TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-03-06, n. 202000587
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Testo completo
Pubblicato il 06/03/2020
N. 00587/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03908/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3908 del 2004, proposto da
-OSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via O. Scammacca 37;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma Carabinieri, in persona del Ministro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
avverso
il silenzio presuntivamente serbato dal Ministero della Difesa sua diffida del ricorrente in data 9 marzo 2004 - notificata in data 22 marzo 2004 - diretta a sollecitare l’adozione di atti sulla stato del procedimento per l’avanzamento al grado superiore per l’anno 2000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 17 giugno 2004, il ricorrente ha impugnato il silenzio presuntivamente serbato dal Ministero della Difesa sulla sua diffida in data 9 marzo 2004 - notificata in data 22 marzo 2004 - diretta a sollecitare l’adozione di atti sulla stato del procedimento per l’avanzamento al grado superiore per l’anno 2000.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il presente gravame è connesso a quelli già proposti dal ricorrente innanzi a questo Tribunale ed iscritti ai numeri -OSIS-e -OSIS-; b) i due ricorsi appena indicati riguardano il procedimento per l’avanzamento del ricorrente al grado superiore rispetto a quello di -OSIS-dell’Arma dei Carabinieri; c) nelle more del perfezionamento di tale procedimento il ricorrente è stato ritenuto inidoneo al