TAR Roma, sez. 2B, ordinanza collegiale 2022-11-28, n. 202215921

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, ordinanza collegiale 2022-11-28, n. 202215921
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215921
Data del deposito : 28 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2022

N. 08305/2012 REG.RIC.

N. 15921/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08305/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8305 del 2012, proposto da


T F, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e A M, con domicilio eletto presso lo studio A M in Ostia Lido, piazza Giuliano della Rovere,2/A;


contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

reiezione istanza di condono prot. nr. 0/508611 sot. 0 del 23/03/2004


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti gli artt. 85, commi 4, 5, e 6 e 87, comma 3, c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2022 il dott. G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto il decreto n. 2678 del 14.4.2022, che ha dichiarato estinto il presente giudizio per perenzione atteso che l’istanza di fissazione udienza ex art. 82, comma 2, depositata in atti il 4.9.2018 è costituita da copia informatica di originale cartaceo sprovvista di attestazione di conformità alla seconda della prima, in violazione dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a.;

Vista l’opposizione proposta dalla parte ricorrente;

Considerato che la mancata asseverazione della conformità della copia digitale depositata in giudizio di un originale cartaceo costituisce, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente (vedi Cons. St. n. 1541/2017 e, più recentemente, A.P. n. 6/2022), una mera irregolarità sanabile;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’opposizione proposta e, per l’effetto, di dover revocare il decreto di perenzione opposto e di assegnare alla parte ricorrente il termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per provvedere a depositare – in conformità con le norme in materia di amministrazione digitale e di processo amministrativo telematico – attestazione comprobante la conformità della copia digitale, prodotta in giudizio, dell’istanza di fissazione udienza depositata il 4.9.2018 con l’originale cartaceo, disponendo che, all’esito di tale adempimento, la Segreteria provveda a reiscrivere il presente gravame sul ruolo ordinario.

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