TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2012-09-05, n. 201207537

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2012-09-05, n. 201207537
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201207537
Data del deposito : 5 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02569/2011 REG.RIC.

N. 07537/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02569/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2569 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M E R, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso A P in Roma, via Lucrezio Caro, 38;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del 25.8.2010 con il quale è stata disposta la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida della ricorrente;

dell’ordinanza del Prefetto della Provincia di Cuneo del 14.3.2011 con la quale è stata disposta la revoca della patente di guida della ricorrente, oltre all’ingiunzione al pagamento di una sanzione pecuniaria.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che, con ricorso notificato in data 25.2.2011, la sig.ra Ruella Maria Elena ha impugnato il provvedimento del 25.8.2010 n. 0593/RC con il quale è stata disposta la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida, di cui la ricorrente è titolare, in applicazione dell’art. 126 bis comma 6 del codice della strada, per non essersi la ricorrente medesima sottoposta ad un nuovo esame di idoneità tecnica entro il termine prescritto, assumendo di avere presentato al competente ufficio della motorizzazione civile apposita istanza in data 30 giugno 2010, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revisione della patente di guida;

Premesso ancora che, con successivi motivi aggiunti, notificati in data 1 luglio 2011, la ricorrente ha esteso l’impugnazione al successivo provvedimento del 14 marzo 2011, con il quale il Sig. Prefetto di Cuneo ha disposto la revoca della patente, oltre a comminare la sanzione pecuniaria di euro 1887,81, in applicazione dell’art. 218 comma 6 del d. l.vo n. 285/1992, per avere la ricorrente circolato abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente, assumendone l’illegittimità per invalidità derivata rispetto ai vizi riferiti al provvedimento di sospensione e per violazione dell’art. 19 del d. l.vo n. 507/99, che ha novellato il comma 6 dell’art. 218 citato, per essere stata disposta la revoca a tempo indeterminato anziché per un periodo di tre mesi;

Considerato che il ricorso principale deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per effetto dell’intervenuto provvedimento di revoca della patente;

Considerato che i motivi aggiunti vanno rigettati in base alle seguenti considerazioni:

-) quanto alla lamentata invalidità derivata rispetto ai vizi riferiti al provvedimento di sospensione, va rilevato che la domanda che la ricorrente assume avere presentato all’ufficio della motorizzazione civile di Cuneo in data 30 giungo 2010 per sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità tecnica, è stata prodotta in giudizio in mera copia senza alcuna prova dell’avvenuto inoltro all’ufficio e senza allegazione della ricevuta del prescritto versamento;

-) il provvedimento di revoca della patente è stato adottato per avere la ricorrente continuato a circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della patente ( la domanda di tutela cautelare proposta avverso la sospensione è stata rigettata con ordinanza del 22 aprile 2011);

-) il termine di durata (di tre anni) previsto dall’art. 218 comma 6 del d. l.vo n. 285/1992, come modificato dall’art. 19 del d. l.vo n. 507/99, è evidentemente riferito alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, e non già alla revoca della patente, provvedimento per sua natura definitivo ;

Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso principale va dichiarato improcedibile, mentre i motivi aggiunti vanno rigettati perché infondati;

Ritenuto che le spese del giudizio di merito vanno poste a carico della ricorrente e liquidate in complessivi euro 1500,00 ( mille cinquecento).

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