TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-13, n. 202405159
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/03/2024
N. 05159/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11917/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11917 del 2022, proposto da
X Technology Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M B, F C e R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F C in Roma, piazza di Spagna 15;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. 30211, adottato dall'Autorità in data 21.6.2022, a conclusione del procedimento PS12268 – XIAOMI – ASSISTENZA IN GARANZIA e notificato a X in data 8.7.2022, con il quale l'Autorità ha ritenuto X responsabile di tre condotte, costituenti un'unica pratica commerciale scorretta, in relazione all'esercizio da parte dei consumatori dei diritti derivanti dalla garanzia legale sui prodotti a marchio X, a partire dalla prima metà del 2018, in violazione degli artt. 24 e 25(d) del d.lgs. 6.9.2005, n. 206, recante il codice del consumo (come successivamente modificato), vietandone la continuazione e comminandole una sanzione pecuniaria di € 3.200.000;
nonché
di ogni altro atto connesso o presupposto, conseguente o antecedente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto X responsabile di tre condotte, costituenti un'unica pratica commerciale scorretta, in relazione all'esercizio da parte dei consumatori dei diritti derivanti dalla garanzia legale sui prodotti a marchio X, a partire dalla prima metà del 2018, in violazione degli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 206/2005, vietandone la continuazione e comminandole una sanzione pecuniaria di € 3.200.000.
La ricorrente ha dedotto che, in data 27 gennaio 2022, l’Agcm le aveva notificato l’avvio del procedimento volto ad accertare la sussistenza di una pratica aggressiva concernente “l’imposizione di ostacoli di natura non contrattuale, onerosi o sproporzionati, all’esercizio da parte dei consumatori dei diritti derivanti dalla garanzia legale per gli apparecchi mobili difettosi, attraverso un’eccessiva dilatazione dei tempi per gli interventi in assistenza, gli ostacoli alla restituzione del prodotto al consumatore, il ridotto ricorso alla sostituzione anche dopo estenuanti tentativi di riparazione” e “la richiesta ai consumatori di pagare una somma a fronte del preventivo rifiutato, pena la mancata restituzione del prodotto, tanto più quando questo sia inviato entro sei mesi dall’acquisto per la prestazione della garanzia legale di conformità nel periodo entro il quale vige la presunzione di sussistenza originaria del difetto ex art. 132, comma 3”.
Il 14 marzo 2022 X aveva depositato una proposta di impegni al fine di venire incontro alle preoccupazioni manifestate nella comunicazione di avvio del procedimento, offrendo le seguenti misure: (i) modifica del processo di assistenza in garanzia legale, tramite l’elaborazione di linee guida rivolte a tutti i soggetti coinvolti nella prestazione della stessa; (ii) aggiornamento della Dichiarazione di Garanzia Legale di Conformità, pubblicata sul sito internet di X; (iii) introduzione di una comunicazione informativa circa la garanzia legale sulle confezioni dei prodotti X; (iv) offerta di un voucher per l’acquisto di prodotti sul sito X a favore dei consumatori che avevano sporto, a partire dall’1.1.21, un reclamo relativo a un intervento di assistenza per prodotti coperti dalla garanzia legale; la proposta veniva respinta dall’Autorità in
ragione dell’ “interesse dell’AGCM a procedere all’accertamento dell’eventuale infrazione”, nonché dell’inidoneità delle misure indicate a far venir meno i profili di scorrettezza contestati.
Con il provvedimento impugnato l’Agcm ha ritenuto che X avesse posto in essere una pratica commerciale scorretta avente a oggetto le seguenti tre condotte:
a) X avrebbe considerato una prestazione di assistenza fuori garanzia legale anche in presenza di lievi danni sulle parti esterne del prodotto oppure per problemi relativi al software. Inoltre, X avrebbe vincolato la prestazione di assistenza in garanzia alla riparazione, a pagamento, di danni fuori garanzia;
b) X avrebbe risposto alle richieste di assistenza in garanzia legale con la ripetizione di numerosi interventi di riparazione e il rifiuto di sostituire il prodotto;
c) X avrebbe richiesto ai consumatori di pagare le spese di ispezione e spedizione del prodotto in ogni caso in cui venga presentato al consumatore un preventivo per la riparazione a pagamento e il consumatore rifiuti tale preventivo; tale condotta sarebbe illecita in relazione alle richieste di assistenza relative al periodo di presunzione di sussistenza originaria del difetto.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.Violazione del principio di tempestività dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 27(11) cod. cons.; violazione e falsa applicazione dell’art. 7(1) del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e legge n. 241/90.
Il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore prevede un termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data della comunicazione di avvio; il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato, fino a 60 giorni, “in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento”, ovvero “nel caso in cui il professionista presenti degli impegni o emergano sopravvenute esigenze istruttorie”.
Nella specie il procedimento era stato avviato con nota del 18.1.2022; il termine di conclusione del procedimento era stato prorogato di 35 giorni “in considerazione della necessità di disporre di adeguati termini per la difesa della Parte”; di conseguenza il procedimento si sarebbe dovuto concludere entro il 22.6.2022, mentre il provvedimento finale era stato notificato a X in data 8.7.2022.
2. Erroneo presupposto di fatto e omesso coinvolgimento di X H.K. Limited: violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; violazione degli. artt. 1 e 3 della legge 689/81; violazione dei diritti di difesa di X, eccesso di potere.
Sarebbe illegittima, in primo luogo, l’imputazione a X delle condotte contestate, senza il coinvolgimento delle società del gruppo X che avevano elaborato le politiche interne e definito le procedure per la gestione del servizio di assistenza in garanzia legale dei prodotti X (Policy aziendali).
Secondo la prospettazione dell’Autorità, infatti, la scorrettezza deriverebbe proprio da queste ultime, che, però, non sarebbero state elaborate da X (Italy), ma dalla holding del gruppo X H.K. Limited.
Inoltre, X (Italy) non sarebbe il venditore in Italia dei prodotti X, che sono invece venduti, nel caso del sito internet “mi.com”, dalla società del gruppo titolare del sito, X Technology Netherlands B.V., e, per il resto, da rivenditori locali autonomi.
Infine, la ricorrente si sarebbe trovata a doversi difendere dall’accusa di aver posto in essere una pratica commerciale scorretta di cui non era autrice, non potendo beneficiare dell’apporto difensivo e procedimentale che sarebbe venuto da X HK, qualora l’Agcm avesse instaurato correttamente il contraddittorio con la stessa.
3. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/29/CE, nonché degli artt. 24-25 cod. cons.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.
L’analisi delle Policy aziendali confermerebbe che esse avevano sempre garantito un’applicazione rigorosa del regime di garanzia legale anche sotto gli specifici profili censurati.
Secondo l’Autorità X avrebbe opposto ostacoli all’esercizio del diritto alla garanzia legale in quanto avrebbe considerato la prestazione di assistenza sempre fuori garanzia (OOW Out Of Warranty) nel caso in cui le superfici e/o altre parti esterne del prodotto fossero ‘graffiate’ o ‘danneggiate fisicamente per un uso improprio’.
Di contro, secondo le previsioni contenute nelle Policy aziendali la presenza di difetti fuori garanzia legale non escluderebbe – di per sé – la riparazione di eventuali diversi difetti di conformità in applicazione della garanzia legale: esclusi sarebbero i difetti causati da negligenza del consumatore o derivanti da uso improprio del prodotto, conformemente alla disciplina legale.
L’Agcm aveva poi affermato che, nei casi in cui un prodotto presentasse difetti sia di conformità, sia di diverso genere, X avrebbe offerto “la riparazione gratuita del difetto di conformità, ma solo a condizione che il cliente accett(asse) un preventivo per la contemporanea riparazione a pagamento dei graffi o altri danni alle parti esterne del prodotto”, “costringendo quindi il consumatore ad accettare