TAR Lecce, sez. I, sentenza 2016-03-10, n. 201600459
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N. 00459/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02401/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2401 del 2015, proposto da:
Ditta Torre Srl, rappresentata e difesa dagli avv. R G M, S L, con domicilio eletto presso R G M in Lecce, piazza Mazzini 72;
contro
Regione Puglia, Unione dei Comuni Terra di Leuca;Soprintendenza per Beni Arch. Paes. e Patr. Stor. Art. Etnoant. Prov. di Le, Br, Ta, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;
Comune di Salve, rappresentato e difeso dall'avv. S L, con domicilio eletto presso S L in Lecce, Via Taranto, n. 92;
Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv. Giuditta Angelastri, Francesca Testi, con domicilio eletto presso Francesca Testi in Lecce;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Marasco, con domicilio eletto presso Laura Marasco in Lecce, c/o Arpa Dip. Prov. Via Miglietta, 2;
per l'annullamento
della nota prot. n. 38470 del 17/6/2015, erroneamente indirizzata allo studio legale associato Marra - Leuci, e successivamente conosciuto dalla ricorrente con la quale il Dirigente della Provincia di Lecce - Servizio ambiente e tutela venatoria dichiara che la precedente nota prot. Prov. n. 122362/2015 del 24/02/2015 doveva intendersi come provvedimento di diniego conclusivo del procedimento di VIA;della predetta nota provv. n. 122362/2015 del 24/02/2015;di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Soprintendenza per Beni Arch. Paes. e Patr. Stor. Art. Etnoant. Prov. di Le, Br, Ta, di Comune di Salve, Provincia di Lecce, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui la Provincia di Lecce ha confermato la precedente nota n. 12262/15, di archiviazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, relativamente al progetto di realizzazione di villaggio turistico integrato “Isola della Fanciulla”, in loc. Torre Pali, Comune di Salve.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione della l. n. 241/90, degli artt. 13 ss. L.R. n. 11/01, degli artt. 25-26 d. lgs. n. 152/06;eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa;difetto di motivazione;2) eccesso di potere per errore, contraddittorietà e difetto di motivazione;3) violazione degli artt. 14 L.R. n. 11/01, 26 d. lgs. n. 152/06, 14-ter comma 6-bis l. n. 241/90;4) violazione del giudicato riveniente dalla sentenza TAR Lecce n. 103/2009;illogicità dell’azione amministrativa;5) incompetenza;violazione della L.R. n. 6/99 e 4 L.R. n. 11/01;eccesso di potere per sviamento;violazione del d. lgs. n. 267/2000;incompetenza.
All’udienza del 24.2.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è irricevibile per tardività.
2.1. Avuto riguardo alla natura di provvedimento di secondo grado dell’atto in esame, in funzione confermativa, di precedente statuizione provvedimentale, occorre accertare se esso abbia funzione meramente confermativa, ovvero sia stato reso all’esito di una rinnovata valutazione dei vari interessi coinvolti nell’esercizio dell’azione amministrativa. Ciò al fine di evitare che, sotto la veste dell’impugnativa del provvedimento di secondo grado, si miri a rimettere in gioco un assetto di interessi già consacrato in precedente provvedimento autoritativo, che sia divenuto inoppugnabile per infruttuoso decorso del termine decadenziale di impugnativa, o la cui validità sia stata definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato.
2.2. Sul punto, premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Il provvedimento amministrativo ha natura confermativa quando, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate;invece, se viene condotta un'ulteriore istruttoria, anche per la sola verifica dei fatti o con un nuovo apprezzamento di essi, il mantenimento dell'assetto degli interessi già disposto ha carattere di nuovo provvedimento, poiché esprime un diverso esercizio del medesimo potere;è dunque necessario, affinché possa escludersi che un atto sia meramente confermativo del precedente, che la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione” (C.d.S, V, 29.12.2009, n. 8853).
In sostanza, il provvedimento meramente confermativo è quello privo di qualsiasi elemento di novità e, quindi, inidoneo a produrre effetti giuridicamente rilevanti, mentre il provvedimento di conferma costituisce espressione di volontà nuova della p.a, sia pure diretta a mantenere una situazione esistente.
3. Ciò chiarito, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che vi è in atti nota n. 12262 del 24.2.2015 (erroneamente indicata dall’Amministrazione, nel provvedimento odiernamente impugnato, come nota n. 122362), di archiviazione del procedimento di VIA in esame.
Orbene, tale provvedimento – da intendersi, al di là della terminologia adottata, quale formale atto di diniego – non è stato mai impugnato dalla ricorrente, la quale ne conosceva pacificamente l’esistenza, come è testimoniato dalla nota alla Provincia di Lecce del 24.4.2015, con cui la ricorrente ha sollecitato “… la riapertura del procedimento in questione, anche al solo fine di concluderlo con un provvedimento espresso di diniego”.
La successiva nota della Provincia n. 38470 del 17.6.2015, odiernamente impugnata, assume natura meramente confermativa del precedente diniego (rectius: archiviazione), come emerge dal fatto che l’Amministrazione, lungi dall’effettuare una rinnovata istruttoria, ovvero provvedere ad una nuova valutazione dell’assetto di interessi consacrato nel provvedimento iniziale, si è limitata a richiamare la precedente nota di diniego n. 12262/15 (erroneamente indicata dall’Amministrazione come nota n. 122362), aggiungendo che “… nessuna riapertura del procedimento può essere attivata, essendosi già questa amministrazione pronunciata con provvedimento espresso ed ampiamente motivato delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza”.
Avuto riguardo, pertanto, alla natura meramente confermativa del precedente diniego, il dies a quo di proposizione del ricorso va individuato nel 24.4.2015, data della nota con cui la ricorrente ha sollecitato la Provincia di Lecce alla “riapertura del procedimento in questione, anche al solo fine di concluderlo con un provvedimento espresso di diniego”.
E poiché l’odierno ricorso reca la data del 21.9.2015 – ben oltre, pertanto, il termine di 60 giorni previsto dall’art. 29 c.p.a. – esso deve ritenersi tardivo.
4. Ne consegue la declaratoria di irricevibilità.
5. Spese secondo soccombenza.