TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-12-16, n. 201006491
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N. 06491/2010 REG.SEN.
N. 00769/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 769 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C F, rappresentato e difeso dall’Avv. P C, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Costantino Nigra, 23/A;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore;Ufficio Centrale Circoscrizionale del Comune di Padova e Provincia, in persona del Presidente pro tempore;
nei confronti di
P L, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. G T, con elezione di domicilio in Venezia presso la Segreteria della Sezione, dapprima a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35, secondo comma, del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 e ora a’ sensi dell’art. 25, comma 1, cod. proc. amm.;C C;
per l'annullamento
e/o la correzione del provvedimento-verbale di proclamazione degli eletti per la lista provinciale n. 8: “il Popolo della Libertà - Berlusconi per il Veneto”, adottato dal presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale del Comune di Padova e Provincia in data 6/4/2010, nelle Elezioni Amministrative del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Veneto del 28-29 marzo 2010, per la parte in cui non contempla tra gli eletti il candidato F C e per la conseguente sostituzione del candidato F C al candidato L P con conseguente correzione del risultato elettorale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da P L;Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il dott. Fulvio Rocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Nelle giornate del 28 e 29 marzo 2010 si sono svolte, nella Regione Veneto, le operazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei componenti del Consiglio Regionale.
All’esito delle votazioni e delle operazioni elettorali, con verbale datato 6 aprile 2010 dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Padova (cfr. doc. 1 di parte ricorrente) sono stati dichiarati eletti nella Lista provinciale n. 8 “Il Popolo delle Libertà – Berlusconi per il Veneto”, in base al numero di preferenze ivi verificate da detto Ufficio, i candidati Clodovaldo R con n. 14.633 voti di preferenza e L P con n. 12.391 voti di preferenza.
E’ quindi risultato il primo dei non eletti in tale lista l’attuale ricorrente, F C, il quale ha – per l’appunto – riportato 12.354 voti di preferenza, ossia soltanto 37 voti in meno di quelli riportati dall’eletto L P.
1.2. Con il ricorso in epigrafe il C chiede, previ riscontri istruttori, l’annullamento dell’elezione del P.
Ad avviso del C, infatti, “i risultati delle operazioni elettorali del Comune di Padova e Provincia, appaiono manifestamente inficiati sia da alcune gravi irregolarità intervenute nel corso degli scrutini elettorali e/o sia dalla mancata rettifica da parte dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Padova dei risultati rispetto alle risultanze dei verbali di Sezione di alcuni Comuni” (cfr. pag. 2 e ss. dell’atto introduttivo del presente giudizio): irregolarità che, a suo dire, avrebbero comportato, a suo discapito, “l’illegittima mancata attribuzione di n. 83 voti di preferenza e comunque del superiore numero di voti di preferenza che dovessero risultare all’esito dell'istruttoria, con conseguente pregiudizio per la sua nomina a Consigliere Regionale” (cfr. ibidem), anche in relazione all’asserita circostanza che parte dei propri voti di preferenza sarebbero stati attribuiti erroneamente ad altra candidata nella medesima Lista n. 8, ossia a C C, non eletta in quanto ha ricevuto soltanto n. 365 voti di preferenza..
Ad avviso del C, le irregolarità riscontrate nelle diverse Sezioni elettorali della Circoscrizione di Padova sarebbero riconducibili alle seguenti tipologie.
a) Mancata contabilizzazione.
Ad avviso del ricorrente, non sarebbero stati infatti attribuiti nei suoi confronti dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale 18 voti di preferenza, viceversa risultanti nei verbali delle operazioni degli Uffici elettorali di Sezione (Mod. 85-AR) dei Comuni di Megliadino San Fidenzio, Sez.l e Tombolo Sez. 4 che, se confrontati con le relative risultanze riportate nel prospetto dei voti di preferenza della lista provinciale n. 8 (Mod. 267-AR), rispettivamente alle pagine 13 e 34 evidenziano – rispettivamente - la mancata attribuzione di 8 e l0 preferenze (cfr. ibidem, doc. 2).
Il ricorrente precisa che nella Sezione 1 di Megliadino San Fidenzio sussisterebbe una differenza per difetto a suo danno di n. 8 preferenze in quanto erroneamente assegnate alla candidata C C, e ciò nonostante che nel relativo verbale di sezione le medesime 8 preferenze risultino a lui attribuite (cfr. ibidem, doc.ti 2 e 3).
b) Mancata attribuzione.
Il ricorrente fa riferimento, al riguardo, alla Sez. 4 del Comune di Ospedaletto Euganeo, laddove su segnalazione del rappresentante di lista Marcello Marigo debitamente inoltrata all’Ufficio Centrale Circoscrizionale risulterebbe che “nel verbale depositato in Comune e trasmesso dal relativo Presidente di seggio mancano le preferenze viste e sentite nello spoglio delle schede elettorali, e pertanto risultano mancanti n. 8 preferenze nella sezione n. 4” (cfr. ibidem, doc.ti 5 e 6).
In conseguenza di ciò – sempre secondo la prospettazione del C – nel processo verbale della Sez. 4 del Comune di Ospedaletto Euganeo il dato relativo alle preferenze a lui attribuite è stato omesso mediante sbarratura della casella.
Ad avviso del ricorrente, analoga irregolarità in suo danno sussisterebbe nelle seguenti Sezioni: Comune di Piazzola Sul Brenta, Sez. 3;Comune di Camponsampiero, Sez. 11;Comune di Maserà di Padova, Sez. 3;Comune di Corbezzola, Sez. 4;Comune di Fontaniva, Sez. 3;Comune di Codevigo, Sez. 6 e Comune di Selvazzano Dentro, Sez. 22 (cfr. ibidem, doc.ti da 7 usque 13).
Il medesimo patrocinio del C afferma a tale riguardo che, “attesa la preclusione dei motivi aggiunti, nel caso di positivo riscontro dalla suindacata omissione … si segnalano sin d’ora, e per analogia, anche le Sezioni suindicate per le quali si presume la mancata attribuzione delle preferenze, da verificare con il conteggio delle schede, nelle Sezioni dei Comuni succitati anche con verifica delle relative schede di preferenza nulle o per voto di preferenza contestato e non assegnato” (cfr. pag. 5 dell’atto introduttivo del presente giudizio).
c) Inversione con conseguente omissione di n. 36 preferenze a danno del ricorrente.
Il C afferma che nell’attribuzione del numero di preferenze tra il nominativo della candidata C C (n. 5 della lista 8) ed il proprio nominativo (n. 6 della medesima lista) “si fa espresso riferimento all’anomalia riscontrata consistente nell’inversione della trascrizione delle preferenze tra i due nominativi della lista provinciale n. 8, che si è verificata nelle seguenti sezioni: Comune di Padova, Sez. n. 32 con la mancata attribuzione di n. 28 preferenze. Con riferimento a detto seggio il relativo verbale nel conteggio finale indica l’assegnazione di n. 2 preferenze a F C e n. 30 alla candidata C C, nominativo collocato in ordine alfabetico sulla riga precedente. Dato numerico confermato dal Tribunale di Padova per la corrispondenza dei totali generali. Qui si rileva che l’entità delle preferenze assegnate alla candidata C, totalmente sproporzionata rispetto alle risultanze complessive che le vedono assegnato un complessivo risultato di solo 365 preferenze su un totale di 881 Sezioni. Dal rilevamento di questa fortissima anomalia statistica, suffragata dal risultato massimo attribuito alla C di sole 5 preferenze nella Sez. 10 del Comune di Padova, che peraltro risulta essere la Sezione elettorale di residenza, ne consegue la pressoché totale certezza di un’inversione di casella in considerazione del succedersi numerico rispetto ai nominativi interessati e del mancato ancorchè obbligatorio annullamento con un tratto degli spazi non utilizzati nella colonna delle celle con zero preferenze. inducendo il compilatore in errore materiale nel conteggio analogamente a quello già rilevato in altre sezioni (doc. 14). A riprova si allegano le dichiarazioni di cinque elettori (Piatto Antonia, Nicoletti Guglielmo, Gamba Marco, Nostran Tiziana, Narciso Paolo) che confermano di aver dato la loro preferenza al ricorrente, cioè un numero superiore a quello apparentemente attribuito (doc. 15). Comune di Montegrotto Sez. n. 2 con la mancata attribuzione di altre 4 preferenze (doc. 16). Si precisa quanto indicato in premessa, e cioè l’inversione tra il nominativo n. 5 C C e il n. 6 C F rispetto all’attribuzione delle relative preferenze, per analogia con le altre accertate inversioni, ed in particolare sulla base di due dichiarazioni di elettori (R S, T G) che hanno indicato espressamente di aver votato esprimendo la preferenza per il candidato del PDL F C scrivendo il suo nome nell'apposita riga accanto al simbolo del P.D.L.” (cfr. doc. 17). Comune di Albignasego, Sez.15, dove dal relativo verbale finale si rileva l'assegnazione di zero preferenze al candidato F C e due alla candidata C C, facendo presumere, sempre in analogia al Comune di Ospedaletto, Sez.3 … un possibile ulteriore errore di n. 2 preferenze sulla base di uno slittamento di casella in considerazione della vicinanza dei nominativi interessati e del mancato ancorché obbligatorio annullamento, con un tratto, degli spazi non utilizzati nella colonna di preferenza inducendo il compilatore in errore materiale (doc. 18). Comune di Padova, Sez. 27, presso il quale si potrebbe essere verificata l’inversione relativamente a n. l preferenza a cagione della errata modalità di compilazione del verbale su descritta (doc. 19). Comune di Villafranca Padovana, Sez. 9, dove contrariamente a tutte le altre Sezioni del medesimo Comune al dott. F C non è stata attribuita alcuna preferenza. Ciò contrasta con la dichiarazione del signor C M, elettore presso la Sezione 9, per n.l preferenze (doc. ti 19 bis e 19 tris”: sic!, recte: ter) “In buona sostanza, già solo dalla verifica delle suddette anomalie, in base ai dati disponibili, emergerebbe una differenza a favore del ricorrente di n. 62 preferenze rispetto a quelle risultanti dal Mod. 267-AR (sub doc. 1) e quindi un numero maggiore, per 25 preferenze rispetto a quelle attribuite al Consigliere proclamato in base alle risultanze, sempre nel Mod. 267-AR pago 30, dato modificativo quindi della graduatoria in favore del ricorrente (sub doc. 1).