TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-11-21, n. 202200815

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-11-21, n. 202200815
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202200815
Data del deposito : 21 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2022

N. 00815/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00256/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 256 del 2020, proposto da L'Abbondanza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato N L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Città di Castello, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato M L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre n. 73;
Regione Umbria, non costituita in giudizio;

nei confronti

G Saroli, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariagiovanna Belardinelli, Stefania Bagnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Città di Castello n. 1 del 21/01/2020 – Settore Assetto del Territorio – Edilizia e Ambiente, avente ad oggetto l'approvazione definitiva della variante generale al P.R.G. – Piano Regolatore Generale – Parte Operativa, vigente nel Comune di Città di Castello, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 14 aprile 2020, Serie Avvisi e Concorsi, Anno 51° - Numero 18;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Città di Castello n. 2 del 21/01/2020 – Settore Assetto del Territorio – Edilizia e Ambiente, avente ad oggetto l’approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Città di Castello, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 05 maggio 2020, Serie Avvisi e Concorsi, Anno 51° - Numero 21;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto conseguente e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Città di Castello e di G Saroli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità della delibera del Consiglio comunale di Città di Castello n. 1/2020 recante approvazione della variante generale al PRG e della deliberazione del Consiglio Comunale di Città di Castello n. 2 del 21 gennaio 2020 – Settore Assetto del Territorio – Edilizia e Ambiente, avente ad oggetto l’approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Città di Castello.

Si lamenta, nello specifico, la classificazione acustica della zona ove è collocata l’attività economica della società odierna ricorrente, alla quale è stata attribuita la classe V (Area prevalentemente industriale), in luogo della richiesta classe VI (Zona esclusivamente industriale).

L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:

I. Violazione e/o mancata o inesatta applicazione degli artt. 4 e 6 della legge n. 447/95, atteso che <<a fronte della precedente classificazione della zona in cui è situato il comparto di proprietà della società ricorrente in zona D – e di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 – e soprattutto rispetto al criterio della preesistente destinazione d’uso, in coordinamento al criterio contenuto nella legge n. 447 del 1995, si ritiene congruo e giusto l’inserimento della zona che ci interessa all’interno della Classe IV anche alla luce del fatto che nell’area circostante l’unico insediamento abitativo è pertinenziale ad attività di falegnameria di proprietà del Sig. Sfaldaroli>>.

II. Violazione e/o mancata o inesatta applicazione degli articoli 114 e 117 del regolamento regionale n. 2 del 18 febbraio 2015 (Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 -Testo unico Governo del territorio e materie correlate), atteso che <<la presenza dell’unica unità abitativa pertinenziale all’attività di falegnameria, non può contrastare ed essere di ostacolo all’inserimento del comparto in cui è inserita la proprietà de “L’Abbondanza s.r.l.” nella classe VI “Aree esclusivamente industriali” in quanto zona che rispecchia fedelmente le definizioni normative volte a classificare la zone urbanistiche dal un punto di vista acustico con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di limiti massimi di livello sonoro (diurno/notturno 70-70 dBA) e non applicazione del livello differenziale del rumore (differenza tra il livello di rumore ambientale e quello del rumore residuo)>>.

III. Precedente giurisprudenziale: Sentenza TAR Umbria n. 00164/2013 REG.PROV.COLL. – n. 00440/2011 REG.RIC, avendo l’intestato Tribunale a seguito di impugnativa da parte della società “L’Abbondanza S.r.l.” annullato <<due ordinanze sindacali (n. 51 del 05/09/2011 e la n. 57 del 19/09/2011 nonché i relativi pareri

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