TAR Napoli, sez. III, decreto cautelare 2022-01-24, n. 202200127
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Pubblicato il 24/01/2022
N. 00127/2022 REG.PROV.CAU.
N. 05458/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5458 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Moscato &Colavecchia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale A. Gramsci, 19;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo ,come integrato dai motivi aggiunti del 10.01.2022:
a) dell'ordinanza del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Arzano prot. 32032 del 10.12.2021, notificata a mezzo PEC alla società ricorrente in data 10.12.2021, con la quale è stata impartita la chiusura immediata dell'attività commerciale esercitata nei locali condotti in locazione dalla società ricorrente, consistente nella somministrazione di bevande e alimenti in Arzano alla Via Napoli n. 284/286, denominata “Bar Caffetteria Moscato”;
b) di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Moscato &Colavecchia S.r.l. il 23/1/2022:
per l’ ANNULLAMENTO previa concessione di idonee misure cautelari ex artt. 55 et 56 c.p.a. della nota del Dirigente dell'Area III Pianificazione e Governo del Territorio – Settore Urbanistica prot. 986 del 14.01.2022, notificata a mani del legale rappresentante della società ricorrente in data 20.01.2022, con la quale è stata rigettata la SCIA prot. n. 524 del 10.01.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che l’allegato pregiudizio non si presenta favorevolmente valutabile, in ragione sia delle valutazioni già espresse nella ordinanza cautelare di questa Sezione n. 66 del 13 gennaio 2022, sia della circostanza ,documentata dalla difesa comunale ed assorbente , in base alla quale la destinazione di zona impressa dal piano di fabbricazione ai locali in oggetto si frappone come ostacolo oggettivo e vincolante all’assentibilità della domanda di cambio di destinazione di uso della società ricorrente;