TAR Venezia, sez. III, sentenza 2020-12-11, n. 202001241

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2020-12-11, n. 202001241
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202001241
Data del deposito : 11 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2020

N. 01241/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01174/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2015, proposto da
Società Terme Continental S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Attilio De Martin, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Padova, via Altinate, n. 29;



contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
Azienda Ulss n. 16 Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Buonaiuto e Cristiana Parnigotto, elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. ET, in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
Regione del ET, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Emanuele Mio, Cristina Zampieri, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Venezia, Cannaregio 23;



Per l'accertamento

dell'esistenza, in capo a Società Terme Continental S.r.l., di un credito residuo pari ad Euro 22.191,10, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria concernente le tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale relative all'anno 2008;

Per la consequenziale condanna

della Regione ET, anche per il tramite dell'Ente pagatore A.U.L.S.S. n. 16 di Padova e, in solido, dello Stato soggetto, impersonato dai Ministeri della Salute, dell'Economia e delle Finanze nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ciascuno in persona del Ministro e Presidente del Consiglio pro tempore , a corrispondere in favore della ricorrente Società Terme Continental S.r.l. l'importo residuo pari ad Euro 22.191,10, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria concernente le tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale relative all'anno 2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Azienda Ulss n. 16 Padova e di Regione del ET;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso depositato in data 12 agosto 2015, la società ricorrente ha agito in giudizio nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni indicate in epigrafe per sentire accertare l’esistenza di un credito residuo pari a Euro 22.191,10, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, concernente le tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale relative all'anno 2008 e, di conseguenza, sentire condannare la Regione ET, anche per il tramite dell'Ente pagatore A.U.L.S.S. n. 16 di Padova e, in solido, lo Stato soggetto, impersonato dai Ministeri della Salute, dell'Economia e delle Finanze nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a corrispondere in favore della ricorrente medesima l'importo residuo accertato.

A fondamento della propria azione la società ricorrente ha dedotto che, in forza della l. n. 323 del 2000 e delle successive Intese Stato –Regioni e Province Autonome, in particolare avuto riguardo al Verbale di Intesa, di cui alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 13 novembre 2014, risulterebbe, a carico delle Amministrazioni resistenti, in primo luogo a carico della Regione, l’obbligo di corrispondere alla società ricorrente le differenze retributive afferenti alle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale relative all'anno 2008 per un totale ammontare pari ad Euro 22.191,10, con aggiunta di interessi e di rivalutazione monetaria.

La società ricorrente, quindi, ha allegato l’inadempimento da parte delle Amministrazioni resistenti all’obbligo indicato.

Più precisamente, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:

1) la pretesa giudiziale si fonda sul Verbale di Intesa di cui alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 13 novembre 2014, in forza del quale tutte le strutture termali del ET avrebbero titolo per esigere in via diretta quanto residua a loro favore in applicazione delle tariffe per prestazioni rese ai non residenti per l’anno 2008; peraltro, tale credito viene vantato anche nei confronti dello Stato avendo questi assunto la garanzia del relativo pagamento; l’accordo di cui al Verbale di cui sopra sarebbe vincolante per le parti aderenti; la Regione debitrice, in ogni caso, potrà recuperare, in compensazione dalle altre Regioni ovvero dallo Stato, tutte le somme che deve corrispondere agli stabilimenti termali che hanno erogato prestazioni di cura in favore di pazienti non residenti nel ET;

2) La Regione ET non adempiendo agli obblighi sopra ricordati lede l'affidamento — in merito alla entità delle tariffe — ingenerato

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