TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2014-04-17, n. 201404135
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Testo completo
N. 04135/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04527/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4527 del 2010, proposto da:
Hogart Finance s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.R C e dall’avv.B M L, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza Bainsizza, 3;
contro
A.S.L Roma E, non costituita;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2412/07 del Tribunale civile di Roma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 il cons. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2412/07, del 3 febbraio 2007 del Tribunale civile di Roma, con il quale l’Azienda sanitaria è stata condannata al pagamento di € 58.380,41 oltre agli interessi ed alle spese ed onorari del giudizio.
Riferisce l’Azienda sanitaria che sono in corso di pagamento le somme totali spettanti a parte ricorrente.
Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Premette il Collegio che con la sentenza n. 186 del 12 luglio 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, l.13 dicembre 2010 n. 220, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, sospendendo prolungatamente (di proroga in proroga) la