TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-06-09, n. 201500871
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00871/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02221/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2221 del 2014, proposto da:
G I B, rappresentata e difesa dagli avvocati F M e L J B, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, lungarno degli Archibusieri 8;
contro
Estav Sud-Est ora Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale-ESTAR in persona del Direttore Generale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. D I, con domicilio eletto presso il suo studio (Studio Legale Lessona) in Firenze, Via dei Rondinelli 2;l’Azienda USL 8 – Arezzo in persona del legale rappresentante in carica e la Regione Toscana in persona del Presidente della Giunta in carica, non costituite in giudizio;
nei confronti di
Pietro Giovanni Gennari, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Marrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via Mazzini 35;P T, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Carello, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;
per l'annullamento
- del decreto ESTAV Sud Est n. 413 del 15 dicembre 2014 di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente Medico nella disciplina di Radioterapia - Area Medica e delle Specialità Mediche bandito dall'Estav Sud Est - Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi di Area Vasta Sud Est;dei verbali della Commissione Esaminatrice n. 1 del 20 novembre 2014 e n. 2 del 21 novembre 2014 nonché del Decreto del Direttore Generale dell'Estav Sud-Est n. 289 del 4/12/2013 e della Deliberazione del Commissario Straordinario Estav Sud-Est n. 154 del 26/06/2014, di nomina della Commissione Esaminatrice, e di ogni altro atto ulteriore o presupposto ivi compresi gli eventuali atti diretti a perfezionare l'assunzione del primo ed eventualmente del secondo classificato, e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estav Sud-Est ora Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale-ESTAR, di Pietro Giovanni Gennari e di P T;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 il dr. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La d.ssa G I B ha partecipato ad un concorso pubblico indetto dall’Ente per i Servizi Tecnico amministrativi d’Area Vasta Sud-est, cui è subentrato l’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (nel seguito: “ESTAR”), finalizzato alla copertura di un posto nel profilo di dirigente medico, disciplina radioterapia. E’ stata ammessa alle prove concorsuali e consultando il sito internet dell’Ente ha appreso che con decreto commissariale 4 dicembre 2013, n. 289, era stata nominata la commissione concorsuale in composizione esclusivamente maschile. Ritenendo che ciò costituisse violazione del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con nota in data 24 gennaio 2014 ha invitato l’Ente a modificare tale composizione. Il decreto commissariale è quindi stato annullato in parte qua con delibera del Direttore Generale 26 giugno 2014, n. 154, e a seguito di sorteggio svolto il 15 luglio 2014 è stato individuato un nuovo componente di genere femminile, poi inserita nella commissione concorsuale con successiva deliberazione del Direttore Generale 1 agosto 2014, n. 226.
La d.ssa B ha quindi inviato un’ulteriore istanza, seguita da diffida, per l’annullamento della procedura poiché non le sarebbe stato consentito di assistere alle operazioni di sorteggio. L’istanza è stata respinta e le operazioni concorsuali hanno avuto seguito;al loro esito la d.ssa B si è classificata al terzo posto della graduatoria finale. Con il presente ricorso, notificato il 30 dicembre 2014 e depositato il 31 dicembre 2014, impugna gli atti della procedura lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si sono costituiti l’ESTAR ed i controinteressati dr. P G G e P T chiedendo l’inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso nel merito.
All’udienza fissata per la decisione sulla domanda cautelare, la trattazione della causa è stata rinviata al merito.
All’udienza del 20 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La presente causa verte sulla legittimità di una procedura concorsuale finalizzata alla copertura di un posto nel profilo di dirigente medico, disciplina radioterapia. La ricorrente si è classificata al terzo posto della graduatoria finale con punti 84,69;il secondo classificato dr. P T ha conseguito punti 85,12 e il primo, dr. P G G, punti 85,977.
La legge di gara prevedeva che oltre allo svolgimento di una prova scritta, una prova pratica ed una orale, sarebbero stati oggetto di valutazione anche i titoli vantati dai concorrenti come previsto dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
1.1 Con primo motivo di gravame la ricorrente lamenta che la Commissione concorsuale abbia effettuato diversi errori nella valutazione dei titoli.
In primo luogo, alla voce “titoli di carriera” a fronte di sette anni, nove mesi e cinque giorni di servizio prestato a tempo pieno le é stato riconosciuto un punteggio di 8,9 mentre avrebbe dovuto esserle attribuito un punteggio di 9,316 risultante dalla sommatoria di 1,2 punti per anno di servizio a tempo pieno (un punto ad anno aumentato del 20% per il servizio prestato a tempo pieno).
Sarebbero poi stati erroneamente attribuiti al controinteressato d G punti 4,74 risultanti dalla sommatoria di 1,8 punti per tre anni svolti in qualità di specializzando in radioterapia;punti 2,94 per l’attività svolta in qualità di medico specialista ambulatoriale di radioterapia e punti 0,45 che non si comprende a che titolo sono stati assegnati. Deduce che l’attività di medico specialista ambulatoriale svolta dal d G non avrebbe dovuto essere considerata e, in ogni caso, avrebbe dovuto essergli assegnato un punteggio pari a 2,6 corrispondenti a 1,2 punti per anno di servizio.
Lamenta poi erroneità nel punteggio attribuito per i titoli accademici e di studio poiché le sono stati assegnati zero punti omettendo di valutare i quattro anni di servizio che ha svolto in qualità di medico specializzando.
Si duole inoltre dell’assegnazione del punteggio relativo al parametro “pubblicazioni e titoli scientifici” poiché ha ottenuto punti 2,08 a fronte di quarantasei pubblicazioni, ossia un punteggio poco più che doppio rispetto a quello attribuito al terzo classificato d T che con solo nove pubblicazioni ha ottenuto punti 0,92.
Nell’ambito poi della valutazione del “curriculum formativo e professionale” le è stato attribuito un punteggio pari a 2,71 mentre al d G sono stati attribuiti punti 0,717 e al d T punti 1,8 nonostante le palesi differenze nei curricula presentati. In particolare la Commissione malamente avrebbe attribuito al d T punti 1,8 per il solo fatto di avere svolto attività libero professionale come medico specialista in radioterapia presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Siena per un anno e tre mesi e per aver partecipato a soli undici convegni o corsi di formazione.
La ricorrente poi, in via subordinata, articola ulteriori censure.
Con secondo motivo deduce che a presiedere la Commissione esaminatrice sarebbe stato nominato un soggetto ormai in quiescenza, in violazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 483 e dall’art. 101 bis, comma 1, lett. c) della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40.
Con terzo motivo lamenta che non sarebbe stata data comunicazione dell’avvenuto sorteggio per l’individuazione del terzo componente della Commissione.
Con quarto motivo si duole delle modalità di svolgimento del concorso. In particolare, lamenta che ai fini dello svolgimento della prova scritta sia stata concessa solo un’ora e 40 minuti;che la prova pratica sia stata svolta non in pubblico ma separatamente candidato per candidato e non abbia avuto ad oggetto le tecniche peculiari della disciplina messa a concorso, ma sarebbe consistita in un’ulteriore prova scritta e, infine, che la prova orale sia stata svolta con la formulazione di una sola domanda sulla disciplina della radioterapia e sia durata appena cinque minuti per candidato.
Con quinto motivo lamenta che la Commissione non avrebbe proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati dopo lo svolgimento della prova scritta e prima della sua correzione, come dimostrerebbe la circostanza che al termine della prova non è stato comunicato il punteggio ottenuto dai candidati relativamente ai titoli posseduti.
1.2 L’ESTAR e il controinteressato eccepiscono inammissibilità del ricorso per carenza di interesse relativamente alla censura riguardante il tempo concesso per lo svolgimento della prova scritta, poiché è stato previsto in eguale misura per tutti i candidati e, inoltre, le valutazioni della Commissione di concorso in proposito sarebbero insindacabili in ambito giurisdizionale.
Inoltre il ricorso sarebbe improcedibile poiché è stato notificato solamente ai concorrenti classificati al primo e secondo posto della graduatoria ma non agli altri concorrenti risultati idonei, mentre contiene alcune censure atte a travolgere l’intera procedura e sotto questo profilo, tutti i concorrenti idonei sarebbero qualificabili come controinteressati.
Nel merito, replicano puntualmente alle deduzioni della ricorrente.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2.1 Devono essere prioritariamente scrutinate le censure con cui la ricorrente lamenta l’erronea valutazione dei titoli dei candidati da parte della Commissione, che è dedotta in via principale in quanto dal loro accoglimento deriverebbe l’attribuzione alla stessa del primo posto in graduatoria, realizzando così al massimo grado l’interesse azionato con il gravame.
Deve essere premesso che nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità e nel processo amministrativo non può essere contrapposto un giudizio di merito a quello effettuato dalla commissione stessa, il quale può essere sindacato solo laddove sia chiaramente irragionevole e arbitrario. In particolare, la valutazione del curriculum professionale del candidato è esercizio di discrezionalità tecnica che è sindacabile dal giudice amministrativo solo per i profili riguardanti la manifesta illogicità (C.d.S. V, 6 maggio 2015 n. 2269; 22 dicembre 2014, n. 6223). L’attività valutativa della commissione con riguardo ai titoli vantati dai candidati di un pubblico concorso ben può essere scrutinata in sede giudiziaria, quindi, ma nei limiti del travisamento, dell’illogicità e della ragionevolezza del giudizio espresso, mentre il giudice amministrativo non potrà sovrapporre un proprio giudizio a quello formulato dall’Amministrazione.
L’attività valutativa della Commissione concorsuale nel caso di specie, con riguardo ai titoli prodotti dai candidati, non appare affetta da tali vizi.
In primo luogo, correttamente la Commissione ha omesso di attribuire un punteggio ai quattro anni di servizio svolti dalla ricorrente in qualità di medico specializzando poiché la specializzazione era un requisito di ammissione e, pertanto, non avrebbe potuto essere valutata due volte, come prevede l’art. 27, comma 6, del d.P.R. n. 483.
I punteggi assegnati per pubblicazioni e titoli scientifici e per i curricula professionali e formativi rispecchiano le differenze dei candidati in queste voci, e non si evincono quindi vizi di irragionevolezza manifesta. Nel primo parametro la ricorrente ha ottenuto punti 2,08 su 3 disponibili, ovvero quasi il massimo di punteggio e analogamente, nel secondo parametro, le sono stati attribuiti punti 2,71 su un massimo disponibile di punti 4. La ricorrente ha quindi conseguito in entrambi i parametri un punteggio molto vicino al massimo disponibile mentre gli altri candidati hanno ottenuto punteggi di gran lunga inferiori, in un rapporto di proporzionalità rispetto alle differenze nella rispettiva produzione scientifica e nei rispettivi curricula che non appare affetto da alcun vizio di irragionevolezza o travisamento. Ogni ulteriore ingerenza del giudice amministrativo in proposito implicherebbe l’invasione di sfere riservate alla libera discrezionalità, id est merito, dell’Amministrazione.
La ricorrente poi rivendica 0,416 punti aggiuntivi per il parametro “titoli di carriera” che però, una volta sommati al punteggio finale conseguito di 84,69 le consentirebbero di salire al punteggio di 85,106 che non le permetterebbero di superare il secondo classificato d T, il quale ha ottenuto punti 85,120. La trattazione della censura risulta quindi carente di interesse.
In conclusione, il motivo in esame deve essere respinto.
2.2 Risultano infondate anche le censure, dedotte dalla ricorrente in via subordinata, miranti alla caducazione dell’intera procedura concorsuale e per tale motivo il Collegio prescinde dalla pur fondata eccezione della mancata integrazione del contraddittorio con i graduati nelle posizioni quarta e successiva.
2.2.1 Il dr. P P, al momento della nomina a presidente della Commissione esaminatrice avvenuta con decreto commissariale n. 289/2013, era in servizio quale direttore dell’U.O.C. Radioterapia dell’