TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-11-30, n. 202201063

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-11-30, n. 202201063
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202201063
Data del deposito : 30 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2022

N. 01063/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00125/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 125 del 2018, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Faggiano, Mariacristina Sapone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via B. Drovetti, n. 37;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, n. 21;



per l'annullamento

- del decreto del Prefetto della Provincia di Torino, Prot. n. -OMISSIS-, notificato il 28 novembre successivo, con cui è stata respinta l'istanza intesa ad ottenere la revoca del decreto prefettizio Prot. n. -OMISSIS- con cui è stata vietata la detenzione di armi e munizioni;

- della nota della Questura di Torino del -OMISSIS-;

- di tutti gli atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e conseguenti, anche non noti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Torino, del -OMISSIS-, notificato il 28 novembre successivo, con cui è stata respinta l'istanza intesa ad ottenere la revoca del decreto prefettizio Prot. n. -OMISSIS- con cui era stata vietata la detenzione di armi e munizioni.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: I) Violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., eccesso di potere per omessa/insufficiente motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza, contraddittorietà tra provvedimenti; II) Eccesso di potere per violazione del canone di proporzionalità.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.

All’udienza del 25 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto per l’assorbente censura di insufficiente motivazione.

Con il primo motivo di ricorso, invero, il ricorrente si duole del fatto che il provvedimento con il quale la Prefettura di Torino aveva respinto l’istanza intesa ad ottenere la revoca del decreto con cui era stata vietata la detenzione di armi e munizioni non fosse sufficientemente motivato.

Più nello specifico, il ricorrente sostiene che il provvedimento non sia sorretto da alcuna motivata

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