TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-09-30, n. 202100757

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-09-30, n. 202100757
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202100757
Data del deposito : 30 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2021

N. 00757/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00672/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 672 del 2019, proposto da -OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Reggio Calabria, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

-OISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del verbale di ammonimento emesso nei confronti del ricorrente dal Questore di Reggio Calabria in data 02/08/2019 e notificato in data 03/08/2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 15 luglio 2021 il dott. Antonino Scianna, con causa passata in decisione senza discussione orale, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con provvedimento datato 2 agosto 2019 ed emesso ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L. n. 93/2013, convertito con modifiche nella legge n. 119/2013, il Questore di Reggio Calabria ha ammonito -OISSIS-, a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da qualsivoglia condotta che, attraverso atteggiamenti persecutori e vessatori, anche sotto forma di minaccia o molestia, comporti alla persona offesa un disagio psico-fisico, nonché ragionevole timore per la sua incolumità.

Il gravato provvedimento è stato adottato in ragione della circostanza che il signor -OISSIS- avrebbe, sottoposto la sua ex moglie, -OISSIS-, ed anche il figlio allora minore, -OISSIS-, a violenze fisiche tali da cagionare loro fondato timore per la propria incolumità.



2. Contro il provvedimento di ammonimento è insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, affidato ad articolate censure con cui si denunzia la violazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990, dell’art. 3 comma 1 del D.L. 93/2013, degli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione e degli artt. 5 e 6 del trattato CEDU. Il gravato provvedimento sarebbe inoltre afflitto da eccesso di potere per difetto dei presupposti, per travisamento dei fatti, per ingiustizia manifesta, per carenza di motivazione e di istruttoria.

Sostiene in sintesi la difesa del ricorrente che il gravato provvedimento sarebbe stato adottato dalla Questura di Reggio Calabria senza l’attivazione del necessario contraddittorio procedimentale e sulla base delle sole dichiarazioni della signora -OISSIS- e del figlio minore della coppia, rese però all’esito di un litigio che andrebbe ad inquadrarsi in una situazione di fisiologica tensione legata alla separazione dei coniugi. Mancherebbero dunque elementi concreti che possano essere considerati indice della personalità aggressiva del ricorrente, per altro costretto dalla ex moglie ad abbandonare la casa coniugale.



3. In data 14 febbraio 2020 si è costituita l’amministrazione intimata. In vista della discussione le parti si sono scambiate le memorie di rito, ed il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza del 15 luglio 2021 svoltasi senza discussione orale, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176.



4. Va preliminarmente osservato come il gravato provvedimento sia stato emesso come detto ai sensi dell’art 3 del Decreto Legge del 14/08/2013 n. 93, convertito con modificazioni in Legge 15 ottobre 2013, n. 119. La norma in discorso, rubricata “Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica”, cosi dispone:

“1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonchè 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi