TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-04-28, n. 201001636

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-04-28, n. 201001636
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201001636
Data del deposito : 28 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01740/2008 REG.RIC.

N. 01636/2010 REG.SEN.

N. 01740/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2008, proposto da:
V N, M D G, rappresentati e difesi dagli avv. A C, N C, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia 37;

contro

Comune di Giovinazzo, rappresentato e difeso dall'avv. D D G, con domicilio eletto presso Mara Caponio in Bari, corso Mazzini N.136/D;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’ordinanza n. 124 del 26 agosto 2008, con cui venivano annullati la concessione edilizia in sanatoria, pratica edilizia n. 13/1994, rilasciata il 7.10.1999, di assenso alla conservazione di unità immobiliare adibita a guardianìa e tutti gli atti ad essa consequenziali, e veniva ingiunta “la demolizione del manufatto realizzato abusivamente”;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali ancorchè non conosciuti dai ricorrenti..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giovinazzo in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. N. Calvani e D. De Gennaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso passato alla notifica il 10 novembre 2008, depositato il successivo 29 novembre, i ricorrenti in epigrafe indicati, premettendo di essere proprietari in Comune di Giovinazzo di un’area con soprastanti tre fabbricati, e cioè: un ex capannone ad uso industriale, un ampliamento del medesimo destinato ad uffici ed un edificio adibito a guardianìa;
che con riferimento a questo ultimo, asseritamente realizzato nel 1978, la precedente proprietaria presentava domanda di condono edilizio, di seguito alla quale veniva rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 13/94 del 7 ottobre 1999;
che con concessione edilizia n. 56/98 i ricorrenti, subentrati nella titolarità del compendio immobiliare, venivano autorizzati ad effettuare lavori di manutenzione straordinaria del capannone ex uso industriale;
che con ulteriore concessione edilizia n. 14/03, rilasciata in variante alla c.e. 56/98, i ricorrenti venivano autorizzati ad effettuare anche la sostituzione del tetto di copertura dell’edificio adibito a guardiana e dell’ampliamento del capannone;
che relativamente al fabbricato adibito a guardianìa i ricorrenti venivano ancora autorizzati al cambio di destinazione d’uso senza opere, da guadianìa a bar-rosticceria, e poi alla realizzazione di una zona d’ombra;
che in data 8 gennaio 2008 il Comune di Giovinazzo comunicava ai ricorrenti avvio di procedimento finalizzato all’annullamento dei titoli edilizi relativi al fabbricato adibito a cinema teatro nonché al fabbricato adibito a bar-rosticcerìa;
tanto premesso impugnano il provvedimento in epigrafe indicato, a mezzo del quale é stata annullata la concessione edilizia in sanatoria n. 13/94, relativa al fabbricato ex guardianìa, nonché tutti i titoli ed essa consequenziali, ed é stata contestualmente disposta la demolizione del manufatto abusivo.

Deducono i ricorrenti:

I) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 nonies L. 241/90, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, motivazione insufficiente, violazione del principio di proporzionalità, non esplicitando il provvedimento impugnato le ragioni di pubblica utilità ad esso sottese, a fronte del legittimo affidamento che i ricorrenti riponevano nella legittimità degli atti annullati e nella certezza delle situazioni giuridiche da essi originatesi;
inoltre l’annullamento consacrato dall’atto impugnato é stato disposto dopo un lunghissimo lasso di tempo, e quindi ben oltre il “ragionevole lesso di tempo” di cui all’art. 21 nonies L. 241/90 e ben oltre il termine di tre anni di cui all’art. 1 comma 136 L. 311/2004;

II) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta: il Comune di Giovinazzo, pur avendo rilevato la illegittimità dei titoli edilizi rilasciati relativamente al capannone ex industriale, poi cinema-teatro, ha ritenuto di non poter far luogo ad annullamento di essi dovendosi comparare l’interesse al ripristino alla legalità violata con quello di non esporre l’Amministrazione ad azioni risarcitorie e con l’affidamento riposto dai ricorrenti nella legittimità dei titoli edilizi illegittimi;
il comportamento tenuto dal Comune di Giovinazzo appare quindi improntato ad incoerenza, avendo trattato situazioni simili, facenti capo ai ricorrenti, in maniera differente.

III) eccesso di potere per erroneità dei presupposti carenza di istruttoria ed ingiustizia manifesta, in quanto le giustificazioni addotte dal Comune di Giovinazzo per giustificare la illegittimità della concessione in sanatoria rilasciata non sono supportate da adeguata ed attendibile attività di accertamento.

Si é costituito in giudizio il Comune di Giovinazzo per resistere al ricorso.

Alla camera di consiglio del 9 dicembre 2008 la Sezione respingeva l’istanza cautelare.

Con ordinanza n. 1861/2009 il Consiglio di Sato sospendeva i provvedimenti impugnati.

Il ricorso veniva introitato a decisione alla udienza pubblica del 12 gennaio 2009.

DIRITTO

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