TAR Trieste, sez. I, sentenza 2019-12-17, n. 201900538
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Testo completo
Pubblicato il 17/12/2019
N. 00538/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2018, proposto da
D L e I G, entrambe rappresentate e difese dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porpetto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di divieto di esecuzione lavori ex art. 26 L.R. 19/2009 emesso in data 22.02.2018 dal Responsabile dell’Area Tecnica e del Territorio del Comune di Porpetto, recante protocollo n. 1139 e comunicato all’odierna ricorrente in data 24.02.2018;
- della comunicazione di data 12.12.2017 del Responsabile dell’Area Tecnica e del Territorio del Comune di Porpetto, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o derivato e con espressa riserva di formulare motivi aggiunti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porpetto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, con cui il Comune di Porpetto le ha dapprima vietato ai sensi dell’art. 26, comma 7, della l.r. 19/2009 la prosecuzione dei lavori di “ristrutturazione con ampliamento di porzione dell’edificio residenziale-commerciale sito nel centro storico di Porpetto” sul terreno sito in p.zza Plebiscito (mapp. 109 fgl. 11) di cui alla s.c.i.a. in data 15.11.2017 per incompletezza della documentazione presentata a corredo e poi definitivamente vietato l’esecuzione, ritenendo non sussistente, sotto plurimi profili, la ricorrenza ( rectius il rispetto) dei presupposti normativamente previsti per poter ritenere assentita la loro realizzazione.
Questi i motivi di ricorso:
1) “Nullità e/o annullabilità del provvedimento impugnato per carenza assoluta di motivazione ex art. 3 legge 241 del 1990 e art. 8 del regolamento sul procedimento amministrativo del Comune di Porpetto”;
2) “Nullità e/o dell’annullabilità del provvedimento impugnato per falsa applicazione di legge avuto riguardo al combinato disposto degli articoli 58 e 62 della legge regionale n. 19/2009 nonché delle norme di attuazione del P.R.P.C.”;
3) “Annullabilità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della norme di attuazione del P.R.P.C. del Comune di Porpetto relativo alle zone “A” del territorio comunale”;
4) “Annullabilità del provvedimento impugnato per falsa applicazione dell’art. 38 comma 3° della legge regionale FVG 19/2009 – sotto il profilo della omessa considerazione della possibilità di edificare al di fuori della sagoma e del sedime esistenti”;
5) “Annullabilità del provvedimento impugnato per falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 57 comma 2° e 58