TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-03-06, n. 202000587

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-03-06, n. 202000587
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202000587
Data del deposito : 6 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2020

N. 00587/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03908/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3908 del 2004, proposto da
-OSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via O. Scammacca 37;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma Carabinieri, in persona del Ministro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

avverso

il silenzio presuntivamente serbato dal Ministero della Difesa sua diffida del ricorrente in data 9 marzo 2004 - notificata in data 22 marzo 2004 - diretta a sollecitare l’adozione di atti sulla stato del procedimento per l’avanzamento al grado superiore per l’anno 2000.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, notificato in data 17 giugno 2004, il ricorrente ha impugnato il silenzio presuntivamente serbato dal Ministero della Difesa sulla sua diffida in data 9 marzo 2004 - notificata in data 22 marzo 2004 - diretta a sollecitare l’adozione di atti sulla stato del procedimento per l’avanzamento al grado superiore per l’anno 2000.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il presente gravame è connesso a quelli già proposti dal ricorrente innanzi a questo Tribunale ed iscritti ai numeri -OSIS-e -OSIS-;
b) i due ricorsi appena indicati riguardano il procedimento per l’avanzamento del ricorrente al grado superiore rispetto a quello di -OSIS-dell’Arma dei Carabinieri;
c) nelle more del perfezionamento di tale procedimento il ricorrente è stato ritenuto inidoneo al servizio dalla Commissione Medica Militare di II grado di -OSIS- in data 11 febbraio 2002;
d) con nota DGPM/V/17^/609/2^Sez. in data 14 febbraio 2003, il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, ha disposto l’annullamento della scheda valutativa n. 42 relativa al ricorrente che era stata redatta ai fini della sua inclusione nell’aliquota per la formazione di quadri di avanzamento dell’anno 2000, sostituendo tale scheda con un rapporto informativo per “fine servizio” per il periodo 18 agosto-13 dicembre 2000;
e) tale provvedimento determina l’esclusione del ricorrente dall’aliquota per l’avanzamento, giacché una condizione dell’ammissione è la permanenza in servizio al 31 dicembre dell’anno relativo alla formazione dell’aliquota;
f) il ricorrente ha, quindi, impugnato tale provvedimento con il citato ricorso n. -OSIS-;
g) con il ricorso n. -OSIS-è stato, invece, censurato il rapporto valutativo per l’anno 2000;
h) a dispetto delle menzionate iniziative giurisdizionali, l’Amministrazione non ha reso al ricorrente alcuna notizia in ordine al procedimento di avanzamento;
i) con nota in data 3 luglio 2003, pervenuta all’Amministrazione il 10 luglio successivo, il ricorrente ha chiesto di conoscere gli atti eventualmente adottati in relazione all’avanzamento dei-OSIS-per l’anno 2000;
l) a fronte del silenzio dell’Amministrazione, il ricorrente, in data 22 marzo 2004, ha notificato un formale atto monitorio stragiudiziale, invitando la stessa a rendergli noto lo stato del procedimento;
m) persistendo l’inerzia amministrativa, il ricorrente ha proposto il presente gravame, osservando che, come risulta dagli artt. 32 e seguenti del decreto legislativo n. 198/1995, 2 del D.P.R. n. 3/1957 e 2 della legge n. 241/1990, l’Amministrazione è tenuta ad avviare il procedimento per l’avanzamento dei sottufficiali.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, versando in atti, tra l’altro, la nota del Ministero della Difesa M_D/GMIL_03-II/5/SC/2004/39341 in data 9 agosto 2004, in cui si rappresenta, tra l’altro, che, con nota M_D/GMIL_03-II/5/4/2004/20317 in data 4 giugno 2004 (regolarmente depositata), l’Amministrazione ha riscontrato la diffida del ricorrente in data 9 marzo 2004, osservando, tra l’altro, che: a) il ricorrente era stato “sospeso dalla valutazione con l’aliquota del 31 dicembre 1997 quale pretermesso per l’aliquota 31 dicembre 1996 - 2^ valutazione, ai sensi dell’art. 35, terzo comma, del decreto legislativo n. 198/1985, in quanto, durante i lavori della Commissione, era stato rinviato -OSIS-;
b) definito il menzionato -OSIS-in data 19 giugno 2000, il ricorrente sarebbe stato incluso “nella prima aliquota utile di avanzamento, ovvero quella determinata al 31 dicembre 2000, con riferimento all’aliquota di esclusione inziale del 31 dicembre 1996 - 2^ valutazione, sempreché” non fossero risultati a suo carico “i motivi ostativi di cui al richiamato art. 35, secondo comma, del decreto legislativo n. 198/1995”;
c) poiché al 31 dicembre 2000 il ricorrente “risultava temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato”, è risultato impossibile includerlo “nell’aliquota determinata sotto la stessa data del 31 dicembre 2000”.

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Come risulta dall’esposizione che precede, il ricorso è infondato, in quanto l’Amministrazione, con la citata nota M_D/GMIL_03-II/5/4/2004/20317 in data 4 giugno 2004, si è espressa negativamente, per le ragioni ivi ampiamente articolate, sulla diffida del ricorrente in data 9 marzo 2004, in quanto, conclusivamente, poiché al 31 dicembre 2000 egli “risultava temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato”, era risultato impossibile includerlo “nell’aliquota determinata sotto la stessa data del 31 dicembre 2000”.

Vertendo il presente giudizio esclusivamente sul silenzio dell’Amministrazione (e non sul merito della questione sostanziale ad esso sottesa) e risultando che questa ha provveduto sull’istanza dell’interessato, il ricorso va, quindi, rigettato, mentre le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dalla proposizione del gravame.

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