TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2019-11-06, n. 201900138

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2019-11-06, n. 201900138
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201900138
Data del deposito : 6 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2019

N. 00802/2019 REG.RIC.

N. 00138/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00802/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 802 del 2019, proposto da Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M B in Perugia, piazza Italia n. 9;


contro

Comune di Foligno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S P e D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato I S in Perugia, piazza Italia, 11;
Regione Umbria non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della nota prot. n.62095 del 22.8.2019, pervenuta successivamente, con la quale il Comune di Foligno ha espresso diniego rispetto all'istanza di autorizzazione presentata dalla Wind Tre s.p.a. in data 26.4.2019, ai sensi dell'art.87 del D.lgs 259/03, al fine di realizzare un impianto di telecomunicazioni in Via Vegnole snc, in quanto “il sito proposto … non è tra quelli indicati come idonei nel Piano Comune per la tutela della salute e protezione dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico approvato con D.C.C. n.6 del 26.2.2009, elencati nell'art.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso”;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi incluso, il Piano Comune per la tutela della salute e protezione dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico approvato con D.C.C. n.6 del 26.2.2009 e le relative Norme tecniche di attuazione;
per quanto occorrer possa delle linee guida della Regione Umbria approvate con D.G.R. del 2 marzo 2015 n.228, nella parte in cui dovessero essere interpretate nel senso d'imporre ai Gestori di telefonia la coubicazione obbligatoria degli impianti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Foligno;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che la società ricorrente non ha proposto piani e programmi di sviluppo ulteriori rispetto alle reti esistenti, attualmente in fase di sviluppo procedimentale collaborativo, come desumibile dal diniego impugnato.

Ritenuto pertanto di dover respingere la domanda di sospensione degli atti impugnati.

Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione della spese della presente fase.

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