TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-05-03, n. 202401644

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-05-03, n. 202401644
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401644
Data del deposito : 3 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2024

N. 01644/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01977/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1977 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, F S, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana – Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di -OMISSIS- – rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

il Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

- del decreto dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana del 3.4.2014, pubblicato in G.U.R.S. del 2.5.2014, parte I, n. 18, recante l'individuazione dell'area dell'istituendo parco archeologico di -OMISSIS-;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 11.12.1954, recante il riconoscimento del particolare interesse culturale del lotto di terreno in -OMISSIS-, già distinto in catasto al foglio 32, part. 44,

- del decreto dell’Assessore Regionale dei Beni Culturali del 13.9.1985, n. 2251, recante la convalida del D.M. 11.12.1954 e la sua applicazione sui lotti scaturiti dal frazionamento della originaria part. 44 e, tra questi, quello distinto in catasto al foglio 32, part. 1340,

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana e di Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 marzo 2024 il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso notificato il 1 luglio 2014 e depositato il 29 luglio 2014, il ricorrente ha esposto:

- di essere proprietario di un lotto di terreno sito nel territorio di -OMISSIS-, distinto in catasto al foglio 32, part. 3069, inserito in zona “comparto d'intervento sottoposto alle prescrizioni esecutive di cui alla scheda norma A65”, edificabile secondo le previsioni del vigente PRG;

- che tuttavia, con propri decreti n. 6263 dell'11.7.2001 e n.1142 del 29.4.2013, l’Assessore regionale per i beni culturali stabiliva, in linea generale, la possibilità di istituire un parco Archeologico nel territorio di -OMISSIS- e, con le successive note del 19.12.2013, prot. n. 16697, e dell'11.2.2014, prot. n. 1949, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di -OMISSIS- proponeva l'istituzione del parco ed individuava le aree che ne avrebbero dovuto fare parte, prevedendo – tra l'altro – che in zona A rientrassero “le aree archeologiche ed i resti monumentali posti all'interno del perimetro della città antica di proprietà demaniale o di proprietà privata sottoposte a vincolo archeologico ai sensi degli artt. 10 e 45 del D. Lgs. n. 42/2004”;

- che di conseguenza, l’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana con il gravato decreto del 3.2.2014, perimetrava l’area dell'istituendo parco archeologico di -OMISSIS-, in effetti ancora inesistente e in tale occasione, inseriva in zona omogenea A le aree distinte in catasto al foglio 32, part. 1340, (limitrofe al lotto del ricorrente) che da questo momento rientravano fra “ le aree archeologiche ed i resti monumentali posti all'interno del perimetro della città antica di proprietà demaniale o di proprietà privata sottoposte a vincolo archeologico ai sensi degli artt. 10 e 45 del D.Lgs. n. 42/2004 ”;

- che, per l’effetto, anche il proprio terreno veniva gravato dal vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall'art. 15, lett. e), L.R. n. 78/1976, ricadendo nella fascia di rispetto di 200 m. dal limite del parco, e conseguentemente inserito nella apposita zona omogenea B.

Tanto premesso il ricorrente ha impugnato i predetti atti per i seguenti motivi:



1. Violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 97 Cost., in relazione agli arti. 9 e 42 Cost., violazione e falsa applicazione dell'art. 20, l.r. 3.11.2000, n. 20. Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, co. 1, lett. e), l.r. 12.6.1976, n. 78. Illogicità manifesta difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento del potere amministrativo dalla sua causa tipica.

Con il primo motivo di ricorso si rileva come la decisione di individuare, perimetrare e zonizzare le aree del Parco Archeologico di -OMISSIS- prima ancora dell’istituzione stessa del parco sarebbe illegittima e, per l'effetto, lo sarebbero anche i vincoli che immediatamente conseguono alle aree di proprietà dell'odierno ricorrente dalla contestata individuazione. Nel sistema normativo richiamato, l’individuazione delle aree facenti parte del parco archeologico dovrebbe seguire o, tutt'al più, accompagnare la istituzione del parco medesimo. Per quanto sin qui riferito, in difetto della formale istituzione del parco, il vincolo che il provvedimento impugnato ha imposto ai fondi sarebbe del tutto illogico.



2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., in relazione agli artt. 9 e 42 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 101, d.lgs. 22.1.2004, n. 42. Violazione e falsa applicazione dell'art. 20, l.r. 3.11.2000, n. 20. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e ss. e 45 e ss., d.lgs. 22.1.2004, n. 42. Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, co. 1, lett. e), l.r. 12.6.1976, n. 78. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto. sviamento del potere amministrativo dalla sua causa tipica.

Quand’anche si ritenesse che il vizio dedotto con il motivo di cui sopra non infici la legittimità dell’atto, i provvedimenti impugnati sarebbero comunque illogici nella parte in cui hanno inserito le aree distinte in catasto al foglio 32, part. 1340, all'interno della zona A dell'istituendo Parco Archeologico di -OMISSIS-, così comportando l'imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall'art. 15, lett. e), L.R. n. 78/1076, sulle proprietà del ricorrente immediatamente adiacenti. Il già citato art. 101, co. 2, D. Lgs. 22.1.2004, n. 42, definirebbe parco archeologico “ un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici ed ambientali ”. Secondo poi le stesse previsioni del decreto assessoriale del 3.4.2014 in zona A sarebbero dovute rientrare “le aree archeologiche ed i resti monumentali posti all'interno del perimetro della città antica di proprietà demaniale o di proprietà privata sottoposte a vincolo archeologico ai sensi degli artt. 10 e 45 del D. Lgs. n. 42/2004”. Nel caso di specie, però, nessuna dichiarazione di interesse archeologico sarebbe stata mai resa sui fondi di cui alla part. 1340, né alcun vincolo di natura diretta od indiretta sarebbe stato mai apposto su tali beni. Stante poi l’assenza di ritrovamenti indicativi di una qualche rilevanza dell’area, non vi sarebbe stata alcuna necessità di salvaguardare l'integrità, il decoro e il godimento di alcun complesso archeologico, come pure richiesto a tal fine dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 12.12.2002, n. 6791;
T.A.R. Lazio, Sez. Il quater, 7.4.2008, n. 2890).

Ne conseguirebbe l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in considerazione dell’assenza dei presupposti di fatto e di diritto che avrebbero potuto giustificare il sacrificio delle proprietà dei privati coinvolti.

L’Assessorato si è costituito in giudizio con memoria di stile in data 9 settembre 2014, chiedendo la reiezione del ricorso.

In data 6 luglio 2023 ha depositato un atto difensivo con il quale ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, in subordine il rigetto nel merito con condanna alle spese processuali;
a tali fini ha dedotto quanto segue:

1) Sopravvenuta carenza di interesse al ricorso:

Nel lasso di tempo intercorso tra la presentazione del gravame e la data odierna, il "Parco Archeologico di -OMISSIS-", allora individuato come area perimetrata con il D.A. impugnato (D.A. 03/04/2014, pubblicato su GURS del 02/05/2014) e, dunque, definibile come "istituendo", sarebbe stato regolarmente "istituito" in virtù del D.A.n.18 dell'11/04/2019, pubblicato su GURS n.28 (Parte I) del 14/06/2019 (n.24), ai sensi dell'art. 20, comma 7, della 1. R. n.20/00, corredato dal relativo Regolamento dì cui al D.A. del 03/03/2021. Con ciò, il D.A. originariamente impugnato non avrebbe più, ad oggi, vita autonoma essendo stato inglobato nel più recente decreto istitutivo del "Parco Archeologico di -OMISSIS-";
pertanto l'interesse del ricorrente non sarebbe più attuale poiché rivolto contro un atto endoprocedimentale e propedeutico al legittimo svolgimento di una procedura ben più ampia e complessa che ha condotto all'adozione del decreto assessoriale conclusivo di istituzione del Parco Archeologico, attualmente vigente.

Nel merito, l’Amministrazione ha difeso la correttezza del proprio operato atteso che la p.lla 1340 del F° 32, inserita in zona A del Parco di -OMISSIS-, deriverebbe dal successivo frazionamento dell'originaria p.lla 44. Tale particella è sottoposta a vincolo archeologico diretto ai sensi dell'attuale art. 10 del D. Lgs. 42/04, giusta D.M. dell'11 dicembre 1954 "perché contiene abbondanti resti delle mura costruite da D i G nel secolo V-IV a.C. con allineamenti di blocchi squadrati, scalette di accesso al mare, incavi nella roccia per i piani di posa e cave di pietra in superficie per la costruzione delle mura stesse". Tale D.M. fu regolarmente notificato agli aventi diritto il 28 dicembre 1954 nonché trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari il 19 gennaio 1955 al n. 1322 Reg. d'ordine e al N. 1170 Reg. Particolare. A seguito dei successivi frazionamenti, con D.A. n. 2251 Gr. V/ BBCC del 13/9/1985, il suddetto vincolo è stato convalidato con il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione dell’11 dicembre 1954, e tale convalida è stata regolarmente notificata agli aventi diritto il 16 ottobre 1985 e trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. La Soprintendenza avrebbe quindi correttamente proceduto all'inserimento in zona A di Parco archeologico della particella 1340 del F. di mappa n. 32 sottoposta a vincolo archeologico diretto in virtù delle importanti emergenze archeologiche presenti. Ne conseguirebbe, pertanto, la legittimità della determinazione contestata volta ad annoverare la proprietà del ricorrente all'interno della 'Zona Omogenea B" in applicazione dell'art. 15, lett. e) della L.R. n. 78/1976.

Parte ricorrente: con memoria parte ricorrente ha replicato all’eccezione di improcedibilità del ricorso con riferimento al D.A. n. 18 dell’11/04/2019;
con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 12 settembre 2023 e depositato il giorno successivo, ha impugnato il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 11.12.1954, recante il riconoscimento del particolare interesse culturale del lotto di terreno in -OMISSIS-, già distinto in catasto al foglio 32, part. 44, del decreto dell’Assessore regionale dei beni culturali del 13.9.1985, n. 2251 e la sua applicazione sui lotti scaturiti dal frazionamento della originaria part. 44 e, tra questi, quello distinto in catasto al foglio 32, part. 1340, mai trascritti e sconosciuti fino al loro deposito nel presente giudizio, unitamente alla nota della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS- del 21.2.1985, n. 2165, e di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale e connesso.

Il ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi:

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi