TAR Bolzano, sez. I, decreto cautelare 2017-08-23, n. 201700105
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Pubblicato il 23/08/2017
N. 00105/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00179/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2017, proposto da:
Lechner Marmor S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati E T e C B, con domicilio eletto presso il loro studio in Bolzano, viale Duca D’Aosta 100;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati R v G, H S, F C e P G, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago 1;
Comune di Silandro non costituito in giudizio;
nei confronti di
Covelano Marmi Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Pilade Chiti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Brizia Castrignanò in Bolzano, corso Italia, 10;
Amministrazione Separata dei Beni in Uso Civico di Covelano, non costituita in giudizio,
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del decreto della Direttore di ripartizione n. 9204/2017 avente ad oggetto “Annullamento d'ufficio in autotutela del decreto del Direttore della Ripartizione Foreste n. 7256/2017 nonché sospensione temporanea del divieto di circolazione sulla strada forestale chiusa n. 610850030 nel Comune di Silandro fino al 30 novembre 2017” (doc. n. 1);
2) dell'ordinanza del Sindaco n. 27 dd. 25.05.2017 avente ad oggetto “Ordine pubblico – divieto di circolazione sulla strada del marmo” (doc. n. 2);
3) del parere positivo del Direttore del Parco Nazionale dello Stelvio dd. 17.05.2017 (doc. 3);
4) delle autorizzazioni rilasciate dal sindaco del comune di Silandro a circolare sulla strada forestale in forza dell'ordinanza di cui al punto 2), atti non conosciuti;
5) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, antecedente, infraprocedimentale, connesso e conseguente.
Visto il proprio decreto presidenziale n. 96/2017 con il quale la trattazione camerale dell’epigrafato ricorso è stata fissata per il 26 settembre 2017;
Considerato che in base al calendario delle udienze la prima camera di consiglio dopo la sospensione feriale è quella del 12 settembre 2017;
ritenuto che, ciò stante, deve essere modificato il precitato decreto;