TAR Firenze, sez. II, decreto cautelare 2022-05-23, n. 202200321
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Pubblicato il 23/05/2022
N. 00321/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00645/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2022, proposto da
P A S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G V e R D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia -Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Toscana e Umbria, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Pastore S.r.l., Ladisa S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del Decreto di aggiudicazione 269 del 6 maggio 2022 relativamente al lotto 1/18 CIG 9061356386 e al lotto 3/20 CIG 9061379680 (Toscana) aggiudicati all’operatore economico Pastore e Ladisa Srl. (Procedura negoziata, finalizzata all’affidamento della concessione del servizio di vendita di generi extra – vitto (c.d sopravvitto) per detenuti ed internati, a eseguirsi negli Istituti penitenziari per adulti situati nell’ambito delle Regioni Toscana e Umbria);
- del Decreto n. 286 del 17 maggio 2022 pubblicato sul sito del Ministero “servizio sopravvitto detenuti – Provveditorato Toscana e Umbria – periodo 1.02.2020 – 31.07.2022 – esecuzione anticipata mediante il quale viene decretata l’esecuzione anticipata ex articolo 32 comma 8 del D. lgs 50/2016 della concessione del servizio di generi extra vitto per detenuti ed internati, a eseguirsi negli istituti penitenziari per adulti situati nell’ambito delle Regioni Toscana e Umbria con decorrenza dal 1.06.2022 al 1.11.2022;
- del Provvedimento di esecuzione anticipata al 1.06.2022 in relazione al lotto 3/20 prot. n. M_DG.DAPPR19.20/05/2022.0024465.U comunicato alla ricorrente in data 20.05.2022 mediante il quale si comunica l’esecuzione anticipata a favore di Ladisa srl del servizio di cui al lotto 3/20 attualmente svolto dalla Società P A;
- del Provvedimento di esecuzione anticipata al 1.06.2022 in relazione al lotto 1/18 prot. n. M_DG.DAPPR19.18/05/2022.0024078.U comunicato alla ricorrente in data 20.05.2022 mediante il quale si comunica l’esecuzione anticipata a favore di Pastore srl del servizio di cui al lotto 1/18 attualmente svolto dalla Società P A;
- dei verbali della commissione di gara per la parte relativa valutazione dei requisiti dichiarati dalla società Ladisa, alla valutazione dell’offerta della società Ladisa e della relativa proposta di aggiudicazione;
- di ogni altro atto o provvedimento ai predetti presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusi quelli istruttori, anche sconosciuti alla ricorrente ma lesivi dei propri diritti e interessi giuridicamente rilevanti;
nonché per la rideterminazione dell’aggiudicazione
quale conseguenza della esclusione dalla procedura di gara della Società Ladisa Srl all’esito del presente ricorso, con aggiudicazione dei lotti 1/18 e 3/20 all’operatore P A Srl.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare è fissata all’8 giugno 2022;
Rilevato:
- che oggetto del contendere è l’affidamento della concessione del servizio di vendita di generi extra-vitto (cd. Sopravvitto) per detenuti ed internati, da eseguirsi negli istituti penitenziari per adulti situati nell’ambito delle regioni Toscana e Umbria per un periodo di sei mesi, con specifico riferimento ai lotti 1/18 e 3/20;
- che con decreto n. 286 del 17/5/2022 l’Amministrazione penitenziaria ha disposto l’esecuzione anticipata del servizio in questione con decorrenza dall’1/6/2022;
Considerato che l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata dichiaratamente proposta dalla parte ricorrente allo scopo “ di mantenere la res adhuc integra quantomeno sino alla discussione della richiesta cautelare in camera di consiglio ”;
Ritenuto che in relazione a quanto sopra sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta, visto il breve lasso di tempo intercorrente tra il previsto inizio del servizio e la data della camera di consiglio, periodo nel quale il servizio in questione potrà comunque essere garantito in via di proroga dei contratti ancora in essere;