TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-11-04, n. 202419350
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2024
N. 19350/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10779/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10779 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitake PEC come da registri di giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento M_INF-SVCA-13668 del 24 luglio 2017 – ricevuto dalla odierna ricorrente in data 1 agosto 2017 e assunto al prot. n. 11888/17 – con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 relativa ai lavori: “ A31 Autostrada Valdastico. Lotto 5 – Svincolo di Albettone – Barbarano Vicentino dalla progr. Km 14+390 alla progr. Km 18+850 ”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a. l’8 ottobre 2020:
- del provvedimento prot. M_INF-SVCA 15710 del 25 giugno 2020, con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha approvato la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 2 riconoscendo ad investimento solo parte degli importi di perizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2024 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a. (d’ora in avanti anche solo Società) ha impugnato il provvedimento del 27 luglio 2017, come in epigrafe specificato, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel disporre l’approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 relativa ai lavori: “ A31 Autostrada Valdastico. Lotto 5 – Svincolo di Albettone – Barbarano Vicentino dalla progr. Km 14+390 alla progr. Km 18+850 ”, ne ha escluso alcune voci sulla base della seguente motivazione:
- “ le variate lavorazioni di perizia, relative alle modalità costruttive della Galleria Rampezzana non sono ammissibili ad investimento in quanto relative esclusivamente ad una diversa modalità realizzativa dell’opera il cui costo è determinato da un prezzo a corpo, pertanto le motivazioni per cui si sono rese necessarie tali lavorazioni non rientrano nella fattispecie prevista di causa di forza maggiore o fatto del terzo ”;
- “ le variate lavorazioni di perizia, relative alle richieste di Enti terzi e agli accordi raggiunti con i privati in sede di esproprio, legate all’illuminazione della rotatoria, all’interferenza con l’acquedotto, all’interferenza Telecom e all’esecuzione dell’attraversamento idraulico mediante teleguidata non sono ammissibili ad investimento in quanto rientrano fra le maggiori spese per opere in variante richieste da Enti Terzi nella fattispecie prevista dall’art. 20.8 della vigente Convenzione ”.
Con successivo atto di motivi aggiunti l’impugnativa è stata estesa al provvedimento del 25 giugno 2020, sempre in epigrafe individuato, con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nell’approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 2, ha, del pari, riconosciuto ad investimento solo parte degli importi di perizia.
2. Il gravame è affidato a due motivi di ricorso, rubricati come segue:
“ I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.) VIOLAZIONE DI LEGGE, CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 143 D.LGS. 163/2006. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA CIPE N. 39/2007. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI GRAVATI, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, CONTRASTO CON PRECEDENTI DETERMINAZIONI ”;
“ II) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.), NONCHÉ DI PARTECIPA-ZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (ARTT. 9-10 L. 241/1990). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'AUTOVINCOLO ASSUNTO IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA CONVENZIONALE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, CONTRASTO CON PRECEDENTI DETERMINAZIONI ”.