TAR Napoli, sez. VI, ordinanza cautelare 2021-12-09, n. 202102114
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Pubblicato il 09/12/2021
N. 02114/2021 REG.PROV.CAU.
N. 04990/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4990 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Mimistero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello tato di Napoli, domiciliataria
ex lege
in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
A) della Determinazione prot.n. -OMISSIS-del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, a firma del competente Comandante in Seconda, notificata alla ricorrente il 30.07.2021, con la quale è stata rigettata l'istanza di trasferimento presso il -OMISSIS-(PG), presentata dalla ricorrente in data 19.01.2021, ai sensi dell'art. 33, comma 5, L.05.02.1992 n. 104;B) degli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali precipuamente, la comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., prot. n. 106934 del 20.04.2021 recante motivi ostativi all'accoglimento della predetta istanza di trasferimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del ministero dell’economia e delle finanze;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso non presenti apprezzabili profili di fondatezza dato che la motivazione del provvedimento in ordine alla prevalenza delle ragioni organizzative dell’amministrazione, anche in relazione alla circostanza che -OMISSIS-, risulta ragionevole e immune da vizi logici;
Ritenuto, in ordine alle spese del giudizio cautelare, di disporne la compensazione in considerazione della peculiarità della fattispecie;