TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-04-20, n. 201002065

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-04-20, n. 201002065
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201002065
Data del deposito : 20 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01861/2009 REG.RIC.

N. 02065/2010 REG.SEN.

N. 01861/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2009, proposto da:
C A, rappresentata e difesa dall’ Avv. P P, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, al C. so Umberto I, n. 217;

contro

l’Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale “Santobono-Pausillipon”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. G M ed elettivamente domiciliata in Napoli, in Via della Croce Rossa, n. 8;

per l'annullamento

a) della Deliberazione n. 501 del 17 dicembre 2008 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale “Santobono-Pausillipon”, nella parte in cui, nel prendere atto della sentenza n. 8199 dell’11.3.2008 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, riconosceva alla dipendente C A lo svolgimento di mansioni superiori, corrispondenti al profilo di collaboratore tecnico professionale esperto-sociologo - cat. Ds, rispetto alla categoria di appartenenza (collaboratore tecnico professionale - sociologo cat. D), in relazione al periodo “dall’11.3.2002 alla data di entrata in vigore del nuovo Atto Aziendale (2.8.2006)”, piuttosto che “fino all’attualità”, conseguentemente disponendo dando mandato per il pagamento la liquidazione delle somme dovute;

b) di ogni atto preordinato, preparatorio, presupposto, consequenziale, ad ogni modo connesso, anche interno e non noto.


Visto il ricorso,

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Azienda;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Viste le memorie prodotte,

Visti gli atti tutti del giudizio,

Relatore alla pubblica udienza dell’8 aprile 2010 il cons. dr. Cernese,

Uditi i difensori delle parti come da verbale,


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 9.3.2009 e ritualmente depositato C A ricorreva, innanzi a questo Tribunale, avverso la deliberazione del Direttore Generale n. 501 del 17 dicembre 2008, dell’azienda di rilievo Nazionale “Santobono-Pausillipon” in epigrafe, con cui, nel dichiarato intento di dare seguito amministrativo alla sentenza esecutiva n. 8199 emessa l’11.3.2008 dal Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - notificata in data 25.8.2008, e passata in giudicato, in quanto non appellata - era stato accertato che la dipendente Amalia Coppola aveva svolto a decorrere dall’11.3.2002 e sino all’attualità mansioni corrispondenti al profilo di Collaboratore Tecnico Professionale Esperto - Sociologo - Categoria DS, conseguentemente condannandosi genericamente parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive esistenti fra il suo attuale inquadramento e livello economico e quello relativo al profilo sopra indicato.

2. All’uopo parte ricorrente, preso atto che con la suddetta delibera erano state riconosciute le suddette mansioni superiori rispetto alla categoria di appartenenza, unicamente “dall’11.3.2002 alla data di entrata in vigore del nuovo Atto Aziendale (2.8.2006)”, deduceva la nullità del provvedimento ex art. 21 septies, primo comma, L. n. 241/1990 per violazione ed elusione del giudicato, conflitto con l’accertamento contenuto nella sentenza n. 8199 dell’11.3.2008.

3. Si costituiva in giudizio l’intimata Azienda chiedendo il rigetto del ricorso, sì come infondato, in fatto ed in diritto.

In proposito parte resistente rappresentava che le superiori mansioni svolte dalla ricorrente, riguardando unicamente l’espletamento dell’incarico di responsabilità provvisoria dell’istituendo U.R.P. (formalmente conferitole con deliberazione n. 154 del 28.2.2002), avrebbero potuto riconoscersi unicamente per il tempo necessario per lo svolgimento della selezione per la copertura di n. 2 posti di dirigente sociologo, mentre, successivamente, essendo intervenuto, con deliberazione n. 318 del 2.8.2006 il nuovo Atto Aziendale (nell’ambito del quale non sarebbe stata confermata la sussistenza del Dipartimento di Qualità, con la conseguente organizzazione delle strutture e delle articolazioni ad esso afferenti), si sarebbe dovuto tener conto delle modifiche qualitative della pianta organica aziendale, e della circostanza che, con la soppressione dei due posti di dirigente sociologo, la predetta selezione non sarebbe stata più bandita, né espletata.

4. Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2010 la causa passava in decisione.

5. Pregiudizialmente, in relazione alla presente controversia, il Tribunale adito deve declinare la propria giurisdizione.

6. Parte ricorrente lamenta la elusione del giudicato racchiuso nella nel dichiarato intento di dare seguito amministrativo alla sentenza esecutiva n. 8199 dell’11.3.2008 emessa dal Tribunale di Napoli, chiedendo la nullità ex art. 21 septies, primo comma, L. n. 241/1990 della impugnata deliberazione n. 501 del 17 dicembre 2008 per la circostanza che, anzicché riconoscere le mansioni superiori sino “all’attualità” (come disposto dalla predetta sentenza), avrebbe limitato il riconoscimento de quo sino alla data di entrata in vigore del nuovo Atto Aziendale del 2.8.2006.

7. Deve anzitutto rilevarsi che, nella vicenda all’esame del Collegio, inerente al rapporto di servizio in essere tra la ricorrente e l’azienda di rilievo Nazionale “Santobono-Pausillipon”, il fatto generatore della pretesa azionata dalla ricorrente deve individuarsi nella sentenza n. 8199 emessa l’11.3.2008 dal Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, con la quale è stato riconosciuto il diritto alle differenze retributive inerenti allo svolgimento di mansioni superiori, corrispondenti al profilo di collaboratore tecnico professionale esperto-sociologo - cat. Ds, rispetto alla categoria di appartenenza (collaboratore tecnico professionale - sociologo cat. D), in relazione al periodo “dall’11.3.2002 fino all’attualità”.

8. Inoltre, al di là della formale impugnazione di atti amministrativi che si assumono lesivi della sfera giuridica del ricorrente, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, deve aversi riguardo non già alla prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, cioè della intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (Cfr: Cass. Civ, SS.UU., Ordinanza n. 10180/2004).

9. Ciò precisato, la giurisprudenza del Giudice amministrativo( cfr. ex multis Cons. Stato VI Sez. 16 febbraio 2005, n. 509) è ormai costante nell’ affermare che, ai sensi dell'art. 45, diciassettesimo comma, del D. Lgs. 31 marzo 1980, n. 80, trasfuso nell'art. 69, settimo comma, del T.U. 30 marzo 2001, n. 165, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto qualsiasi provvedimento concernente il trattamento economico-giuridico di pubblico dipendente che sia stato emesso dopo il 30 giugno 1998.

Dello stesso avviso è la Suprema Corte di Cassazione la quale ha ribadito che le norme sopra citate. nel trasferire al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato, pongono il discrimine temporale - individuato in relazione alla data del 30 giugno 1998 - tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata, in ordine alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, nel caso in cui la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione (Cassazione civile sez. un 28 giugno 2006 n. 14858).

10. In definitiva, ritenendo di dover condividere tale orientamento giurisprudenziale anche in relazione al caso di specie, e, considerato che la impugnata delibera n. 501 reca data 17 dicembre 2008 ed inerisce ad un periodo del rapporto di lavoro che si colloca tutto in epoca successiva al 30 giugno 1998, la presente controversia non potrà che essere instaurata innanzi al giudice ordinario, con il conseguente difetto di giurisdizione del Tribunale adito.

11. Le spese di giudizio, ricorrendone giusti motivi, possono essere compensate.

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