TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-01-09, n. 202300002

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-01-09, n. 202300002
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300002
Data del deposito : 9 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2023

N. 00002/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00154/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 154 del 2022, proposto da
J L, rappresentato e difeso dagli avvocati C P e C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. C P, in Bolzano, Via della Mostra, n. 3;

contro

Comune di Egna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio legale in Trento, largo Porta Nuova, 9;

nei confronti

Carbalpin S.r.l. e R Rmund &
Co S.a.s, rappresentate e difese dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Alto Adige, 40;

per l'annullamento

- del permesso di costruire n. 8 del 6.5.2022 (pratica edilizia n. 2022-7-0, codice SUE: 01212100216-09032022-2026) rilasciata dal Comune di Egna alla Carbalpin Srl (C.F. 029339110214) per la costruzione di un impianto di serbatoi per la produzione di ghiaccio secco sulla p.ed. 449, p.m. 1 C.C. Egna – zona per insediamenti produttivi D5 in Egna, via Stazione, 50;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento ad eventuali ulteriori provvedimenti non conosciuti se ed in quanto lesivi dei diritti ed interessi del ricorrente.

Con riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Egna e di Carbalpin S.r.l e di R Rmund &
Co S.a.s;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la consigliere M F E e uditi per le parti i difensori come da verbale udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Oggetto dell’impugnazione è il permesso di costruire n. 8 del 6.5.2022 (pratica edilizia n. 2022-7-0, codice SUE: 01212100216-09032022-2026), rilasciato dal Comune di Egna alle ditte R Rmund &
C. S.a.s. (di seguito denominata R) e Carbalpin S.r.l. (di seguito denominata Carbalpin) per la costruzione di un impianto di serbatoi per la produzione di ghiaccio secco sulla p.ed. 449, p.m. 1 C.C. Egna – zona per insediamenti produttivi D5 in Egna, via Stazione, 50.

Il ricorso poggia sui seguenti motivi di impugnazione:

I. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione ed errata applicazione dell’art. 29 della Legge provinciale 20 dicembre 2019, n. 17. Violazione ed errata applicazione dell’art. 16, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia). Eccesso di potere: contraddittorietà, sviamento e difetto di motivazione. Rilascio di un titolo abilitativo ad un soggetto inadempiente agli obblighi derivanti da una preesistente convenzione urbanistica. ”: Il ricorrente asserisce l’illegittimità del permesso di costruire rilasciato alle ditte R e Carbalpin, non avendo la R adempiuto agli obblighi assunti con la convenzione urbanistica stipulata in data 11.2.2009 con il Comune di Egna. In virtù di detta convenzione urbanistica la R si era obbligata, a fronte del concesso aumento di cubatura dell’immobile sito sulla p.ed. 449 e di oneri di urbanizzazione di valore pari ad € 182.000,00 oltre IVA, alla costruzione/realizzazione, entro il termine di un anno dalla stipulazione, di un parcheggio con almeno quattro posti macchina permanentemente aperto al pubblico e della nuova strada comunale di accesso proveniente da nord, collegata alla strada statale “SS12”, dotata di 5,5 metri di larghezza, con un marciapiede di 1,5 metri di larghezza. Oltre alla mancata esecuzione della convenzione urbanistica del 2009 la Rizzoli sarebbe anche inadempiente agli impegni assunti con la concessione edilizia n. 80 del 17.11.2017, rilasciata dal Comune di Egna alla Sig.ra M R (figlia del legale rappresentante della R) e alla Markus Reisen di Weissensteiner Markus &
Co. S.a.s. (altra conduttrice di una porzione della p.ed. 449) “ per la realizzazione di un garage con alloggio di servizio nell’edificio ”, nella quale si specificava al punto 25) che il rilascio della relativa licenza d’uso sarebbe stato subordinato “ alla realizzazione delle infrastrutture sulla base del progetto esecutivo concessionato, nelle modalità e nella tempistica specificata nella convenzione sottoscritta tra il sig. R Rmund e il Comune di Egna in data 11.02.2009 .” (all. 7 del ricorrente). Pertanto, a fronte della palese illegittimità della condotta della Rizzoli, la quale non ha realizzato le opere di urbanizzazione pattuite con l’Amministrazione comunale, né ha versato i relativi oneri di urbanizzazione, il Comune di Egna – a dire del ricorrente – avrebbe dovuto negare il rilascio del provvedimento richiesto, sulla base delle previsioni contenute nell’art. 29 della l. p. del 20.12.2019, n. 17, nonché nell’art. 16, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia). Tanto basterebbe a riscontrare l’illegittimità del permesso di costruire de quo , poiché rilasciato ad un soggetto gravemente inadempiente agli obblighi strumentali alla modifica del territorio e alla realizzazione di interventi e infrastrutture sulla p.ed. 449.

II. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione ed errata applicazione del piano d’attuazione zona produttiva p.ed. 449. Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere: disparità di trattamento, contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto. Mancato rilievo dell’aggravio del traffico pesante sulla zona a causa dell’intervento richiesto in presenza di una strada di accesso al fondo inadeguata. ”: Il ricorrente lamenta che il Comune di Egna avrebbe ritenuto il progetto edilizio de quo conforme alla normativa viabilistica nonostante “ l’inesistenza di una adeguata via d’accesso al fondo per i mezzi pesanti e l’evidente aumento del traffico sulla zona ”. Dette situazioni, confermate anche dalla relazione tecnica del Dott. M C, presentata in seguito ad una integrazione istruttoria richiesta in sede di esame del progetto edilizio de quo, avrebbero potuto essere evitate con la tempestiva esecuzione della convenzione urbanistica stipulata nel 2009. La mancata eliminazione di dette situazioni comporterebbe l’illegittimità del permesso di costruire sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

In base ai motivi fatti valere il ricorrente, Dott. J L, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “.. chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa voglia accogliere il presente ricorso, accertare l’illegittimità degli atti e provvedimenti gravati, annullare gli stessi e, per l’effetto, ordinare alle controinteressate la rimessione in pristino dei luoghi. Con spese ed onorari di causa integralmente rifusi, ivi compresi IVA, C.p.a. e rimborso forfettario ex lege. ”.

Con atto di costituzione dell’1.8.2022 si sono costituiti in giudizio formalmente la R e la Carbalpin, chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza, con integrale rifusione delle spese di lite.

Con controricorso del 17.10.2022 si è costituito in giudizio formalmente tramite l’Avvocatura dello Stato di Trento anche il Comune di Egna, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.

In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie difensive e di replica.

In particolare la difesa del Comune di Egna, con memoria difensiva del 2.11. 2022, ha così concluso: “ Contrariis reiectis, dichiarare l’avversario ricorso inammissibile e/o infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni sopra esposte, con integrale rifusione delle spese e degli onorari di lite ”.

Con memoria dell’11.11.2022 le controinteressate hanno ribadito le loro conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso ex adverso proposto in quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto e diritto, con rifusione delle spese.

Anche il ricorrente, con memoria dell’11.11.2022, ha ribadito le proprie conclusioni, chiedendo di “ accogliere il presente ricorso, accertare l’illegittimità degli atti e provvedimenti gravati, annullare gli stessi e, per l’effetto, ordinare alle controinteressate la rimessione in pristino dei luoghi. ”.

All’udienza pubblica del 14.12.2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

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