TAR Napoli, sez. VI, ordinanza cautelare 2021-12-09, n. 202102114

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, ordinanza cautelare 2021-12-09, n. 202102114
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202102114
Data del deposito : 9 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2021

N. 04990/2021 REG.RIC.

N. 02114/2021 REG.PROV.CAU.

N. 04990/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4990 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Mimistero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello tato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) della Determinazione prot.n. -OMISSIS-del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, a firma del competente Comandante in Seconda, notificata alla ricorrente il 30.07.2021, con la quale è stata rigettata l'istanza di trasferimento presso il -OMISSIS-(PG), presentata dalla ricorrente in data 19.01.2021, ai sensi dell'art. 33, comma 5, L.05.02.1992 n. 104;
B) degli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali precipuamente, la comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., prot. n. 106934 del 20.04.2021 recante motivi ostativi all'accoglimento della predetta istanza di trasferimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del ministero dell’economia e delle finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che il ricorso non presenti apprezzabili profili di fondatezza dato che la motivazione del provvedimento in ordine alla prevalenza delle ragioni organizzative dell’amministrazione, anche in relazione alla circostanza che -OMISSIS-, risulta ragionevole e immune da vizi logici;

Ritenuto, in ordine alle spese del giudizio cautelare, di disporne la compensazione in considerazione della peculiarità della fattispecie;

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