TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2017-04-20, n. 201700507
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Pubblicato il 20/04/2017
N. 00507/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00704/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2017, proposto da:
N A B, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Roberto Lepetit 19;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Milano il 27.9.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, alla luce delle deduzioni dell’istante e della documentazione dallo stesso prodotta, la sua posizione meriti un riesame con particolare riferimento alla sussistenza o meno di un regolare rapporto di lavoro dallo stesso instaurato e del possesso di adeguati livelli reddituali;
che sussistono giusti motivi, in relazione alle peculiarità della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare;