TAR Venezia, sez. II, sentenza 2017-01-18, n. 201700036

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2017-01-18, n. 201700036
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201700036
Data del deposito : 18 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2017

N. 00036/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00225/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2016, proposto da:
Hypo Alpe Adria Bank Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S F C.F. FRTSFN64B18L483G, con domicilio eletto presso Andrea Pavanini in Venezia, Dorsoduro, 3488/U - F.Ta Rio Novo;

contro

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avvocati A I C.F. NNTNTN60S07L736V, M B C.F. BLLMRZ52E21L736C, N O C.F. NGRNLT60B64F241K, M M C.F. MSTMRZ74D59B563U, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091;
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Venezia e Laguna, Agenzia Entrate Ufficio Provinciale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall' Avv.Ra Distrettuale Stato , domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

Ri.Al Srl, Hard Rock Cafè Srl non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di irrogazione di sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione ai sensi dell'art. 31 c. 2 del D.P.R. 380/2001 prot. 594970/2015 notificata via pec il 28/12/2015 con la quale si intima il pagamento della somma di € 2.821.527,94;

- della relazione di stima dell'Agenzia delle Entrate del 23/12/2014 prot n. 2014/533723;

- della richiesta del Comune di Venezia di stina della determinazione della sanzione prot. 489250 del 25/11/2014 e prot. 522760 del 17/12/2014 e richiesta di prestazione prot. n. 8808 del 18/12/2014;

- del parere tecnico della Direzione Lavori pubblici in data 16/6/2015 prot. 2015/266778;

- del parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e Laguna del 22/12/2015 prot. n. 12999 e coeva ordinanza di irrogazione della sanzione di € 5.164,00.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Venezia e Laguna e di Agenzia Entrate Ufficio Provinciale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 il dott. M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

E’ stata impugnata l’ordinanza in data 28 Dicembre 2015 di applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione ai sensi del secondo comma dell’art. 33 del dpr n° 380 del 2001, quantificata nella misura di Euro 2.821.527,94.

Parte ricorrente lamenta che la previsione sanzionatoria di cui al terzo comma dell’art. 33 sia alternativa alla previsione sanzionatoria di cui al secondo comma dello stesso articolo, che la soprintendenza aveva quantificato la sanzione in Euro 5.164 e che dunque il comune di Venezia non può applicare una sanzione ulteriore o di importo superiore.

La censura è infondata.

Infatti la sanzione quantificata dalla soprintendenza è quella prevista dal terzo comma dell’art. 33 sopra citato, che si applica per il solo fatto di avere commesso abusi su immobili vincolati.

Tale sanzione concorre con la sanzione che deve essere irrogata per abusi commessi su qualsiasi immobile, vincolato o non vincolato. Si tratta di distinti beni giuridici protetti, con la peculiarità che il bene vincolato assomma la tutela derivante dalla concorrente qualifica di bene immobile e di bene immobile vincolato.

Coerentemente il terzo comma dell’art. 33 del dpr n° 380 del 2001 stabilisce espressamente che sono fatte salve le altre sanzioni, tra cui appunto la sanzione edilizia prevista dal secondo comma citato.

Il RICORSO è invece fondato in relazione ai seguenti due distinti profili riguardanti la relazione di stima dell’agenzia del territorio:

a) a pagina 2 della relazione dell’agenzia del territorio si legge che, “considerata la particolare urgenza manifestata dalla committenza (il comune di Venezia), non è stato possibile eseguire il sopralluogo interno, limitando lo stesso a quello esterno”.

In realtà non è stato dimostrato in concreto quali fossero i motivi d’urgenza tali da dover richiedere l’omissione del sopralluogo interno.

Inoltre le esigenze istruttorie che inducono all’effettuazione di un sopralluogo esterno dovrebbero parimenti consigliare anche un sopralluogo interno, anche considerando che le opere che costituiscono l’oggetto della valutazione sono individuate sopprattutto all’interno del palazzo e non all’esterno.

Vi è stato pertanto un difetto d’istruttoria.

b) a pagina 7 della relazione di stima dell’agenzia delle entrate si legge che “occorre precisare che nel calcolo della consistenza dell’immobile nella situazione “ante” non è stato considerato l’intero soppalco al primo piano perché il comune di Venezia, con nota prot. 2014/522760 del 17 Dicembre 2014, ha specificato e chiarito che non costituisce in alcun modo proiezione ed integrazione.

Tale nota del comune di Venezia in data 17 Dicembre 2014, a firma del dott. urb. Maurizio Dorigo, ritiene di spiegare che la situazione antecedente l’abuso non può far riferimento all’esistenza del soppalco perché questo è stato eliminato per effetto della dia del 2008 prot. 465860.

Tuttavia tale nota dimentica che la dia del 2008 prot. 465860 è stata resa inefficace per effetto del provvedimento del comune di Venezia in data 8 Agosto 2013 prot. 352501 a firma del dott. urb. Lucio Celant con la corretta motivazione che l’eliminazione del soppalco faceva proprio parte di un complesso abuso consistente nella creazione di un nuovo piano, non consentito, in sostituzione del soppalco

Il ricorso (n° 1732/2013) proposto avverso tale provvedimento in data 8 Agosto 2013 è stato respinto con sentenza pronunciata all’esito dell’odierna udienza pubblica.

È evidente dunque l’erroneità della sopra richiamata nota in data 17 Dicembre 2014 che ha indotto l’agenzia delle entrate nell’errore di non considerare il soppalco nello stato antecedente l’abuso.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

Tale accoglimento comporta l’annullamento della sanzione pecuniaria irrogata e l’obbligo per il comune di Venezia di riavviare il procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, previa nuova relazione di stima dell’agenzia del territorio.

La necessaria rideterminazione della sanzione impone di compensare le spese di giudizio.

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