TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-10-29, n. 202000668

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-10-29, n. 202000668
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000668
Data del deposito : 29 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2020

N. 00668/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00669/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2017, proposto da
U Z, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio eletto presso lo studio Michelangelo Dapporto in Bologna, Corte Galluzzim 13;

contro

Questura Ravenna, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;

per l'annullamento

del decreto di rigetto n. Cat. 6F/P.A.S.I./2017 emesso dalla Questura di Ravenna in data 1.06.2017 e notificato a mani del ricorrente in data 9.06.2017, relativo all'istanza intessa ad ottenere il rilascio della licenza di porto fucile ad uso caccia;

nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato o comunque connesso a quello oggetto del presente ricorso, ancorché al ricorrente non noto anche con inclusione della comunicazione del preavviso di rigetto Cat.6F/P.A.S.I./2017 del 6.03.2017, notificato al ricorrente in data 18.04.2017

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Ravenna e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha rinunciato al ricorso con nota depositata in giudizio in data 5 ottobre 2020, con richiesta di compensazione delle spese.

L'amministrazione ha aderito.

Da quanto sopra si desume la sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse ai sensi del quarto comma dell'art. 84 del cod. del proc. amm.

Spese compensate.

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