TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-01-25, n. 202300541

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-01-25, n. 202300541
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300541
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2023

N. 00541/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03647/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3647 del 2017, proposto da
Consorzio Nazionale Tra Cooperative di Produzione e Lavoro – “Lavoro Patria e Famiglia”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Angelo e R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via del Rione Sirignano n. 6, presso lo studio dell’avv. D’Angelo;

contro

Acer Campania Dipartimento di Benevento - ex Iacp in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , e I.A.C.P. di Benevento, in liquidazione, in persona del Commissario straordinario legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Viviana Cornacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


ACER

Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Viviana Cornacchia, Cinzia Coppa e Roberto Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Ente, in Napoli, alla via D. Morelli n. 75;
Provincia di Benevento, (S D B, commissario ad acta ), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Marsicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum del reclamante principale:
Sahara Spe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Terreri e Vincenzo Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad adiuvandum della reclamante incidentale:
Bper Banca S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Sandulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, Via Agostino Depretis n. 102;

per il reclamo, ex art. 114 comma 6, c.p.a.

per quanto riguarda il reclamo principale, proposto da parte ricorrente:

- per l’annullamento, e/o la modifica, e/o l’integrazione del Decreto n. 1 del 22.1.2021 reso dal Commissario ad acta e notificato a mezzo PEC il 29.4.2021, nonché del decreto commissariale n. 2 del 14.6.2021 avente ad oggetto l’ordine di pagamento per il medesimo importo;

- nonché per la esatta esecuzione della sentenza della VII sez n. 2981/2018 a tutt’oggi non ancora eseguita;

per quanto riguarda il reclamo incidentale depositato da Acer Campania il 5/8/2021:

- per l’annullamento e/o la nullità del Decreto n. 2 del 14.6.2021 reso dal Commissario ad acta nonché del richiamato decreto n. 1 del 22.1.21, e, comunque, per la reiezione dell’avverso reclamo.


Visti il reclamo principale, il reclamo incidentale e i relativi allegati;

Visti gli atti di intervento, ad adiuvandum della reclamante principale, della Sahara Spe S.r.l., e ad adiuva ndum della reclamante incidentale, della Bper Banca S.P.A;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acer Campania e della Provincia di Benevento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. - In data 23.06.2021 il Consorzio Nazionale tra Cooperative di Produzione e Lavoro – Lavoro Patria e Famiglia (di seguito anche solo Consorzio) ha depositato atto di reclamo avverso i provvedimenti specificati in epigrafe.

1.1. - Ha premesso che,

-con sentenza n. 2981/2018, questa Sezione, in accoglimento del giudizio di ottemperanza proposto dichiarava:

a) l’obbligo dello IACP di Benevento di dare esecuzione al lodo arbitrale del 22.10.2007, nei limiti di quanto statuito dalla sentenza n. 1910/2014 della Corte di Appello di Napoli (confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18120/2016);

b) la condanna dell’Ente al pagamento delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, IV comma, lett. e), c.p.a.;

c) la nomina di un commissario ad acta , nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Istituto, nella persona del Prefetto di Benevento o persona da lui delegata;

- con ordinanza n. 6231/2018 è stato nominato Commissario ad acta il Responsabile del Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio) della provincia di Benevento il quale, insediatosi in data 13.11.2018, con Decreto n. 3 del 5.9.2019 ordinava alla Tesoreria dello IACP – Banca Popolare Pugliese – il pagamento dell’importo di € 1.399.704,76 (o quella minor somma disponibile);

- con sentenza n. 5587, pubblicata in data 27.11.2020, questa Sezione, nell’accogliere il reclamo presentato dal Consorzio in data 10.10.2019, annullava i decreti commissariali di liquidazione degli importi dovuti alla reclamante;

- a seguito di tale pronuncia del T.A.R., il Commissario – con il decreto n. 1/2021, oggetto del presente reclamo – provvedeva alla rideterminazione degli importi dovuti al Consorzio quantificandoli nell’importo complessivo di euro 1.830.544,94 alla data del 31.12.2020, quantificato come descritto dal Commissario ad acta nel documento allegato al decreto (e denominato “Allegato A”). Con il decreto n. 2 del 14.6.2021 il commissario ad acta disponeva l’ordine di pagamento.

2. - Avverso tali ulteriori atti, il Consorzio ricorrente ha proposto di nuovo reclamo avversandone in parte il contenuto.

Ha contestato, in particolare, l’ammontare dell’importo indicato nel decreto reclamato, in corrispondenza della voce 1° Riserva, quantificato in € 961.979,87.

Secondo la prospettazione della parte ricorrente la somma derivante dal metodo di calcolo utilizzato anche per la Riserva 2° e 3° (voci per cui non vi sono contestazioni attese le differenze ritenute di poco rilievo) sarebbe pari ad € 1.052.049,71. Il reclamante ha lamentato l’assenza di indicazioni utili sulle modalità di calcolo tanto da non potersi in alcun modo comprendere come sia stato determinato il minor importo sopra riportato da parte del commissariarlo ad acta .

Il Consorzio ha sostenuto ancora la sussistenza di ulteriori errori ritenuti dovuti a mere sviste con specifico riferimento: agli interessi da ritardato pagamento;
(€ 22.651,79 in luogo di € 26.401,99);
agli interessi ex art. 1283 c.c. che, secondo un calcolo aggiornato al 31.1.2021, ammonterebbero ad € 55.461,11, in luogo di € 39.438,28;
ha, altresì, contestato gli importi indicati nell’atto di reclamo per le spese, diritti ed onorari di difesa;
per le spese del Collegio arbitrale e CTU;
per l’imposta di registro.

Il reclamante, in ragione degli evidenziati errori, ritiene che il diverso maggiore importo complessivo dovuto, rispetto all’importo finale quantificato dal commissario ad acta , sia pari ad € 148.105,38, per un totale a credito pari ad € 1.978.650,28.

Ha concluso chiedendo l’accoglimento del reclamo e l’adozione di tutte le misure idonee ad assicurare da parte del commissario ad acta la corretta e tempestiva esecuzione delle sentenze n. 2981/2018 e n. 5587/2020 di questa sezione del T.A.R.

3. - In data 5 agosto 2021 ha proposto reclamo incidentale

ACER

Campania.

3.1. - In via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del Consorzio reclamante per effetto dell’intervenuta cartolarizzazione del credito avvenuta in data 17 giugno 2021, ai sensi dell’art. 4 bis l. 130/1999.

Ha riferito dell’avvenuta cessione da parte del Consorzio alla Sahara SPE srl del credito vantato nei confronti dello IACP di Benevento, in data antecedente alla proposizione del reclamo (cessione avvenuta in data 17 giugno, atto depositato il successivo 23 giugno 2021). Ha sostenuto che dal punto 3 della lettera informativa ai debitori ceduti, si desumerebbe l’estensione della cessione alle azioni ed eccezioni sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai crediti ed al loro esercizio. La cessione del credito comporterebbe la successione nell’azione esecutiva, con esclusione di un interesse residuo del cedente. Ha chiesto, quindi, la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità dell’azione promossa dal Consorzio, oltre l’estromissione del suddetto ente in ragione della mancanza di titolarità del credito fin dalla notifica del reclamo.

Ha affermato, altresì, che i provvedimenti liquidatori ed il decreto n. 2 del 14 giugno 2021 notificato alla BPER sarebbero nulli, annullabili e comunque illegittimi in quanto emessi senza idonea istruttoria, in violazione di legge ed eccesso di potere.

Secondo la prospettazione della reclamante incidentale il decreto n. 2 del 14.6.2021 del Commissario ad acta sarebbe comunque ineseguibile in ragione del soggetto attivo inesistente a seguito dell’instaurazione del nuovo rapporto derivante dalla cartolarizzazione del credito.

3.2. - L’ACER ha eccepito anche il proprio difetto di legittimazione passiva.

Ha richiamato il Regolamento Regionale 15 febbraio 2019, n. 3 avente ad oggetto: " Modifiche al regolamento regionale 28 giugno 2016, n. 4 (Riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e istituzione dell'Agenzia campana per l'edilizia residenziale - ACER in attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1) ", in particolare, il comma 2 dell’art 7 ai sensi del quale “ 2. L’ACER subentra, alla data della delibera di scioglimento e messa in liquidazione degli II.AA.CC.PP. della Regione Campania, in tutti i rapporti attivi e passivi da questi posti in essere, con le modalità e secondo le procedure di cui all’articolo 7 bis del presente regolamento.”

Secondo ACER dal suddetto regolamento si ricaverebbe che la ratio del legislatore regionale sia stata quella di considerare la permanenza, in capo a IACP in liquidazione, dei rapporti sostanziali e di quelli di debito e di credito antecedenti la data del 01.01.2020, tra i quali sarebbe compreso quello oggetto di controversia nel presente giudizio.

3.3. - Ha, altresì, argomentato sull’infondatezza nel merito delle pretese del Consorzio reclamante.

Ha dedotto, innanzitutto, l’assenza di un procedimento amministrativo e contabile, rilevando la mancanza di esecutività del decreto del Commissario, in quanto non assistito da visto di regolarità contabile.

Sugli importi da corrispondere per l’estinzione del credito, ha affermato che le somme debbano computarsi al netto dei pignoramenti e delle compensazioni. Ha escluso che le spese del collegio arbitrale e del CTU siano attribuibili al consorzio, così come ha negato che possa essere riconosciuto l’importo dell’IVA sulle spese legali;
per l’imposta di registro ha affermato la necessità dell’acquisizione della prova dell’intervenuto pagamento dell’intero.

Ha sostenuto, altresì, che le somme e i crediti per canoni di locazione e dell’alienazione di immobili di edilizia residenziale pubblica sono destinati «a servizi e finalità di istituto» e come tali non possono essere assoggettati ad esecuzione forzata.

Ha concluso chiedendo l’accoglimento del reclamo incidentale con annullamento e/o dichiarazione di nullità dei decreti del commissario ad acta n. 1 del 22.01.2021 e n. 2 del 14.2.2021.

4. - In data 14 ottobre 2021 ha depositato atto di intervento ad adiuvandum del consorzio reclamante la società Shara Spe a r.l.

Ha riferito che, nell'ambito di un'operazione di finanza strutturata, - posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di atto di cessione dell’11.06.21, con avviso di cessione pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 71 del 17.06.21– acquistava dal Consorzio il credito sottostante alla descritta vicenda giudiziale, notiziando formalmente di ciò la

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