TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2010-11-02, n. 201007180

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2010-11-02, n. 201007180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201007180
Data del deposito : 2 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00839/2007 REG.RIC.

N. 07180/2010 REG.SEN.

N. 00839/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C P, rappresentato e difeso dagli avv. L B, C C ed E M, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, C.so di P.ta Romana n. 78;

contro

Comune di Verceia, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito;

nei confronti di

Comunita' Montana della Valchiavenna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;
Pedrana Plinio, non costituito;

per l'annullamento

- della delibera del C.C. di Verceia n. 4 del 2007 con cui è stato approvato il Regolamento comunale relativo alla transitabilità sulle strade agrosilvoforestali denominate strada “Vico - Motta - Valle dei ratti” e strada “Sceglio - Montagna - Fopaccia”;

e, quanto ai motivi aggiunti depositati il 25.06.2010:

- della delibera del Consiglio Comunale di Verceia n. 3 del 9 marzo 2010, recante "esame e approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per la regolamentazione del transito sulle strade agro-silvo-pastorali", pubblicata nell'albo pretorio in data 18.3.2010, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2010 la dott. Concetta Plantamura e udito per la parte il difensore come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’odierno ricorso l’esponente si duole delle delibere comunali in epigrafe specificate, con le quali, dapprima, è stata attribuita alla strada prospiciente la sua residenza, la qualificazione di strada Agro-silvo-forestale;
indi, è stato previsto il pagamento di una tariffa annuale per il rilascio dell’autorizzazione annuale al transito con veicoli a motore lungo la predetta strada.

I motivi di ricorso fanno leva, essenzialmente, sulla violazione di legge (con particolare riguardo alla legge n. 241/1990 e alla legge regionale n. 10/1998), sul vizio di incompetenza e su quello di eccesso di potere.

Nessuno si è costituito per la parte intimata.

Alla Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il patrocinio ricorrente ha depositato copia della delibera della Giunta comunale di Verceia n. 55 del 22.06.2010, con cui è stato stabilito di esonerare dall’obbligo di munirsi di permesso di transito sulle strade agro-silvo-pastorali e relativo pagamento della tariffa le persone che si recano in visita ai cittadini residenti oltre l’inizio delle stesse strade, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è improcedibile.

Nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi (anche soltanto strumentale o morale o comunque residua) utilità della pronuncia del giudice.

La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse riguarda anche l’ipotesi in cui l’atto amministrativo impugnato abbia cessato di produrre i suoi effetti, per il mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della proposizione del ricorso, che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, ovvero per l’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza anche dal punto di vista di un interesse morale o strumentale (cfr. di recente, Consiglio Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).

Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, si ricava come la nuova deliberazione n.55/2010 della G.C. di Verceia abbia modificato le precedenti deliberazioni comunali qui gravate, facendone venire meno gli aspetti lesivi qui denunciati dal ricorrente e, con essi, l’interesse dello stesso alla decisione della causa odierna.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere dichiarato improcedibile.

Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione della parte intimata.

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