TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2010-03-19, n. 201000283

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2010-03-19, n. 201000283
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201000283
Data del deposito : 19 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00199/2010 REG.RIC.

N. 00283/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00199/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 199 del 2010, proposto da:


Impala Srl, rappresentato e difeso dagli avv. E N, A F, con domicilio eletto presso Giuseppe Spadafora in Catanzaro, via XX Settembre, 63;


contro

Provincia di Cosenza, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso Maria Gemma Talerico in Catanzaro, via Schipani, 110 (Pal. Petrucci);

nei confronti di

Impresa Costruzioni Filippelli Geom. Rosario, Impresa Fotovoltaica di Romeo Cataldo Rocco &
Co. Sas, rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto,48;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale di gara del in seduta pubblica 1.12.2009, dei verbali in seduta riservata del 22.12.2009 e 29.12.2009, denominati 1 e 2, del provvedimento di aggiuidicazione provvisoria del 30.12.2009 ore 13,00 e della contestuale aggiudicazione definitiva n. 19090000875 e n. 09010699 registro generale, del 30.12.2009, mai comunicata per iscritto, con espressa richiesta in sede cautelare di inibitoria provvisoria ante causam alla stipula del contratto.

nonché

nominativamente, del bando e del disciplinare nella parte in cui prevede la comunicazione della aggiudicazione definitiva sul sito internet invece che per iscritto comunicazione non avvenuta;
del contratto, ove stipulato, - allo stato non conosciuto - e di tutti gli atti esecutivi inerenti l’espletamento dei lavori (verbale consegna lavori), nonché di ogni atto antecedente e/o successivo, compreso il bando e il disciplinare di gara e il CSA, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti;

di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo del diritto della ricorrente anche ove non espressamente nominato..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Cosenza e di Impresa Costruzioni Filippelli Geom. Rosario e di Impresa Fotovoltaica di Romeo Cataldo Rocco &
Co. Sas;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 il dott. G I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che le censure dedotte in ricorso, relative al certificato CCIA, appaiono suscettibili di favorevole considerazione, mentre il ricorso incidentale, ad un primo sommario esame, non evidenzia profili di fondatezza di immediata percezione.

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