TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2023-07-04, n. 202300257
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Testo completo
Pubblicato il 04/07/2023
N. 00257/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00355/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2023, proposto da
S C L, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Valnegra, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di diniego definitivo di permesso di costruire in sanatoria n. 5/22 - prot. 206 del 27.01.2023, notificato a mezzo posta il 21.02.2023;
- dell’ingiunzione di demolizione del manufatto prot. 526 notificato il 1°.04.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso:
che il ricorrente presentava istanza per “permesso di costruire in sanatoria” volto ad ottenere l’accertamento di conformità per opere eseguite senza titolo, nello specifico la realizzazione di un locale di guardiania in Comune di Valnegra (BG);
che l’istanza si fonda sostanzialmente sulla facoltà, prevista dall’art. 37 delle NTA del Piano delle Regole che, per la parte d’interesse, così dispone: “ L’Amministrazione Comunale, a seguito del parere favorevole del competente Servizio Sanitario circa la non esistenza di immediate incompatibilità, potrà consentire l’aggiornamento tecnologico degli impianti consentendo a questo fine un aumento della superficie lorda di pavimento esistente fino ad un massimo del 15% ”;
che l’istanza veniva respinta con provvedimento n. 5/22 – prot. 206, sul presupposto che la suddetta facoltà fosse stata già esercitata dall’istante per la realizzazione di un blocco servizi della SLP di mq 11.85 a fronte della possibilità di ampliamento di mq 11.93 per adeguare il fabbricato alle norme igieniche e sanitarie vigenti. L’ampliamento è stato realizzato con la Denuncia di Inizio Attività presentata in data 05/07/2016 prot. N. 869;
che il Comune di Valnegra adottava Ingiunzione di demolizione del locale di guardiania prot.526 del 17.03.2023;
che parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego, oltre che l’ingiunzione di demolizione, sul principale presupposto che la realizzazione del Blocco Servizi del 2016 non rientri nell’ambito di disciplina dell’art. 37 NTA ma nel diverso concetto di “adeguamento sanitario” e, per tale via, non regolato dalla normativa sopra citata.
Considerato:
che l’elenco degli impianti tecnologici di un edificio è contenuto nel DM Sviluppo Economico n. 37/2008 e, specificamente, all’art. 1 comma 2 lett. D) vi sono indicati gli “ impianti idrici e sanitari di qualunque natura e specie ”;
che la Denuncia di Inizio Attività presentata dal ricorrente in data 05/07/2016 prot. N. 869 ha comportato la realizzazione/integrazione di servizi igienico-sanitari, con alterazione dei volumi e della superficie;
che la realizzazione del Blocco Servizi nel 2016, di fatto, ha comportato un aumento della superficie di mq 11,85, ampliamento reso legittimo in forza dell’art. 37 NTA del Comune resistente;
che il ricorso non risulta, pertanto, assistito da sufficienti elementi di fondatezza, poiché l’intervento eseguito nel 2016 risulta sussumibile nel perimetro operativo della citata disposizione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase