TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-07-05, n. 202300967

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-07-05, n. 202300967
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300967
Data del deposito : 5 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2023

N. 00967/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00348/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2022, proposto da
Comune di Conversano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Puglia, non costituita in giudizio;



nei confronti

Progetto Gestione Bacino Bari 5 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati B A P, L Q e P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della delibera del Consiglio Regionale della Puglia n. 68 del 14.12.2021, pubblicata sul BURP n. 162 del 28.12.2021, nella parte di cui alle pagine 81925, 81926 e 81927, sezione A.2.1, rubricata “SEZIONE PROGRAMMATICA RIFIUTI URBANI SCENARIO DI PIANO”, ove ha incluso nel Piano Regionale dei Rifiuti l’uso delle due vasche dell’Area Vasta Martucci nel Comune di Conversano;

nonché

per l'annullamento

in parte qua della sottostante delibera di Giunta Regionale n. 1651 del 15.10.2021, nonché di ogni altro atto presupposto, sottostante, connesso, conseguente e correlato, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Progetto Gestione Bacino Bari 5 S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori l'avv. A A, per il Comune ricorrente, e l'avv. B A P, per la società controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 25.02.2022 e depositato in Segreteria in data 21.03.2022, il Comune di Conversano, in persona del legale rappresentante pro tempore , adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Il Comune ricorrente esponeva in fatto che, con delibera di Consiglio regionale n. 68 del 14.12.2021, pubblicata sul BURP n. 162 del 28.12.2021, era stato approvato il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani per la Puglia, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e della proposta di piano delle bonifiche delle aree inquinate.

Il ricorso concentrava le proprie doglianze sulle pagg. 81925, 81926 e 81927 del citato provvedimento, pedissequamente riportandole in atti.

In estrema quanto doverosa sintesi, evidenziava l’Ente ricorrente che detta delibera, in parte qua avente lo scopo, in apparenza, di disciplinare le fasi propedeutiche alla chiusura definitiva dell’area Martucci, composta dai lotti 1, 2, 3 e dall’ex discarica comunale, entro e non oltre il 2025, in realtà prevedeva un nuovo utilizzo delle vasche A e B del lotto 2, in essa alloggiate.

In particolare, si dava mandato all’AGER di espletare i necessari adempimenti amministrativi e tecnici per la rimodulazione del rapporto concessorio in variazione a quanto previsto dal contratto, garantendo l’equilibrio economico finanziario.

Veniva previsto, altresì, che, in via di mera alternativa, i Comuni della Città Metropolitana di Bari avrebbero potuto individuare altri siti di smaltimento con volumetrie disponibili rispondenti ai fabbisogni e ai criteri localizzativi di riferimento.

Tale assetto provvedimentale era ritenuto illegittimo dal Comune ricorrente, che, in proposito, contestava la “ violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. 152/2006 (in particolare, artt. 197 comma 1 lettera D e 301), d.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., artt. 9 e 41 della Costituzione, violazione del principio di precauzione; manifesta contraddittorietà ed illogicità, sviamento dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria, inversione procedimentale. ”.

Essenzialmente, ci si doleva del fatto che la Regione Puglia avesse disposto la riattivazione di una parte di una discarica inclusa in un sito contenente lotti già dismessi e non ancora messi in sicurezza.

In data 25.3.2022 si costituiva in giudizio la società Progetto Gestione Bacino Bari 5 S.r.l., rappresentando in fatto che la discarica di contrada Martucci risultava far parte di un più complesso impianto composto da linee di trattamento e recupero rifiuti urbani, poste a stretto servizio di tali impianti di recupero.

Evidenziava, in particolare, che la “discarica” di Conversano, cui faceva riferimento la ricorrente, difatti era la c.d. “vasca soccorso” del più complesso impianto pubblico per i rifiuti urbani dell’utenza Bacino BA/5, costituito da centro di selezione, da linea di biostabilizzazione con annessa discarica di servizio/soccorso e linea di produzione di Combustibile Solido Secondario

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