TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2018-01-23, n. 201800841

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2018-01-23, n. 201800841
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201800841
Data del deposito : 23 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2018

N. 00841/2018 REG.PROV.COLL.

N. 09905/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 9905 del 2017, proposto da:
Adnkronos s.p.a. - Agenzia giornalistica di informazioni unipersonale, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Catricala', D L, F S, F B, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Vittoria Colonna, n.40;



contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;



nei confronti di

Agenzia Ansa - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scanzano, Vittorio Tadei, Elio Leonetti, con domicilio eletto presso lo studio Chiomenti in Roma, via XXIV Maggio, n. 43;
Askanews s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Leonardo Frattesi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Udine, n. 6;



per l'annullamento

- del provvedimento 14 settembre 2017 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, approvando il verbale n. 3 del 1° settembre 2017, ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore dell'Agenzia Ansa della procedura aperta indetta, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato;

- del verbale n. 1 del 30 agosto 2017, con cui la Commissione giudicatrice, “a seguito delle verifiche effettuate sulla documentazione pervenuta”, ha disposto l'ammissione di “tutti i concorrenti alla successiva fase di gara”, ritenendo sussistenti i requisiti di partecipazione anche in capo al concorrente Askanews;

- del verbale n. 2 del 30 agosto 2017, con il quale la Commissione ha attribuito i punteggi tecnici a tutte le offerte presentate, ivi compresa quella presentata da Askanews;

- del verbale n. 3 del 1° settembre 2017, recante l'attribuzione dei punteggi economici e la conseguente formulazione di una graduatoria provvisoria nella quale l'offerta dell'Agenzia Ansa è stata collocata al primo posto, davanti all'offerta di Askanews (seconda) e dell'odierna ricorrente Adnkronos (terza);

- in via presupposta, della clausola contenuta a pag. 25 del Disciplinare di gara, con la quale è stato previsto che “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo dei punteggi, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, nonché

per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nelle more, con l’aggiudicatario, con conseguente subentro della ricorrente nel medesimo contratto ( RICORSO PRINCIPALE );

-per l’annullamento

- delle determinazioni della stazione appaltante e della Commissione di gara e dei relativi verbali nn. 1, 2 e 3, approvati dalla stazione appaltante con decreto 14 settembre 2017, nonché di ogni atto comunque collegato, presupposto, conseguenziale e connesso, nelle parti in esposizione ( RICORSO INCIDENTALE ANSA ).


Visto il ricorso di Adnkronos s.p.a.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri – DIE;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia Ansa - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Askanews s.p.a.;

Visto il ricorso incidentale di Agenzia Ansa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 28 novembre 2017 il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;


I. La Adnkronos s.p.a., all’esito della partecipazione alla procedura aperta indetta con bando pubblicato il 21 luglio 2017 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato, di valore a base d’asta di € 4.492.000,00 per i sei mesi di durata certa del contratto, potenzialmente estendibile sino a € 26.952.000,00 in caso di durata triennale dell’affidamento, nell’ambito della quale si è collocata terza in graduatoria, ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, con i quali: a) la procedura è stata aggiudicata definitivamente all'Agenzia Ansa; b) la concorrente Askanews, seconda in graduatoria, è stata ammessa alla gara.

La ricorrente ha rappresentato preliminarmente che tale procedura rappresenta la parziale riedizione di una precedente gara, il cui bando è stato spedito per la pubblicazione il 2 maggio 2017, avente a oggetto una procedura aperta, suddivisa in 10 lotti, per l’affidamento di servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato, che Adnkronos ha impugnato innanzi a questo Tribunale (n.r.g. 5086/2017 tutt’ora pendente), lamentando la restrittività dei previsti requisiti di partecipazione per i lotti 1 e 2, di maggior valore economico (Adnkronos risultava nelle condizioni di presentare offerta soltanto per i lotti 3 e 4, di minor valore), ed evidenzia come le doglianze ivi formulate hanno trovato conferma nell’avvenuta presentazione, per i predetti lotti 1 e 2, di un’unica offerta da parte dell’Agenzia Ansa, che è risultata aggiudicataria del lotto n. 1. Con la conseguenza che il lotto n. 2, rimasto “deserto” in applicazione del divieto di aggiudicazione contestuale sancito dalla predetta lex specialis , è stato nuovamente bandito con la procedura qui in esame, che ha consentito la partecipazione anche di Adnkronos.

Ha evidenziato ancora Adnkronos che l’eventuale accoglimento dell’odierno ricorso, con l’estromissione dalla gara della Askanews, che ritiene priva del requisito di partecipazione di cui a pag. 7 del disciplinare, comporterebbe, per effetto del meccanismo di attribuzione del punteggi previsti per l’offerta economica, il raggiungimento da parte della propria offerta del massimo del punteggio previsto per la stessa, ciò che le consentirebbe di superare il punteggio complessivo raggiunto dall’aggiudicataria.

Tanto chiarito, la ricorrente ha formulato avverso gli atti gravati le seguenti censure:

1) in via presupposta, con riferimento alla clausola di cui a pag. 25 del disciplinare (secondo cui “ Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo dei punteggi, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte ”), violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 15, del d.lgs. 50/2016 - violazione dei principi comunitari e costituzionali in tema di effettività della tutela giudiziale.

Con la prima censura Adnkronos - evidenziando che l’applicazione della clausola di bando si sostanzia nell’immutabilità dei punteggi attribuiti alle offerte, con la conseguenza di impedire alla società di acquisire l’effetto utile cui è finalizzato l’odierno ricorso ovvero l’aggiudicazione della gara - denunzia l’abnormità e l’incompatibilità della clausola con i principi comunitari di effettività della tutela giudiziale, nonché la sua illegittimità sotto il profilo dell’indebita estensione di una regola eccezionale che il d.lgs. 50/2016 detta solo per le “medie della procedura” e la “soglia di anomalia delle offerte”;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016, nonché dei paragrafi 5, pag. 7, e 5.2, pag. 12, del disciplinare di gara.

Con la seconda censura Adnkronos sostiene che la previsione della lex specialis è chiarissima nell’individuare, quale requisito di partecipazione alla procedura, la produzione e distribuzione negli ultimi 3 anni di un “notiziario quotidiano generale in lingua italiana per un minimo di dodici ore al giorno per almeno cinque giorni la settimana, con almeno 1000 lanci giornalieri nei 5 giorni, dei quali almeno 700 lanci relativi all’Italia”, e che è da escludere, sotto due distinti profili, che Askanews possa vantare il numero minimo di lanci richiesto dalla stazione appaltante;

3) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 29 e 204 del d.lgs. 50/2016 - completa omissione di istruttoria.

Con la finale censura Adnkronos osserva che nella documentazione reperita in sede di accesso agli atti non vi è traccia di un controllo (neanche a campione) volto a verificare il numero dei “lanci” dichiarato dai concorrenti, effettuato solo sul concorrente collocato al primo posto della graduatoria, di talchè l’ammissione alla procedura della Askanews è stata disposta sulla esclusiva base della dichiarazione della concorrente di possedere il requisito del numero minimo di lanci nel triennio.

Tale modus procedendi , per la ricorrente, è gravemente viziato, atteso che l’offerta del concorrente i cui requisiti di partecipazione non sono stati verificati ha condizionato l’attribuzione dei punteggi economici a tutti gli altri concorrenti.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, Adnkronos ha domandato l’annullamento degli stessi e l’inefficacia

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