TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-05-22, n. 202000315

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-05-22, n. 202000315
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000315
Data del deposito : 22 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2020

N. 00315/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00649/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 649 del 2019, proposto da
Etjca s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati M G e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Società Amaie Energia e Servizi s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati F M e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via Roma 11/1;

nei confronti

Synergie Italia Agenzia per il lavoro s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato A M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento del direttore generale di Amaie Energia e Servizi s.r.l. prot. 0006365/2019 del 10 luglio 2019, di aggiudicazione, in favore della controinteressata Synergie Italia - agenzia per il lavoro - s.p.a., della gara pubblica per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo tramite accordo quadro (CIG 75858200B3).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Amaie Energia e Servizi s.r.l. e Synergie Italia Agenzia per il lavoro s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2020 il dott. Angelo Vitali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 6.9.2019 e depositato l’11.9.2020 la società Etjca s.p.a. ha impugnato il provvedimento del direttore generale di Amaie Energia e Servizi s.r.l. prot. 0006365/2019 del 10 luglio 2019, di aggiudicazione, in favore della controinteressata Synergie Italia - agenzia per il lavoro - s.p.a., della gara pubblica per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo tramite accordo quadro (CIG 75858200B3).

Espone di avere partecipato alla gara, classificandosi in seconda posizione con punti 78,59 (33,59 per l’offerta tecnica e 45 per l’offerta economica), alle spalle della controinteressata Synergie Italia con punti 88,251 (55 per l’offerta tecnica e 33,251 per l’offerta economica), e pertanto con una differenza di punteggio di 9,661 punti.

A sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.

1. Mancato rispetto limite dimensionale della relazione tecnica: superamento del numero massimo di 30 pagine. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., art. 94 cod. contr. pubblici, art. 7 disciplinare di gara;
legge 241/1190, art. 1;
linee guida ANAC n.

2. Violazione di legge, con evidente difetto di istruttoria ed eccesso di potere, manifesta illogicità, travisamento e contraddittorietà;
errori di fatto, errata presupposizione dei fatti, insufficiente motivazione e/o motivazioni manifestamente illogiche – ingiustizia manifesta – disparità di trattamento – violazione del principio della “par condicio” e di trasparenza – violazione dei principi in materia di interpretazione degli atti di gara.

Lamenta che, mentre il disciplinare di gara poneva un limite inderogabile di trenta pagine per la relazione illustrativa, la relazione tecnica presentata dalla controinteressata, comprensiva di copertina, sommario ed avvisi di riservatezza, è di 32 pagine, sicché la commissione di gara avrebbe dovuto fermare l’esame della relazione tecnica dell’aggiudicataria alla pagina 30 (la n. 28 del file pdf, secondo la numerazione proposta dall’aggiudicataria medesima), senza attribuire alcun punteggio per i criteri indicati a pag. 31 e 32 del file.

2. Mancata indicazione della percentuale di sconto sugli oneri dovuti in caso di cessazione anticipata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., art. 94 cod. contr. pubblici, art. 9 disciplinare di gara;
legge 241/1190, art. 1;
linee guida ANAC n.

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