TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-27, n. 202305305

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-27, n. 202305305
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305305
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2023

N. 05305/2023 REG.PROV.COLL.

N. 14008/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14008 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del rapporto informativo – annualità 2021


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’odierna ricorrente chiede l’annullamento del rapporto informativo per il personale del corpo di polizia Penitenziaria del -OMISSIS-, mediante il quale il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Direzione Generale del personale e delle risorse, le ha attribuito il giudizio complessivo di 19 punti corrispondente alla valutazione mediocre, per l’annualità 2021.

In punto di fatto, si rappresenta che la deducente, con la qualifica di agente in servizio effettivo presso la Casa Circondariale -OMISSIS-, in data -OMISSIS- riceveva la notifica del rapporto informativo in cui si leggeva che: “ si conferma il giudizio complessivo di mediocre con punti 19 per incoraggiamento alla luce delle solo nn. 38 presenze effettive lavorate per l’anno 2021 ”.

La ricorrente affida il gravame ai seguenti profili di censura:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 44, 45 E 46

DLGS

443/1992 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L 241/90 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, CONTRADDITORIETA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE CIRCOLARI INTERNE ALL’AMMINISTRAZIONE.

II.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR

164/02 ART. 32 - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO - ILLOGICITA’ MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, CONTRADDITORIETA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 443/92 - ERRONEA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE E DEI TITOLI PROFESSIONALI DELLA RICORRENTE - GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CARENZA DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITA’ MANIFESTA.

Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il ricorso, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, è stato trattenuto in decisione.

Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria alla luce degli incombenti istruttori depositati dall’amministrazione resistente in ottemperanza all’ordinanza n. 17587/2022 e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

L’oggetto del giudizio è incentrato sul vizio del difetto di motivazione che è suscettibile di inficiare il rapporto informativo adottato dall’amministrazione nell’annualità 2021, alla stregua di quanto stabilisce la norma di cui all’art. 44, comma 2, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 secondo cui “ il giudizio complessivo deve essere motivato”.

Quest’ultima disposizione, al comma 4, chiarisce che “ con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell'appartenente al Corpo, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità: a) competenza professionale;
b) capacità di risoluzione;
c) capacità organizzativa;
d) qualità dell'attività svolta;
e) altri elementi di giudizio
.”.

Il rapporto informativo si compone quindi di:

1) cinque parametri rispetto ai quali è applicabile un giudizio da 1 a 3;

2) il giudizio finale sintetico (buono, mediocre ecc.),

3) la motivazione (art. 44 comma 2 del d.lgs. n. 443/92 citato).

Ciò premesso va rilevato come - posto che la norma primaria si limita ad individuare i parametri in ordine ai quali il punteggio va attribuito e che costituiscono, in effetti, altrettante voci del rapporto informativo nell’ambito del quale il punteggio è graduato dal minimo di 1 punto al massimo di 3 punti, rinviando alla norma secondaria per le modalità attuative - quest’ultima prescrive una particolare e specifica motivazione.

A ciò si aggiunga che le circolari esplicative sui criteri di redazione dei rapporti informativi per l’anno 2011 e per l’anno 2012 (circolare n. 421484/2022), ai parr. 2.3., 2.4., 2.5., esplicitano che “(…) il giudizio complessivo deve essere sorretto da una motivazione che, anche alla luce del dettato dell’art.3 della legge 241/90, renda note le circostanze di fatto e l’iter logico che hanno indotto l’organo competente a formulare un certo giudizio. L’esigenza di una puntuale e adeguata motivazione sussiste soprattutto quando l’organo valutatore ritenga di dovere modificare in peius la propria precedente determinazione. Per l’orientamento costante della giurisprudenza, l’obbligo di motivazione assume connotati particolari in quando il giudizio complessivo, pur potendo essere manifestato in modo sintetico, deve comunque mostrare le ragioni che integrino e chiariscano la valenza del punteggio assegnato alle diverse aggettivazioni. Queste descrivono i singoli elementi sinteticamente elencati nelle parti della scheda che, in modo più analitico, afferiscono alle qualità professionali, morali e culturali del dipendente. È sempre illegittimo il ricorso a formule generiche o di stile (…”)

Dall’esame della documentazione depositata in atti emerge, quindi, che il competente ufficio addetto alla valutazione della ricorrente non ha reso un’idonea motivazione sotto questo profilo in merito al giudizio complessivo impugnato, e ciò è tanto più grave ove si consideri che il decremento di 1 punto potrebbe avere ripercussioni in futuro per quest’ultima, potendo pregiudicare la sua posizione in un’eventuale graduatoria di concorso per titoli ed esami.

Sotto diverso profilo, va osservato che il dedotto difetto di motivazione non è neppure qualificabile come requisito formale ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 atteso che tale vizio non può essere assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo “ la motivazione del provvedimento l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo ” (Corte cost. n. 92 del 2015).

Per le superiori considerazioni il provvedimento impugnato va annullato ed il ricorso va, pertanto, accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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