettura di Bari aveva comunicato «... si fa presente che la stessa circolare ministeriale prot. 244568 del 29.11.2016, nell’ultimo capoverso precisa quanto segue: “Si segnala, infine, che è stata richiesta una integrazione di fondi e, pertanto, si fa riserva di ulteriori assegnazioni”. Inoltre, con precedente nota interna, il Superiore Dicastero ha disposto che le eventuali economie prodotte, da Codesti enti, nello svolgimento della consultazione referendaria del 17/04/2016 potranno essere utilizzate per la consultazione del 4 dicembre p.v. Si riserva di fornire ulteriori aggiornamenti ».

Con altra nota, prot. n. 0005367 del 03.02.2017, la Prefettura di Bari aveva trasmesso la ministeriale prot. 4029 del 30.01.2017, con la quale aveva confermato che avrebbe provveduto ad integrare le somme stanziate per il referendum del 4.12.2016 con le somme economizzate in occasione delle consultazioni referendarie del 17.04.2016.

Il Comune ricorrente, altresì, evidenziava quanto dichiarato, sulla questione, dalla Direzione Centrale della Finanza Locale (capoversi 4°, 5° e 6° della citata nota ministeriale prot. n. 4029 del 30/01/2017, che si riportano integralmente):

« In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, le risorse stanziate dal competente Ministero dell’economia e delle finanze, sul relativo capitolo di spesa (1310/03), sono state particolarmente esigue, nonostante le ripetute richieste di integrazione e, pertanto,

l’individuazione dei relativi parametri ha prodotto assegnazioni inferiori di circa il 55% rispetto a quelle disposte ed erogate in occasione del referendum popolare del 17 aprile 2016, le cui necessità finanziarie è da presumere, non si discostino da quelle per il referendum del 4 dicembre 2016.

Alla luce della situazione venutasi a creare e considerato che se le disponibilità oggi esistenti presso le Prefetture non venissero utilizzate, le stesse, sarebbero oggetto di versamento presso il corrispondente capitolo di entrata del citato Dicastero finanziario, senza alcuna possibilità di

riassegnazione sul relativo capitolo 1310, questa Direzione Centrale è del parere che le somme economizzate in occasione della consultazione referendaria del 17 aprile 2016 possano essere utilizzate per provvedere al pagamento delle spese sostenute e rendicontate dagli enti locali,

risultate eccedenti le assegnazioni loro disposte per il referendum di cui trattasi.

Si precisa che i rimborsi ai comuni non dovranno, in nessun caso, superare il limite dell'importo a ciascuno assegnato in occasione del precedente referendum del 17 aprile 2016 ».

Con nota prot. 81059 del 3 aprile 2017, a firma del Direttore di Ragioneria, il Comune di Bari trasmetteva il rendiconto di competenza (in atti) alla Prefettura di Bari, da cui risultava che le spese effettivamente sostenute dal Comune di Bari per l’organizzazione tecnica e l’attuazione del referendum del 17 aprile 2016 ammontavano ad € 820.052,48.

In data 28 giugno 2017 perveniva al Comune di Bari la nota prot. 34845/S.C.G.F. del 27 giugno 2017, in epigrafe impugnata, a firma del dirigente del Servizio Contabilità e Gestioni Finanziarie, della Prefettura di Bari, Ufficio Territoriale del Governo, avente ad oggetto “ Ulteriore assegnazione fondi per il finanziamento delle spese relative al Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 ”.

Nel predetto atto, l’U.T.G. - Prefettura di Bari, nonostante la presentazione da parte del Comune di Bari di un rendiconto e conseguente richiesta di rimborso per un importo di € 820.052,48, comunicava che il Ministero dell'Interno, utilizzando univoci parametri, aveva disposto un'integrazione pari ad € 26.371,26, che aggiunta alla somma di € 474.112,02, già assegnata al

Comune di Bari, totalizzava un’assegnazione di somme pari ad € 500.483,28.

Pertanto, in sede di approvazione del rendiconto, era ragionevole presumere che la Prefettura di Bari disponesse il rimborso delle spese effettuate dal Comune di Bari, in occasione della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, nei limiti dell'importo massimo assegnato, determinando la necessità di coprire con fondi del bilancio civico l’ulteriore somma di € 319.569,20.

Insorgeva il ricorrente avverso tali esiti provvedimentali, articolando due motivi di gravame.

In particolare, il ricorrente deduceva la “

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