TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-02-14, n. 202300444
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Pubblicato il 14/02/2023
N. 00444/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01773/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1773 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A F L e L D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS- – Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Provvedimento Prot. n. -OMISSIS- del 1 settembre 2021, trasmesso con nota Prot. n. -OMISSIS- del 2 settembre 2021, con il quale veniva rigettata “l’istanza di iscrizione ditta -OMISSIS- (…) nell’elenco dei fornitori, prestatori di del Provvedimento di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura di -OMISSIS-” ;
di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, consequenziale e comunque connesso;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, consequenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il dott. Emanuele Caminiti;
FATTO
La Società ricorrente – costituitasi in data 25 ottobre 2019 e iscritta nel registro delle imprese dal 5 novembre 2019 - espone di esercitare la propria attività d’impresa nel settore edilizio e di avere presentato, in data 3 dicembre 2019, richiesta di iscrizione nella c.d. white list .
Con nota prot. n. 16321 del 23 aprile 2021, l’Amministrazione procedente comunicava alla ricorrente il preavviso di rigetto posto che: “dalle informazioni acquisite, presso gli organi di polizia e valutate in sede di riunione di Gruppo Interforze Antimafia, sono stati acquisiti elementi di valutazione tali da non ritenere escluso il concreto rischio di infiltrazione mafiosa nell’impresa, con conseguente diniego di iscrizione nell’elenco in oggetto” .
Con provvedimento (prot. n. -OMISSIS- del 1 settembre 2021, trasmesso con nota Prot. n. -OMISSIS- del 2 settembre 2021), la Prefettura di -OMISSIS- rigettava l’istanza di iscrizione della società ricorrente nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura di -OMISSIS- (la .c.d. white list ), ritenendo “che, all’esito delle risultanze acquisite, sussiste, allo stato, condizione ostativa ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e dell’art. 84, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, all’iscrizione nell’elenco dei fornitori e prestatori di servizi” della Società ricorrente” .
La condizione ostativa, secondo l’organo prefettizio, si sostanziava nella ritenuta “sussistenza di cointeressenze economiche, idonee ad esporre la -OMISSIS- al rischio di condizionamenti mafiosi provenienti dalla criminalità organizzata nella scelta e negli indirizzi assunti dalla direzione aziendale” .
In particolare, venivano evidenziate e valorizzate plurime circostanze che valutate (non secondo una visione atomistica e parcellizzata ma) complessivamente inducevano a ritenere la sussistenza di una cogestione e, consequenzialmente, di una cointeressenza economica tra i vari congiunti.
Più specificatamente, veniva rilevato che -OMISSIS- - amministratore della società ricorrente – è nipote di -OMISSIS- (fratello del padre), soggetto condannato in via definitiva per reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, ed è figlio di -OMISSIS- che n.q. di amministratrice della -OMISSIS- era stata destinataria di provvedimento di diniego di iscrizione in White List, in quanto era stato ritenuto sussistente il pericolo di condizionamento mafioso nell’impresa proprio per aver assunto il summenzionato -OMISSIS-.
La Prefettura riteneva particolarmente rilevante la circostanza per cui -OMISSIS- avesse assunto nella impresa la propria madre -OMISSIS- e, infatti, veniva evidenziato che la partecipazione della sig.ra -OMISSIS- all'attività di impresa, sebbene nella qualità di dipendente, fosse da intendersi realizzativa di una vera e propria cointeressenza economica, proprio perché la stessa, essendo in grado di influire significativamente sugli indirizzi e sulle strategie di impresa dunque sulla direzione aziendale, avrebbe svolto una sorta di "regia occulta" , tale da indurre a ritenere che il figlio, -OMISSIS-, fosse solo un prestanome e che l'amministratrice di fatto della Società fosse, invece, la madre che, essendo stata colpita dal provvedimento interdittivo antimafia, non poteva gestire autonomamente una propria realtà imprenditoriale.
Altro elemento significativo valorizzato dalla Prefettura era rinvenibile nella circostanza per cui il padre di -OMISSIS-, -OMISSIS-, avrebbe stabilito la propria residenza anagrafica in -OMISSIS-, sede legale della -OMISSIS-;e infine che l’oggetto sociale della -OMISSIS- sarebbe il medesimo di quello della -OMISSIS-, nei cui confronti sempre la Prefettura avrebbe adottato il provvedimento di diniego di iscrizione nella “White List”, n. 27476 del 28 novembre 2017.
La competente Prefettura concludeva che tali circostanze comproverebbero che il legame parentale assumeva rilievo ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo, in quanto foriero di cointeressenze economiche o comunque contraddistinto da collegamenti tali da far supporre una comunanza di attività, in un contesto – quale quello siciliano – in cui l’impronta familistica è connotazione tipica dei sodalizi mafiosa e quindi nella logica del “più probabile che non” l’esistenza di fitti legami familiari con soggetti controindicati ha un posto condizionante.
Avverso tale provvedimento - ritenendolo illegittimo - parte ricorrente proponeva ricorso (notificato il 2 novembre 2021 e depositato il 9 novembre 2021) chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Violazione degli artt. 84 e 91 della Legge 6 settembre 2011, n. 159 – Eccesso di potere – Manifesta perplessità della motivazione.
Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato posto che nei confronti della Società ricorrente (così come nei confronti del suo Amministratore unico -OMISSIS- e del socio sig. -OMISSIS-), non sussisterebbe alcuna delle situazioni specificamente indicate dalla legge che avrebbero potuto condurre all’adozione del provvedimento di rigetto in esame da parte della Prefettura di -OMISSIS- (in particolare, veniva dedotta la mancanza della “esistenza di taluna delle situazioni di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia” );di contro, secondo parte ricorrente, sarebbero stati valorizzati elementi privi di rilievo, in particolare i meri legami familiari.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente evidenziava le seguenti risultanze delle attività investigative di segno contrario:
- La Questura di -OMISSIS- in data 26.2.2020 relazionò non esservi “elementi ostativi in ordine alla vigente normativa antimafia nei confronti del rappresentante legale” (doc. 7) sig. -OMISSIS-, né per il vero emergeva alcunchè a suo carico sotto altri profili;né il fratello sig. -OMISSIS-, né la madre sig.ra -OMISSIS-, nè il padre sig. -OMISSIS-, risultavano avere trascorsi e/o pendenze sotto il profilo di rilevanza (cfr. certificati del casellario giudiziale e carichi pendenti allegativi);
- La stessa Questura di -OMISSIS- in data 13.4.2021 (doc. 8) confermò “le informazioni fornite con nota prot. n. 0007075 del 26.2.2020”;
- Il Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- in data 3.2.2020 (doc. 9) relazionò che “Nei confronti dei nominati in oggetto e familiari conviventi, …, non emergono elementi che attestino la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di all’artt. 67 D.Lgs. n. 150/2011”, salvo poi riferirsi, assegnandovi rilievo, al legame familiare con -OMISSIS- e a fatti oltremodo risalenti nel tempo, per come dianzi esposti;
- Lo stesso Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- con nota n. 54164/2719-16 “p” dell’11.4.2021 (doc. 10) riferì di vicende che nulla avevano a che vedere con la Società ricorrente e con il suo Amministratore unico, sig. -OMISSIS-, né con il socio sig. -OMISSIS-, per essere tutte unicamente incentrate su -OMISSIS-, senza peraltro che fosse evidenziato alcunchè ai fini della supposta sussistenza di cointeressenza economica;
- Nulla di rilevante ai fini che ci occupano segnalò la Guardia di Finanza di -OMISSIS- (docc. 11 e 12) con riguardo alla Società ricorrente, né nei confronti del suo Amministratore unico sig. -OMISSIS-, né del socio di minoranza sig. -OMISSIS-, se non ancora le vicende personali del -OMISSIS- e la circostanza che tra i dipendenti della -OMISSIS- vi era la sig.ra -OMISSIS-;
- La D.I.A. riferì in data 27.2.2020 (doc. 13) “nulla si rileva sulla società in oggetto indicata, sul conto dell’amministratore unico -OMISSIS- … e del socio -OMISSIS-”;confermò l’assunto successivamente con nota Prot. n. 2251 dell’8.4.2021 (doc. 14).
Parte ricorrente concludeva eccependo la contraddittorietà di siffatte emergenze rispetto al provvedimento di rigetto oggi avversato.
2. Eccesso di potere – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Manifesta contraddittorietà del provvedimento impugnato con le risultanze endo-procedimentali – Insufficienza e perplessità della motivazione – Violazione del principio di proporzionalità poiché il provvedimento in questione si incentrerebbe esclusivamente sui legami familiari dell’amministratore unico dell’impresa ricorrente e risulterebbe privo di alcun riscontro oggettivo mediante il riferimento a fatti ed elementi idonei a far ritenere plausibile il pericolo di condizionamento delle scelte imprenditoriali ed economiche della società ricorrente da parte di associazioni di tipo mafioso.