TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-06-03, n. 202401878
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Pubblicato il 03/06/2024
N. 01878/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2023, proposto da
Anas Gruppo Fs Italiane, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
contro
Comune di Porto Empedocle, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, viale Libertà 171;
per l’annullamento
della Delibera di Giunta del Comune di Porto Empedocle n. 35 del giorno 8 marzo 2023, comunicata all’ANAS, con nota recante prot. n. 7648 del 15-03-2023, avente ad oggetto “Aggiornamento delimitazione del centro urbano”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Empedocle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 15 maggio 2023 e depositato il 19 magio successivo, l’ANAS S.p.A. ha impugnato la delibera di Giunta del Comune di Porto Empedocle n. 35 del giorno 8 marzo 2023, avente ad oggetto “Aggiornamento delimitazione del centro urbano” , esponendo, in punto di fatto, che:
- con Delibera di Giunta del Comune di Porto Empedocle, n. 162 del 14.07.2009, veniva delimitato il Centro Abitato di Porto Empedocle, come disposto dall’art. 4 del codice della strada;
- in data 11.09.2017, ANAS consegnava al predetto Comune il tratto di strada compreso tra il km 181+200 e il km 181+980 della SS 115 “Sud Occidentale Sicula”, che diveniva proprietà dell’Ente locale e classificata come “strada comunale”, con conseguente applicazione del correlato regime regolatorio, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 7 del Codice della Strada;di tale attività tra gli enti proprietari della strada, veniva redatto apposito verbale di consegna, come previsto dall’art. 4 del Regolamento attuativo del Codice della Strada;
- in data 08.03.2023, con la delibera di giunta oggetto di impugnazione, il Comune di Porto Empedocle aggiornava la delimitazione del centro urbano;
La società ricorrente fa altresì presente che:
- con nota recante prot. n. 200802 del 16.03.2023, dapprima contestava formalmente detta delibera invitando il Comune di Porto Empedocle a trasmetterne una nuova nella quale venissero recepite le proprie osservazioni e poi, con nota n. 278683 del 13 aprile 2023, diffidava l’Ente locale ad adottare, entro il termine di 10 giorni, la deliberazione contenente il corretto ampliamento del centro abitato;
- decorso infruttuosamente l’anzidetto termine attivava la procedura di contestazione e diffida ex art. 5 del Codice della Strada e art. 6 del Regolamento di Attuazione per l’annullamento o la rettifica della deliberazione di Giunta, dinnanzi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- deduceva in particolare che, per effetto dell’impugnata deliberazione n. 35/2023, la nuova delimitazione dal km 181+200 al km 183+690 della SS 115 escludeva, pur ricadendo al suo interno, il tratto di circa 350 metri, compreso tra le progressive 181+980 e 182+330 della statale medesima, tratto anch’esso, invece, urbano, atteso che vi insistono in successione, tra l’altro, ben tre intersezioni a raso di vie comunali, oltre che gli accessi all’impianto industriale della cementeria ivi ubicata;l’esclusione del, seppur breve, tratto stradale di soli 350 metri, all’interno dei 2130 metri ricompresi tra le chilometriche 181+200 e 183+690 citate, determinando di fatto un’intermittenza di competenze, avrebbe determinato molteplici disagi all’utenza per il “duplice cambiamento di comportamento” imposto all’utente stradale in un breve spazio di transito, con tutte le correlate problematiche di sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare.
Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della suddetta deliberazione, articolando le seguenti censure:
1. VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 1 DEL CODICE DELLA STRADA E DELL’ART. 5 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.
La ricorrente lamenta che, in violazione dell’art. 1 del Codice della Strada e dell’art. 5 del relativo Regolamento di attuazione, la delibera impugnata creerebbe un’irrazionale ed ingiustificata intermittenza di regimi regolatori stradali, che determinerebbero inevitabilmente un caotico, illogico e repentino mutamento di regole comportamentali per gli utenti della strada con conseguente prevedibile rischio per l’incolumità degli stessi.
2. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - IRRAGIONEVOLEZZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
La ricorrente deduce che l’area in questione sarebbe stata trasferita dalla stessa al Comune di Porto Empedocle, in conseguenza della delibera di giunta di delimitazione del centro abitato n. 162 del 14.07.2009, come si evincerebbe dal verbale di consegna dell’11.09.2017 e dalla correlata cartografia, nonché dal confronto tra gli anzidetti atti e la delibera impugnata, unitamente all’allegata cartografia;il Comune avrebbe illegittimamente ridefinito la delimitazione del centro urbano, disattendendo la precedente delibera ed escludendo un breve tratto stradale, precedentemente ricompreso nel centro abitato.
3. ERRONEA E/O FALSA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 2 DEL CODICE DELLA STRADA - ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO DI POTERE.
La ricorrente deduce che per i Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, i tratti interni di strada statali sono sempre comunali, sicché la delimitazione del centro abitato effettuata dalla Giunta Comunale si sostanzierebbe in uno svolgimento anomalo della funzione amministrativa. Non è un caso, infatti, che nel sopra citato verbale del 2017, si sarebbe dato atto della mutata qualificazione di una strada interna di proprietà dell’ANAS, in strada comunale, in ossequio a quanto previsto dall’art. 2 del Codice della Strada, espressamente richiamato.
Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità del provvedimento impugnato si è Costituito il Comune di Porto Empedocle.
Con ordinanza 07/06/2023 n. 290, regolarmente adempiuta, sono stati disposti documentati e motivati chiarimenti sui fatti di causa, mediante relazione illustrativa da parte del Comune di Porto Empedocle.
Il Comune resistente ha depositato una memoria in vista dell’udienza di merito, all’esito della quale il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Porto Empedocle (con la memoria depositata il 6 ottobre 2023).
Secondo la difesa del Comune, in forza del comma 7 dell’art. 5 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495), il ricorso in esame sarebbe inammissibile attesa la natura endoprocedimentale della delibera impugnata.
L’eccezione è fondata.
Il procedimento di delimitazione del centro abitato è disciplinato dal comma 7 dell’art. 5 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, laddove è prescritto che: “Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del codice” .
L’art. 37, comma 3, del codice D.lgs. 30-4-1992 n. 285, a sua volta prevede che “ Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito” . Secondo la prevalente giurisprudenza si tratta di un ricorso gerarchico c.d. improprio, quindi diretto ad un’Autorità non dotata di un potere di supremazia gerarchica ma soltanto di un generico potere di vigilanza (T.A.R. Campania, Napoli, 14/02/2018, n. 999).
In ordine all’interpretazione del sopra citata norma, il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “la norma di cui al citato art. 5, comma 7, d.p.r. 495/92 prevede, bensì ulteriori fasi procedimentali (comunicazione all’ente proprietario, osservazioni deliberazione sulle osservazioni) che, tuttavia, svolgendosi a valle della deliberazione di delimitazione non incidono sulla esecutività di quest’ultima. Il regolamento di esecuzione del codice della strada, infatti, non avrebbe la forza di introdurre una deroga alla normale esecutività delle delibere consiliari. Né tale deroga è stata introdotta dall’art. 4 codice della strada che anzi appare perfettamente compatibile con la disciplina di cui all’art. 134 d.lgs. 267/00” (T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 05/12/2013, n. 1477).
Deve tuttavia ritenersi che il procedimento descritto dalla norma - ad onta del profilo attinente alla esecutività della deliberazione di delimitazione - non possa dirsi ancora perfezionato.
Come risulta chiaramente dalla sequenza procedimentale sopra descritta, la delibera impugnata dall’ANAS è un mero atto endoprocedimentale e quindi non definitivo.
La prima delibera di Giunta descritta dalla superiore disposizione (oggi impugnata) permette infatti all’Ente proprietario della strada di formulare “osservazioni o proposte”, sulle quali “si esprime definitivamente la giunta municipale con una seconda deliberazione”, non ancora intervenuta.
Di ciò è consapevole la stessa difesa dell’ANAS la quale nella propria esposizione in fatto richiama l’iter procedimentale successivo alla delibera oggetto del presente gravame, richiamando anche la diffida ex art. 5 del Codice della Strada inviata al Comune resistente.
Secondo condivisa giurisprudenza “Il parere dell’Anas, peraltro, esaurisce la propria efficacia all’interno del procedimento amministrativo nel quale si colloca, essendo sempre consentito al Comune di decidere in via definitiva, ai sensi dell’articolo 5 comma 7 del regolamento, approvando nuovamente la delimitazione del centro abitato, nonostante il contrario parere dell’ente proprietario delle strade e pubblicando anche la nuova delibera, al fine della decorrenza del termine per la eventuale impugnazione. Non avendo provveduto in tal senso, il Comune non ha mai concluso il procedimento amministrativo di delimitazione del centro abitato” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 14/05/2014, n. 2651).
Pertanto, sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la precisazione che il Comune di Porto Empedocle dovrà compiere tutti gli atti necessari finalizzati alla sollecita conclusione del procedimento de quo.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della controversia e della sua definizione per un profilo in rito.