TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-10-10, n. 201201650
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N. 01650/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02957/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2957 del 2000, proposto da:
R A, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Bascia', con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L P in Lecce, piazza L. Ariosto, N.23;
contro
Camera Commercio Industria ed Artigianato di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv. P L P, L C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P L P in Lecce, via Imbriani 36;
per l'annullamento
del danno subito dal ricorrente a causa del provvedimento di reiezione della richiesta di scorrimento di graduatoria annullato dalla sentenza del T.A.R. Lecce n. 550 del 20.7.1995 (confermata con sentenza del Consiglio di Stato n. 794 del 28.5.1997)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera Commercio Industria ed Artigianato di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti G. Manelli in sostituzione dell’avv. P. Bascià, P. Portaluri, V. Mele Valentina, in sostituzione dell’avv. Caprioli Lucio.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente partecipava al concorso per due posti di Collaboratore alle Attività promozionali presso la Camera di Commercio di Lecce, di cui al bando approvato con provvedimento n. 62/CA del 2/9/1986, classificandosi al terzo posto.
A seguito delle dimissioni del secondo classificato, il dott. R chiedeva di procedere allo scorrimento della graduatoria.
La richiesta veniva respinta con deliberazione del 13/10/1989, impugnata innanzi a questo Tribunale, che con sentenza del 30/7/1996 n. 550 (confermata dal Consiglio di Stato) accoglieva il ricorso.
Il dott. R diffidava pertanto la Camera di Commercio di Lecce a darvi esecuzione con atto notificato il 21/10/1997, a seguito del quale l’Ente adottava poi le deliberazioni n. 271 e n. 272 del 12/11/1997, disponendo la sua assunzione con decorrenza 1/1/1998.
Con altro ricorso n. 374/1998, reclamando il diritto a essere assunto a far data dalla precedente istanza di scorrimento della graduatoria, il ricorrente impugnava altresì le suddette deliberazioni nella parte in cui dispongono la sua assunzione in prova, quale “Collaboratore alle Attività promozionali” (VII q.f.), a decorrere dall’1/1/1998, chiedendo l’accertamento del suo diritto a essere inquadrato con decorrenza dalla data in cui ha richiesto lo scorrimento della graduatoria di cui al bando di concorso approvato con deliberazione n. 62/CA del 2/9/1986.
Con sentenza decisa in pari data questo T.A.R. ha respinto il ricorso n.374/1998.
Con il ricorso all’esame il sig. R deduce l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione camerale che con le deliberazioni n.271/1997 e n.272/2007 ha disposto di assumerlo in servizio in prova dall’1.1.1998 e non già dalla data di presentazione dell’istanza volta a ottenere lo scorrimento della graduatoria, reclamando il risarcimento dei danni subiti sia natura patrimoniale, sia quelli inerenti la sfera personale e morale.
La Camera di Commercio si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso.
Nella udienza pubblica dell’undici luglio 2012 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Come detto, il ricorrente partecipava al predetto concorso, classificandosi al terzo posto, e in data 23/3/1989 chiedeva alla CCIAA di procedere allo scorrimento della graduatoria, a seguito delle dimissioni del secondo classificato.
Impugnava poi il diniego formulato dall’Ente con deliberazione del 13/10/1989 e, dopo che questo Tribunale ha accolto il ricorso con sentenza del 30/7/1996 n. 550 (confermata dal Consiglio di Stato con decisione del 28/5/1997 n. 794), ha diffidato l’Ente a darvi esecuzione, contestando ora che la sua assunzione sia stata disposta a decorrere dall’1/1/1998 e non già dalla data della richiesta del 23/3/1989.
Tuttavia, come è stato statuito sul ricorso n.374/ 1998, il ricorrente non è stato assunto in ruolo per ricoprire il posto resosi vacante a seguito delle dimissioni del dr. Aprile (sul quale è stato assunto il dr. Giannuzzi per mobilità da Pavia con un atto che è stato impugnato ed ha superato il vaglio giurisdizionale dato che il ricorso è stato dichiarato perento), bensì solo dopo che la CCIAA ha bandito un nuovo corso-concorso, per la copertura di altro posto appartenente allo stesso profilo professionale, determinandosi poi a revocare tale scelta (deliberazione n. 271) e ad assumere il dott. R (deliberazione n. 272).
L’operato dell’Ente sta a dimostrare che l’interesse del ricorrente all’assunzione non è stato soddisfatto scorrendo la graduatoria per ricoprire il posto originario, ma attingendovi per assumerlo su un posto di nuova istituzione (optando per tale modalità, e ritornando sulla precedente scelta di indire il corso-concorso).
2.2. L’acclarata legittimità delle deliberazioni camerali con le quali è stata disposta l’assunzione del ricorrente dall’1.1.1998 impedisce al Collegio di ritenere la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive richieste dall’art.2043 per il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità dell’atto.
2.3. Se è stato disposto l’annullamento del diniego camerale di scorrimento della graduatoria ,è altrettanto vero che l’atto col quale è stato coperto il posto cui il ricorrente aspirava attraverso l’auspicato scorrimento non è stato inciso, sicchè ogni intervento volto alla copertura del posto resosi vacante a seguito delle dimissioni del dott. Aprile era impedito dalla assegnazione a detto posto del dott. Giannuzzi,per mobilità da Pavia.
La complessiva condotta dell’amministrazione,che ha assunto in servizio il ricorrente su altro posto in seguito istituito, non concreta l’ipotesi di danno ingiusto.
2.4. La domanda risarcitoria non può neppure essere accolta sotto l’aspetto del dedotto ritardo in cui sarebbe incorsa la P.A. nell’assunzione.
In primo luogo, la giurisprudenza ha chiarito che la richiesta di accertamento del danno da ritardo ovvero del danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento favorevole, se da un lato deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, per l'ontologica natura delle posizioni fatte valere, dall'altro, in ossequio al principio dell'atipicità dell'illecito civile, costituisce una fattispecie sui generis, di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta nell’alveo dell'art. 2043 c.c. per l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità.
Di conseguenza, l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda (così Cons. St., sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2675).
In particolare, occorre verificare la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).
Nella specie, l’impossibilità dell’esercizio del potere amministrativo nel senso preteso dal ricorrente,cioè della copertura di un posto già coperto, esclude sia l’elemento oggettivo dell’ingiustizia del danno, sia quello soggettivo della colpa in capo alla P.A.
3. Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.