TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-03-04, n. 202200372

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-03-04, n. 202200372
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200372
Data del deposito : 4 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2022

N. 00372/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00178/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 178 del 2018, proposto da
Comune di Campi Salentina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, 13/A;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;

per l'annullamento

del Decreto di concessone definitiva dei contributi – Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, Divisione VIII avente ad oggetto: «programma operativo interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico (FESR) 2007-2013 – linee di attività 1.6. e 2.7. Interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici pubblici», giunto al protocollo del Comune di Campi Salentina l'1.12.2017 (prot. n. 0014646);

di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. D. Mastrolia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Comune ricorrente ha impugnato il decreto di concessione definitiva dei contributi – Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare, Divisione VIII, avente ad oggetto: “ Programma operativo interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico (FESR) 2007-2013 – linee di attività 1.6. e 2.7. Interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici pubblici ”.

A sostegno del ricorso, esso ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Violazione e/o falsa applicazione art. 122, D.lgs. 163/2006. Violazione e/o falsa applicazione art. 70, D.lgs. 163/2006. Eccesso di potere per assoluta carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e/o falsa applicazione art, 3, L. 241/90. Eccesso di potere per carenza di motivazione;
2) Violazione e/o falsa applicazione della Decisione della Commissione UE del 19 dicembre 2013 C (2013) 9527 e del relativo Allegato. Violazione e/o falsa applicazione del punto 1.3. dell’Allegato alla Decisione della Commissione UE del 19 dicembre 2013 C(2013) 9527. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e diritto;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità manifesta.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

L’Amministrazione resistente si è costituita con atto depositato in data 20.2.2018.

All’udienza pubblica del 2.3.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Tanto premesso, prende atto il Collegio dell’avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato (note di parte resistente del 20.3.2018 e 10.7.2018).

Per tali ragioni, essendo la pretesa del ricorrente stata soddisfatta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, conformemente alla richiesta in tal senso avanzata all’odierna udienza dal difensore di parte ricorrente.

Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.

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