TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-01-27, n. 202200065

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-01-27, n. 202200065
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202200065
Data del deposito : 27 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2022

N. 00065/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00537/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 537 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A M e L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissione Elettorale Circondariale di Matera, Adunanza Presidenti delle Sezioni Elettorali per la Elezione Diretta del Sindaco di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via

XVIII

Agosto, 46 (Palazzo Uff.);

per l'annullamento

- del verbale delle Operazioni dell'8.11.2021, nella parte in cui l'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni non ha proceduto alla proclamazione del Sindaco eletto “…in virtù della comunicazione prot. n. 30/2021 dell'08-11-2021 della Prefettura di Matera”;

- di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto connesso e consequenziale, ivi comprese, ed ove occorra: la nota prot. n.30/2021 della Commissione Elettorale Circondariale di Matera e l'allegato verbale n. 320, entrambi dell'8.11.2021.

Con seguente accertamento del diritto del ricorrente ad essere proclamato Sindaco e correzione dell'impugnato verbale delle Operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Elettorale Circondariale di Matera e di Adunanza Presidenti delle Sezioni Elettorali per la Elezione Diretta del Sindaco di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. P M e uditi per le parti i difensori A M, L L e l'Avvocato dello Stato Dorian De Feis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 15/11/2021, il deducente - candidato alla carica di Sindaco del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-, per la lista “-OMISSIS- Rinasce”, nelle elezioni amministrative svoltesi in data 7/11/2021 - ha impugnato il verbale delle Operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali di detto Comune, datato 8/11/2021, nella parte in cui ha dichiarato la sua mancata proclamazione a Sindaco.

1.1. Risulta in fatto quanto segue:

- con decreto del 27/12/2019, il Presidente della Repubblica ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS- -OMISSIS- per infiltrazione di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 143, co. 10, del D.lgs. n. 267/2000;

- con decreto dell’8/9/2021, la Prefettura di Matera ha convocato, per domenica 7/11/2021, i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di -OMISSIS- -OMISSIS-;

- entro il termine ultimo del 9/10/2021, sono state presentate tre candidature alla carica di Sindaco (tra cui quella del ricorrente), collegate ad altrettante liste;

- in data 10/10/2021, la Sottocommissione Elettorale Circondariale di-OMISSIS-, all’uopo delegata dalla Commissione Elettorale Circondariale di Matera, ha completato il preliminare scrutinio dell’esistenza di eventuali condizione di incandidabilità ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 235/2012, condotto essenzialmente mediante l’esame delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, ammettendo tutte le candidature pervenute;

- ciò non di meno, la Prefettura di Matera – anche in vista della convalida degli eletti da eseguire, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, nella prima seduta del Consiglio comunale – ha effettuato i necessari riscontri sui candidati alla carica di Sindaco (e sulle liste collegate), acquisendo i relativi certificati del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti. All’esito di tale preliminare istruttoria, con rifermento all’odierno ricorrente è emersa l’esistenza tanto di due condanne per abuso d’ufficio (datate, rispettivamente, 19/10/2006 e 16/11/2012), quanto di un’ordinanza di riabilitazione del Tribunale di Sorveglianza di Potenza (del 12/12/2018);

- a fronte dell’incertezza riguardo alla latitudine degli effetti riabilitativi, non altrimenti desumibile dalla mera lettura delle annotazioni contenute nel certificato del Casellario Giudiziale, la Prefettura di Matera ha ritenuto di svolgere ulteriori approfondimenti, richiedendo, in data 5/11/2021, il testo integrale dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Potenza, nonché il parere del Presidente di detto Tribunale in merito alla portata dell’intervenuta riabilitazione. Dal risconto istruttorio, pervenuto in pari data, è emerso che il provvedimento riabilitativo de quo non ha interessato la condanna per abuso d’ufficio del 16/11/2012;

- è stata, dunque, convocata la Commissione Elettorale Circondariale di Matera che, riscontrata l’esistenza a carico del ricorrente di una causa di incandidabilità, ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. c), del D.lgs. n. 235/2012 (“ Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco … c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli … 323 … del codice penale ”), ha comunicato la circostanza al Presidente dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco di -OMISSIS- -OMISSIS-, in data 8/11/2021 (allorquando, concluse le operazioni di voto, il ricorrente era risultato il candidato a Sindaco più votato), ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 12, co. 4, del D.lgs. n. 235/2012 (“ Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, al fine della mancata proclamazione, dall’Ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti ”);

- in pari data, il Presidente dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali ha dichiarato la mancata proclamazione del ricorrente a Sindaco.

1.2. Il ricorso è affidato al seguente, articolato, motivo:

Violazione e falsa applicazione: dell’art. 24 e 97 della Costituzione;
degli artt. 41, 58 e 69 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267/2000;
dell’art. 12 del d.lgs. 31.12.2012 n. 235;
degli artt. 30, 66 e 67 del d.p.r. 16.5.1960 n. 570;
dell’art. 13, co.2, del d.p.r. 28.4.1993 n. 132;
Violazione e falsa applicazione delle istruzioni per le operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni, del ministero dell’interno;
eccesso di potere: Travisamento;
Malgoverno;
Illogicità;
Difetto di istruttoria e di motivazione;
Sviamento
”.

In particolare, è dedotto che:

- la Commissione Elettorale Circondariale di Matera avrebbe verificato l’esistenza della causa di incandidabilità in questione dopo lo svolgimento delle elezioni e, dunque, tardivamente, rispetto a quanto disposto dall’art. 30 del D.P.R. n. 570/1960;

- l’attività della Commissione Elettorale Circondariale di Matera sarebbe affetta a sviamento, stante l’irritualità dell’acquisizione del parere del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza;

- la causa di incandidabilità in questione, la cui effettiva sussistenza è accertamento che fuoriesce dal perimetro del thema decidendum (essendosi riservato, il ricorrente, di adire sul punto la competente sede giurisdizionale), non è sopraggiunta né sarebbe stata accertata successivamente alle operazioni preliminari compiute in sede di ammissione della sua candidatura;

- l’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco di -OMISSIS- -OMISSIS- si sarebbe limitata a prendere atto della comunicazione della Commissione Elettorale Circondariale di Matera, senza esprimere alcuna autonoma valutazione;

2. Si sono costituite in giudizio la Commissione Elettorale Circondariale di Matera e l’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco di -OMISSIS- -OMISSIS- che, con memoria, hanno dedotto l’infondatezza del gravame.

3. All’udienza pubblica del 26/1/2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. Il ricorso è infondato.

A complessiva confutazione delle censure ricorsuali – che, come evidenziato dallo stesso ricorrente, non riguardano in alcun modo il merito della rilevata causa di incandidabilità (spettante alla giurisdizione del Giudice ordinario), ma esclusivamente la legittimità dell’ agere amministrativo refluito nell’atto impugnato - deve, infatti, ritenersi che:

- l’art. 12 del D.lgs. n. 235/2012, dopo aver previsto che “ Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità ” (comma 2), stabilisce chiaramente che “ Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti ” (comma 4);

- nel caso in esame, i presupposti della fattispecie di cui al menzionato comma 4 possono dirsi inverati, risultando dall’esposta narrativa fattuale che la causa di incandidabilità addebitata al ricorrente (conseguente al riscontro di una condanna definitiva per abuso d’ufficio, non oggetto di successiva riabilitazione) è stata “ accertata ” soltanto in data 8/11/2021 (dunque, da un punto di vista cronologico, “ successivamente ” al termine di ammissione della candidatura, cadente il 10/10/2021). Tale riscontro è scaturito dalla puntuale e non emulativa attività di verifica connessa all’esigenza, del tutto funzionale all’effettiva attuazione della rigorosa ratio pubblicistica sottesa alla disciplina del D.lgs. n. 235/2012, di acquisire elementi documentali ulteriori (in particolare, i certificati del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti del ricorrente, nonché il testo integrale dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Potenza del 12/12/2018) rispetto a quelli esaminati in sede di ammissione della candidatura (una mera dichiarazione sostitutiva resa ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, come previsto dall’art. 12, co. 1, del D.lgs. n. 235/2012);

- l’applicabilità della richiamata fattispecie normativa è circostanza che esclude in radice l’ipotizzata tardività dell’avversata dichiarazione di mancata proclamazione, collocandosi essa naturaliter in una fase successiva allo svolgimento delle operazioni elettorali, in coerenza con l’essenziale finalità di precludere in radice la proclamazione degli eletti ritenuti carenti dei prescritti requisiti ( ratio che, peraltro, permea anche la norma di chiusura contenuta nell’art. 10, co. 3, del D.lgs. n. 235/2012, con cui è stigmatizzata con la nullità l’eventuale elezione di coloro che si trovano in una condizione di incandidabilità);

- la scelta di acquisire, nel corso delle verifiche esperite, anche il parere del Tribunale di Sorveglianza di Potenza in merito alla chiarificazione della portata della pronunciata ordinanza di riabilitazione, lungi dall’essere stricto iure censurabile (non constando preclusioni di sorta alle modalità di espletamento dell’attività amministrativa funzionale all’accertamento delle cause di incandidabilità), si presenta piuttosto espressione di apprezzabile scrupolo istruttorio, giustificato dall’oggettiva rilevanza socio-politica della valutazione in fieri . Né detta ulteriore acquisizione ha, comunque, aggravato il procedimento di verifica, o ne ha ritardato la conclusione, considerato che il parere è stato trasmesso contestualmente al testo integrale dell’ordinanza di riabilitazione. Ciò fermo restando che la ritenuta estraneità della condanna del 16/11/2012 dal perimetro dell’intervenuta riabilitazione è circostanza autonomamente supportata dalla relativa ordinanza;

- la determinazione sub iudice non risulta carente neppure sotto il versante istruttorio e motivazionale, in quanto essa riflette chiaramente la volontà dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco di -OMISSIS- -OMISSIS- di aderire, per sintesi e relazione, al riscontro di una condizione di incandidabilità risultante dalla comunicazione della Commissione Elettorale Circondariale di Matera (recante il compendio delle verifiche compiute) e dalle evidenze della documentazione medio tempore acquisita (anch’essa trasmessa all’Adunanza).

5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.

6. Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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