TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-12-28, n. 202217727

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-12-28, n. 202217727
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217727
Data del deposito : 28 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2022

N. 17727/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02578/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2578 del 2018, proposto da
Consorzio Sgs s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. G B sito in Roma, alla Via Panama n. 77;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (Arpat), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Michela Simongini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Marcello Cecchetti sito in Roma, alla Piazza Barberini n. 12;

nei confronti

Regione Toscana, Azienda Usl Toscana Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della nota a firma del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale – DISR V- del 02 febbraio 2018 recante “comunicazione cancellazione dei fertilizzanti Carbocale e Natifert 40 dal Registro dei Fertilizzanti”;

-degli atti ad essa presupposti, ed in particolare:

-della nota dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prot. 1285 del 19 gennaio 2018. con cui sono state segnalate asserite irregolarità nei fertilizzanti rispettivamente denominati “Natifert 40” e Carbocal”;

- della relazione a firma del direttore del Dipartimento di Pisa, Area Vasta Costa di ARPAT, del 02 ottobre 2017, recante “ Esiti sopralluogo Arpat del 13.07.2017, presso l'installazione Consorzio SGS spa nel comune di Santa Croce sull'Arno, via nuova Francesca nr. 23 ”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2022 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Consorzio ricorrente, in qualità di azienda consortile costituita tra le imprese conciarie del Distretto Industriale di Santa Croce sull’Arno, operante da oltre 50 anni nella produzione di proteine animali idrolizzate derivate da sottoprodotti provenienti dalla lavorazione delle

pelli e destinate all’agricoltura, adiva l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti, di cui in epigrafe, mediante i quali è stata disposta, per fini di tutela della salute pubblica, la cancellazione dei fertilizzanti Carbocale e Natifert 40 dal Registro dei Fertilizzanti.

Allegava in punto di fatto quanto segue:

- che in data 13 luglio 2017, i tecnici di ARPAT – Dipartimento di Pisa procedevano al campionamento, per la successiva analisi, di aliquote di “carbocal”, “natifert” e di “rasature”;

- che già in sede di verbale di campionamento evidenziava che la metodica più opportuna era quella prevista dal DM 08.05.2003, così come previsto dall’art. 6 del D.lgs n. 75/2010;

- che nonostante il contraddittorio instauratosi, non le venivano comunicati i risultati delle analisi tant’è che del tutto inaspettatamente, in data 20.12.2017, riceveva la nota, a firma del Dirigente del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, che la ammoniva a garantire “l’immissione sul mercato di prodotti idonei che rispondano a tutti i requisiti di legge”;

- che in tale occasione prendeva visione della precedente relazione del 02 ottobre 2017, a firma del Direttore del Dipartimento ARPAT di Pisa, di avvenuto superamento dei limiti di cui al D.lgs n.

152/2006 (tab. 1, col A dell’allegato 5 parte IV) relativamente al Natifert (con riferimento al valore degli idrocarburi 970 mg/kg) e al Carbocal (con riferimento al valore degli idrocarburi e del cromo

esavalente 5,1 mg/kg);

- che nella citata relazione si dava atto di aver utilizzato “ metodiche analitiche che differiscono da quelle previste dalla normativa dello specifico settore, in questo caso il D.lgs n. 75/2010 e smi, il cui obiettivo è definire le proprietà fertilizzanti, il cui controllo è attribuito all’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) del Mipaf ”;

- che pur confidando di poter instaurare un contraddittorio con gli organi vigilanti, in data 02 febbraio 2018 riceveva la comunicazione del provvedimento impugnato, con cui il Direttore Generale dello Sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole, facendo seguito ai dati trasmessi dall’ICQRF, di superamento dei rispettivi valori (con riferimento al Carbocal, una concentrazione di cromo esavalente superiore ai valori del D.lgs nr. 75/2010, 5,1 mg/kg a fronte di un limite di 0,5 mg/kg;
con riferimento al Natifert, una concentrazione di idrocarburi superiore ai limiti di cui al D.lgs. nr. 152/2006 applicabili per estensione laddove non previsti dalla normativa di settore), valutato il “ rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ”, disponeva la cancellazione d’ufficio degli stessi dal registro dei fertilizzanti.

Premessa la giurisdizione in capo al giudice amministrativo – atteso che i provvedimenti impugnati avevano ad oggetto la valutazione comparativa, prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 75/2010 che costituiva espressione tipica di discrezionalità amministrativa - deduceva quindi, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

1) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 ed 11 del D.lgs. 29 aprile 2010 nr. 75. Violazione e falsa applicazione dell’allegato 3 al D.lgs r.75/2010. Violazione e falsa applicazione dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del D.M. 8 maggio 2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e Falso supposto in diritto ” atteso che il Ministero delle Politiche Agricole, avvalendosi della clausola di salvaguarda di cui all’art. 5 del D.lgs. nr. 75/2010,

aveva disposto la cancellazione dei fertilizzanti sulla base di analisi compiute da ARPAT e non dall’ICQRF, competente invece ai sensi dell’art. 11 del citato D.lgs, con metodi diversi da quelli tipizzati e riconosciuti come unici dal legislatore e verificando l’asserito superamento di valori – limite non previsti e non applicabili ai fertilizzanti (nel caso del Natifert);

2) “ Violazione e falsa applicazione –sotto altro profilo- degli artt. 5, 6 ed 11 del D.lgs. 29 aprile 2010 n. 75. Violazione e falsa applicazione dell’allegato 3 al D.lgs n. 75/2010. Violazione e falsa applicazione dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del D.M. 8 maggio 2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento di fatti. Falso

supposto in fatto ” atteso che anche se per la determinazione della concentrazione di sostanze potenzialmente pericolose potessero essere utilizzati metodi diversi e parametri ulteriori rispetto a quelli tipizzati nel D.lgs nr. 75/2010, cionondimeno i risultati cui ea pervenuta ARPAT risultano fuorvianti, errati ed inattendibili: da un lato, il carbocal non conteneva invero concentrazioni di cromo VI superiori ai limiti di cui all’allegato 3 del D.lgs nr. 75/2010;
dall’altro, le alte concentrazioni di olii e grassi di origine animale avevano alterano il dato relativo alla concentrazione di idrocarburi del natifert sovrastimandolo e rendendolo del tutto inattendibile;

3) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, nr. 241 e dei principi generali in tema di partecipazione al procedimento amministrativo in relazione all’art. 21 quater della legge 7

agosto 1990, nr. 241 ” essendo del tutto mancato il rispetto delle garanzie partecipative.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana deducendo, di contro, che nei campioni di Carbocal e Natifert40 i quantitativi riscontrati erano stati confrontati con i limiti di cui alla tabella 1 col.A Allegato 5 parte IV del D.lgs n.152/2006, cioè la tabella che indicava le concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti al sito di uso verde pubblico e privato e residenziale.

Nel campione di Carbocal il cromo totale era risultato di 27.800 mg/kg rispetto al limite di 150 mg/kg, il cromo esavalente di 5,1 mg/Kg rispetto al limite di 2 mg/kg e gli idrocarburi 300 mg/kg rispetto al limite di 50 mg/kg. Nel campione di Natifert il cromo totale era risultato di 182 mg/kg

rispetto al limite di 150 mg/kg, gli idrocarburi 970 mg/kg rispetto al limite di 50 mg/kg.

Gli esiti del sopralluogo, quindi, erano stati trasmessi alla Regione Toscana con la nota ARPAT prot.n. 68181 del 02 ottobre 2017 e per conoscenza al Dipartimento ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) ufficio d’Area di

Pisa.

Quest’ultimo – premesso che “ Secondo i recenti orientamenti della Suprema Corte (n.10709 del 11.03.2009, n.34390 del 20.09.2011 e n.234 del 31.01.2017) per i parametri non previsti dal D.lgs n.75/2010 per i fertilizzanti è necessario fare riferimento ai valori limite previsti dal

TU ambientale (D.lgs.n.152/2006) per i suoli ” - con nota del 19.01.2018, trasmetteva la segnalazione ricevuta, al Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero resistente che, con nota del 02 febbraio 2018 rilevata la concentrazione di cromo esavalente nel Carbocal e di idrocarburi nel Natifert 40, e disponeva la cancellazione di

Natifert e Carbocal dal registro dei fertilizzanti.

Ciò premesso, evidenziava, quanto al primo motivo di gravame – secondo cui l’amministrazione intimata aveva posto, alla base della determinazione di cancellazione, i risultati delle analisi condotte da ARPAT che avevano riscontrato il superamento dei limiti di legge senza utilizzare i metodi analitici ufficiali previsti dall’art. 6 del D.lgs n. 75/2010, mentre l’unico metodo ufficiale era quello previsto dal D.M. 8 maggio 2003 - che l’amministrazione resistente si era avvalso della clausola di salvaguardia prevista dall’art 5 del D.lgs n.75/2010, per il quale “ La circolazione e l'immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere vietate o subordinate a condizioni particolari con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, se i predetti fertilizzanti hanno caratteristiche che possono rappresentare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone,

degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza .”

Tant’è che nella stessa nota ARPAT impugnata si leggeva a tal riguardo che “ Si ricorda che

questa agenzia effettua analisi a scopo ambientale ovvero ai fini di valutare l’effettivo carico inquinante immesso in ambiente e pertanto utilizza metodiche analitiche atte a tale scopo, che differiscono da quelle previste dalla normativa dello specifico settore, in questo caso il D.lgs n. 75/2010 e smi, il cui obiettivo è definire le proprietà fertilizzanti;
il controllo di dette caratteristiche è attribuito ad ICQ del MIPAAF
”.

In sintesi, mentre i metodi analitici ufficiali ex art. 6 del D.lgs n. 75/2010 dovevano essere utilizzati al fine di verificare se il relativo prodotto aveva determinate caratteristiche fertilizzanti, le analisi di ARPAT avevano il diverso scopo di conoscere l’entità degli inquinanti presenti nelle matrici campionate e immesse nell’ambiente per l’utilizzo in agricoltura, sicché anche ai fertilizzanti, in quanto materiali destinati allo spandimento sul suolo, bisognava fare riferimento ai valori limite previsti dal D.Lgs n152/06 per i suoli in relazione alla definizione di sito potenzialmente contaminato (Tab. 1, col. A dell'Allegato 5, parte IV).

Quanto al secondo motivo di gravame – secondo cui i risultati analitici a cui era pervenuta ARPAT

erano “fuorvianti, errati e inattendibili” atteso il “difetto” del metodo utilizzato da ARPAT (UNI EN 15192 2006), in quanto causerebbe l’ossidazione di Cromo (III) a Cr (VI) – che nella relazione del laboratorio interessato precisava che “ il nostro Laboratorio è accreditato da più di venti anni, secondo la Norma attuale UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 (ACCREDIA, LAB N° 0236 L) ed i metodi analitici in questione, UNI EN 15192:2007 +

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