TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-11-10, n. 201503215

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-11-10, n. 201503215
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201503215
Data del deposito : 10 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01548/2015 REG.RIC.

N. 03215/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01548/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2015, proposto da:
G R, rappresentato e difeso dall'avv. V P, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, Via Rubichi, è legalmente domiciliato;
Corte D'Appello di Lecce;

per l'annullamento

per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1306/2014 della Corte di Appello di Lecce, reso il 2.12.2014, depositato l'11.12.2014, munito di formula esecutiva il 5.1.2015, regolarmente notificato l'8.1.2015;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 la dott.ssa E D S e uditi per le parti i difensori avv. V. Pece per il ricorrente e avv. dello Stato G. Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Vista la nota depositata il 14 ottobre 2015 con cui la Corte d’Appello, Ufficio Ragioneria, ha comunicato il pagamento delle somme così come liquidate nel decreto della Corte di Appello di Lecce indicato in epigrafe;

Rilevato che, con dichiarazione resa a verbale nel corso della suindicata camera di consiglio il difensore della parte ricorrente ha confermato tale circostanza, e ha chiesto che venga conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere, pur insistendo per le spese di giudizio;

Ritenuto che, in relazione all’emersione delle suindicate circostanze debba essere dichiarata cessata la materia del contendere;

Ritenuto che le spese di giudizio, tenuto conto della serialità della controversia in oggetto e del pur tardivo adempimento, debbano essere liquidate forfettariamente, come in dispositivo, e poste parzialmente a carico dell’Amministrazione resistente, con compensazione per la rimanente parte;

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