TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 2024-07-29, n. 202404460
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Pubblicato il 29/07/2024
N. 04460/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. A P e dall’Avv. L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito ed Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano
ex lege
;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- quanto al ricorso introduttivo:
a) del decreto -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- di depennamento dalla graduatoria di merito del concorso a dirigente scolastico bandito con D.D.G. del 13.7.2011 nella parte in cui, al -OMISSIS- dell’elenco, indica il nominativo della dott.ssa -OMISSIS-;
b) di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
- quanto ai motivi aggiunti depositati il 28 giugno 2024:
a) del decreto -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha previsto lo scorrimento della graduatoria rettificata ex D.D.G. 01.04.2021 prot. -OMISSIS- di cui al concorso ordinario indetto con D.D.G. del 13.7.2011 nella parte in cui ha pretermesso il nominativo della dott.ssa -OMISSIS- non inserito nell’elenco dei candidati in posizione utile per l’assunzione nel ruolo dirigenziale in Campania con decorrenza 1.9.2024;
b) di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. - Con ricorso notificato e depositato il 18 gennaio 2024 la ricorrente – premesso di aver partecipato al concorso per titoli ed esami indetto dall’Amministrazione resistente con Decreto adottato in data 13.7.2011 per il reclutamento di n. 2386 dirigenti scolastici per la “scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi” e di essere stata inserita, dopo una complessa vicenda giurisdizionale conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, nella graduatoria di merito (posto -OMISSIS- -OMISSIS- con un punteggio complessivo di -OMISSIS-, cfr., decreto prot. -OMISSIS-) – deduceva che:
- con atto del 18 maggio 2021, unitamente ad altri candidati parimenti inseriti nella graduatoria di merito, aveva diffidato l’Ufficio scolastico Regionale per la Campania “a) all’immediata assunzione in servizio […] conferendo […] l’incarico dirigenziale ai sensi degli artt. 10 ed 11 del C.C.N.L. della dirigenza scolastica dell’11.4.2006 per l’anno scolastico 2021/2022, con il riconoscimento dell’immissione in ruolo dalle rispettive decorrenze secondo l’ordine della graduatoria di cui al concorso indetto con D.D.G. 13.7.2011 come modificata, da ultimo con decreto prot. n. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-, ripristinando la […] posizione rispetto a candidati precedentemente immessi in servizio ancorché con un punteggio inferiore nella graduatoria medesima”;
- l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con la Nota prot. -OMISSIS-, nel precisare di aver provveduto all’esecuzione della sentenza con l’inserimento a pettine nella graduatoria e riconoscendo il diritto all’immissione in ruolo scaturente dalle statuizioni del giudice amministrativo, aveva tuttavia rappresentato che a fronte dell’assenza di posti in organico (“allo stato attuale l’organico della Regione Campania sia, tuttavia, saturo e che pertanto l’affidamento dell’incarico e la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato sia subordinata alla sussistenza di posti vacanti e disponibili nei ruoli della Regione Campania) la ricorrente sarebbe stata inserita “nei ruoli della Regione Campania quando si realizzi la condizione della sussistenza di posti vacanti e disponibili scorrendo di volta in volta la graduatoria […]”;
- quindi, con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto innanzi al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro (R.G.N. -OMISSIS- – Tribunale di Torre Annunziata), aveva chiesto accertarsi il proprio “diritto all’immediata immissione in ruolo e contestuale assunzione in servizio con conferimento alla stessa dell’incarico dirigenziale ai sensi degli artt. 10 ed 11 del C.C.N.L. della dirigenza scolastica dell’11.4.2006 per l’anno scolastico 2021/2022, con il riconoscimento dell’immissione in ruolo dalla decorrenza dal 1 settembre 2015 secondo l’ordine della graduatoria di cui al concorso indetto con D.D.G. 13.7.2011 come modificata, da ultimo con decreto prot. n. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-, ripristinando la sua posizione rispetto a candidati precedentemente immessi in servizio ancorché con un punteggio inferiore nella graduatoria medesima;senza vedersi “scavalcata” sia dai rientri della mobilità interregionale, avviata con provvedimento Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il Personale scolastico - Ufficio II - Dirigenti scolastici prot.-OMISSIS-, né tantomeno da vincitori del concorso per dirigenti scolastici del 2017”;
- nelle more del giudizio ed in seguito ad apposita procedura iniziata dall’Amministrazione scolastica,
aveva chiesto l’assegnazione per una delle regioni in cui erano presenti posti vacanti e disponibili, venendo individuata quale destinataria di contratto dirigenziale nella regione Veneto presso IPSIA – Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato-OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-);
- tuttavia, in tale occasione aveva dichiarato “La sottoscritta Prof.ssa -OMISSIS-, […] inserita nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici 2011, (pos. -OMISSIS- -OMISSIS- punteggio -OMISSIS-) con riferimento alla domanda di interregionalità presentata in data 09-08-2023, precisa che la stessa, e la successiva accettazione della sede di servizio in altra regione, non costituiscono in alcun modo rinunzia a qualsivoglia azione e/o diritto per ottenere il riconoscimento del diritto all’immissione in ruolo di dirigente scolastico nella regione Campania. Pertanto, l’accettazione della sede di titolarità in regione diversa dalla Campania, è da intendersi, ad ogni effetto di legge, con riserva e vincolata agli esiti dei giudizi pendenti”;
- a questo punto, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania aveva adottato il decreto -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- con il quale l’aveva depennata dalla graduatoria di merito del concorso a dirigente scolastico bandito con DDG del 13.7.2011, così motivando: “i candidati della Regione Campania di seguito elencati che sono inclusi nel D.D.G. -OMISSIS-, risultando assegnatari di sedi regionali di destinazione, vengono contestualmente depennati, in via definitiva, dalla graduatoria […] del concorso bandito con D.D.G. 13.7.2011” indicando al n. 4 dell’elenco il nominativo di “-OMISSIS-”.
- da ultimo il Ministero dell’Istruzione e del Merito con il bando prot. 2788 del 18.12.2023, aveva indetto un nuovo “concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali” prevedendo, all’art. 3 comma 4, per la Campania la copertura di n. 34 posti e chiarendo al successivo art. 10, comma 6, che “Le immissioni in ruolo sono effettuate, successivamente a quelle degli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti […]”.
1.1. - Tanto premesso in fatto, la ricorrente chiedeva accertarsi l’illegittimità del decreto (prot. n. -OMISSIS-) con cui era stato disposto il proprio depennamento dalla graduatoria di merito del concorso a dirigente scolastico per la Regione Campania, articolando, a sostegno, un’unica assorbente censura (“violazione di legge – violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. ed int. – violazione della normativa concorsuale di cui al bando adottato con d.d.g. del 13.7.2011 – violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi – violazione artt. 3 e 97 cost. – eccesso di potere per erroneità dei presupposti – illogicità – contraddittorietà – difetto di istruttoria di e motivazione”) con cui, in sintesi lamentava: la sostanziale violazione del dictum recato dalla sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS- e dei suoi effetti “ripristinatori” nei confronti dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale, nonché del proprio accertato diritto “a permanere nella graduatoria del concorso regionale indetto con D.D.G. del 13.7.2011 e ad essere immessa nei ruoli dirigenziali della Regione Campania”;l’omessa considerazione della “riserva” apposta alla domanda di mobilità interregionale del 9 agosto 2023 e della sua volontà di permanere nella graduatoria della Regione Campania, a fini dell’assunzione nei ruoli dirigenziali della medesima;la mancata considerazione della particolarità della sua situazione, in ragione del contenzioso pendente innanzi al giudice del lavoro.
2. - Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, con atto di mero stile (24 gennaio 2024).
3. - Il 28 giugno 2024, la ricorrente depositava motivi aggiunti chiedendo l’annullamento, unitamente agli atti presupposti e connessi, del decreto prot. n. -OMISSIS- con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania aveva previsto lo scorrimento della del concorso nella parte in cui – conseguentemente al depennamento disposto con il provvedimento contestato con il ricorso principale - aveva pretermesso il suo nominativo, mancando di inserirlo nell’elenco dei candidati in posizione utile per l’assunzione nel ruolo dirigenziale in Campania con decorrenza 1 settembre 2024.
3.1. – A sostegno del gravame aggiunto, la ricorrente riproponeva – in via derivata – i medesimi motivi di censura di cui al ricorso principale, gravando altresì gli atti impugnati per violazione del giudicato (nel frattempo intervenuto) di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 27 maggio 2024 richiamando, in proposito, il disposto di cui all’art. 21 septies l. 241/1990 nonché la recente pronuncia di questo T.A.R., Quinta Sezione, n. -OMISSIS-.
4. – Il 17 luglio 2024 l’Amministrazione resistente depositava memoria con cui eccepiva in primis il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;l’inammissibilità, comunque, del gravame e la sua infondatezza. Chiedeva pertanto respingersi il ricorso.
5. – All’udienza in camera di consiglio del 24 luglio 2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la discussione, su indicazione del Collegio, si concentrava sulla possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. Il ricorso era quindi trattenuto in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione del giudizio, ex art. 60 c.p.a.
6. - Come eccepito dalla Difesa Erariale nella memoria da ultimo depositata il 17 luglio 2024, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando l’odierna controversia nella sfera di conoscibilità del giudice ordinario.
6.1. – Va in proposito osservato che in via generale in tema di riparto di giurisdizione per le controversie del pubblico impiego a seguito della cd. privatizzazione (d.lgs. n. 29/1993), la giurisprudenza ha conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie derivanti dall’adozione di atti aventi natura amministrativa e non riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, quali:
a) gli atti relativi alle procedure concorsuali indette per l’assunzione dei pubblici dipendenti (art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001);
b) gli atti di “macro-organizzazione”, ove immediatamente lesivi, così come individuati dall’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165/2001;
c) gli atti regolamentari o atti amministrativi generali, anche questi solo nel caso in cui si rivelino direttamente lesivi, rientrando il loro sindacato nell’ambito della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio, sez. III -OMISSIS-, 07/07/2020 n. 7798).
Per quanto qui rileva, lo schema ora sinteticamente delineato circoscrive la riserva in favore del giudice amministrativo in modo da escludere dalla sua giurisdizione, oltre alle procedure, di per sé, prive di portata concorsuale (non comparative), anche il sindacato sugli atti successivi alla conclusione della procedura concorsuale, i.e. concernenti la fase dell’assunzione e salva l’ipotesi di interessi legittimi.
Ciò posto – pacifico che nel caso di specie è contestato il depennamento, disposto a seguito di mobilità interregionale (a domanda individuale) e che, quindi, non sono in contestazione atti riferibili alla procedura concorsuale, alla formazione originaria della graduatoria o di macro-organizzazione e che, in effetti, è rivendicato il diritto all’assunzione in una sede, piuttosto che in un’altra – la controversia non può che rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Né potrebbe diversamente ritenersi, in ragione degli evidenziati profili del contrasto dei provvedimenti impugnati con il giudicato, formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- e sulla decisione del giudice ordinario (Tribunale di Torre Annunziata) del 27 maggio 2024, che – pur rilevanti nell’ambito di un’impregiudicata azione di ottemperanza (cfr. T.A.R. Campania, sez. V, n. -OMISSIS-) – non sono tuttavia suscettibili di vaglio, stante il sopra rilevato difetto di giurisdizione, in questa sede di azione di annullamento, ex art. 29 c.p.a.
Tampoco potrebbe procedersi a separazione delle azioni ed a pronuncia di sentenza non definitiva circa la sola azione d’annullamento, stante l’impossibilità di ricondurre l’azione, esercitata con i motivi aggiunti, alla tipologia del giudizio, ex artt. 112 e ss. c.p.a.
6.2. - Va, dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
6.3. - Avuto riguardo alla novità della questione, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.