TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-10-29, n. 202000668
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Pubblicato il 29/10/2020
N. 00668/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2017, proposto da
U Z, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio eletto presso lo studio Michelangelo Dapporto in Bologna, Corte Galluzzim 13;
contro
Questura Ravenna, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;
per l'annullamento
del decreto di rigetto n. Cat. 6F/P.A.S.I./2017 emesso dalla Questura di Ravenna in data 1.06.2017 e notificato a mani del ricorrente in data 9.06.2017, relativo all'istanza intessa ad ottenere il rilascio della licenza di porto fucile ad uso caccia;
nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato o comunque connesso a quello oggetto del presente ricorso, ancorché al ricorrente non noto anche con inclusione della comunicazione del preavviso di rigetto Cat.6F/P.A.S.I./2017 del 6.03.2017, notificato al ricorrente in data 18.04.2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Ravenna e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha rinunciato al ricorso con nota depositata in giudizio in data 5 ottobre 2020, con richiesta di compensazione delle spese.
L'amministrazione ha aderito.
Da quanto sopra si desume la sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse ai sensi del quarto comma dell'art. 84 del cod. del proc. amm.
Spese compensate.