TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 2013-11-04, n. 201323294

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 2013-11-04, n. 201323294
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201323294
Data del deposito : 4 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12209/1999 REG.RIC.

N. 23294/2013 REG.PROV.PRES.

N. 12209/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 12209 del 1999, proposto da:
Soc. NOVA RES EDITRICE a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. R I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero delle Comunicazioni – già Ministero PP.TT., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad opponendum:
PROGRAM SERVICE S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Cevolotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bennicelli, 27;

per l'annullamento dell’ordinanza n. 3/26/PLC/99/10762 del 1999 con la quale il Ministero delle Comunicazioni ha disposto la disattivazione degli impianti radioelettrici operanti sulla fr. 59.800 MHz da Roma, Via Ostiense, 38 e sulla fr. 88.150 MHz da Tivoli, località Monte Ripoli e l’apposizione dei sigilli di Stato,


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 28 settembre 1999;

Considerato che, entro il termine previsto dall’art.1, comma 1, dell’allegato 3 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del Codice), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni;

-che, in ragione di quanto sopra, il predetto ricorso, ai sensi della norma da ultima citata, va dichiarato perento con decreto presidenziale, ferma restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell’interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall’art.1, comma 2, del citato allegato 3 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;


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