TAR Milano, sez. II, sentenza 2009-11-26, n. 200905171
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N. 05171/2009 REG.SEN.
N. 00708/2006 REG.RIC.
N. 00012/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul primo ricorso n.708 del 2006, proposto da:
M R, M M, M V, T L, M P, Longato-Schmidt Brigitte, L P, L L, F A, P F F, P E V e R G, tutti rappresentati e difesi dagli avv. A L D C, S N e F B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. S N in Milano, via Cadore N.36;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. M R S, A T, A M, A M A, A M M, domiciliato presso l’Avvocatura Civica, in Milano, via della Guastalla, 8;
Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, rappresentata e difesa dagli Avv. Fabrizio Magrì e Maria Sala, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Magrì in Milano, via Camperio 9;
nei confronti di
Citylife Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Di S, Ercole R, Rosemarie Serrato, Guido B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Ercole R in Milano, Viale Bianca Maria 23;
Sul secondo ricorso numero di registro generale 12 del 2009, proposto da:
M R, Righetti Massimo, T L, L L, P F F, P E V, R G e Rezzonico Mailù, tutti rappresentati e difesi dagli avv. A L D C, S N e F B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. N in Milano, via Cadore N.36;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. M R S, A T, A M, A M A, A M M, domiciliato presso l’Avvocatura Civica, in Milano, via della Guastalla, 8;
Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, rappresentata e difesa dagli Avv. Fabrizio Magrì e Maria Sala, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Magrì in Milano, via Camperio 9;
nei confronti di
Citylife Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Di S, Ercole R, Rosemarie Serrato, Guido B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Ercole R in Milano, Viale Bianca Maria 23;
per l'annullamento
con il primo ricorso n. 708 del 2006:
della delibera della G.C. di Milano n. 3061 del 16.12.2005 avente ad oggetto “approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate e approvazione finale programma integrato di intervento ai sensi e per gli effetti dell’art 87 e segg. L.R. 12/2005 relativo al quartiere storico Fiera Milano e aree adiacenti, in attuazione al PRG approvato in data 26.2.1980 con delibera G.R. 29741;
del decreto di compatibilità ambientale n. 19250 del 15.12.2005
di ogni altro presupposto ed ove occorra della delibera della G.C. di Milano n. 2039 del 6.9.2005 con cui è stato adottato il PPI in variante;
con il secondo ricorso n. 12/2009
della variante al PII adottata dalla Giunta Comunale il 3.6.2008 n. 1388 e approvata con delibera 2452 del 9.10.2008;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Citylife Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
U, relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/10/2009 il Primo Referendario dott.ssa S B, gli Avv. N, D C e B per parte ricorrente, R, B e Di S per Citylife, Magrì e Sala per la Fondazione Fiera, Mandarano per il Comune di Milano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti, abitanti nelle zone adiacenti al nuovo quartiere Citylife, impugnano con il primo ricorso gli atti dell’Amministrazione Comunale di Milano, aventi ad oggetto il Piano Integrato di Intervento (da ora PII) interessante il Quartiere Storico della Fiera di Milano, con il secondo ricorso la variante al PII approvata nel 2008.
Il PII de quo è un atto attuativo, che si inserisce nell’ambito del progetto di riqualificazione e sviluppo del sistema fieristico Lombardo, previsto nell’Accordo di Programma del 1994, che contempla sia la realizzazione del Polo Esterno della Fiera, a Rho - Pero, sia la riqualificazione urbanistica degli spazi espositivi nel Quartiere Storico di Fiera di Milano.
L’iter attraverso cui si è sviluppato e realizzato l’Accordo di programma e che si concluderà poi con il Piano Integrato di Intervento interessante il quartiere Fiera, è il seguente:
la Regione ha dato avvio al procedimento con deliberazione n. 47405 del 12.1.1994 ai sensi dell’art 2 L.R. 14/93;l’accordo veniva sottoscritto in data 25.3.1994 dalla Regione, Comune di Milano, Rho e Pero e dalla Fondazione Fiera e approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia del 8.4.1994 n. 58521.
Tra le varie norme dell’Accordo giova richiamare, per una completa comprensione dei fatti di causa, le seguenti disposizioni:
- l’art 2, in cui definisce l’oggetto degli interventi, distinguendo il Polo esterno di Rho e quello del Comune di Milano: per quest’ultimo, si elencano le varie opere da realizzare, prevedendo il soggetto attuatore e i tempi di realizzazione;si stabilisce che, in conseguenza della realizzazione del Polo esterno, l’area già utilizzata per le attività di tipo espositivo-fieristico, sarebbe stata ridotta da mq. 444.000 a mq. 130.000 e le aree dismesse, quindi mq 314.000 sarebbero state assoggettate, mediante lo strumento urbanistico di iniziativa comunale, a “nuovo azzonamento compatibile con il tessuto urbano circostante, che tenga anche conto dell’esigenza di recupero degli edifici esistenti di pregio e della creazione di consistenti aree a verde”.
- l’art 9 comma 9, dispone che “le opere previste nell’accordo di programma hanno carattere di pubblica utilità indifferibilità e urgenza”.
L’accordo, che costituisce variante al PRG, venne ratificato dal C.C. con delibera n. 166 del 28.4.1994 e venne nel corso degli anni in parte integrato con due decreti nn. 5595 del 14.3.2001 e 18117 del 3.10.2002.
Al fine di fronteggiare nuove esigenze urbanistiche, con delibera della G.C. n. 884 del 15.4.2003 vennero approvate le linee generali di intervento per la riqualificazione del Polo urbano della Fiera, e, in tale atto, l’organo comunale espresse “parere favorevole (salve le competenze del Consiglio Comunale in materia) in ordine ai contenuti della correlata variante di PRG, quali emergono dagli elaborati tecnici allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante”.
Anche in detto atto giuntale sono definite alcune linee generali, che evidenziano che la scelta del PII e della gara di progettazione è dovuta alla rigidità degli strumenti di pianificazione territoriale ed alle incertezze dei tempi burocratici, che costituiscono fonti di preoccupazione per gli investitori immobiliari internazionali, nonché motivo di interdizione nei processi di riqualificazione delle aree urbane.
Per le aree del Comune di Milano venne predisposto un Atto integrativo dell’accordo di programma, denominato “Variante all’Accordo di Programma” (da ora Variante 2003), sottoscritto in data 14-24 novembre 2003 dalle medesime parti dell’Accordo del 1994.
Il Consiglio Comunale di Milano ratificò, ai sensi dell’art 34 comma 5 del D. lvo 267/00 e dell’art 6 L.R.2/2003, l’adesione all’atto integrativo dell’accordo di programma con delibera n. 76 del 9.12.2003.
Il provvedimento de quo costituisce anche variante al PRG vigente.
L’accordo venne definitivamente approvato dalla Regione con DPGR n. 405 in data 19.1.2004.
Nell’art 3.1 di detto decreto si dà atto della necessità, stante il mutare del contesto economico,“di rivedere alcuni impegni legati agli obblighi pianificatori e di procedere ad una variazione urbanistica del comparto, definendo una nuova perimetrazione delle aree, le modalità urbanistiche di trasformazione e il nuovo sistema della sosta”.
La Variante 2003 persegue la finalità della riqualificazione del Polo urbano e dell’incremento del perimetro per localizzare 4000 posti auto, precisando, nell’art 1 comma 3 che il raggiungimento di dette finalità contempla la necessità di specifiche varianti allo strumento urbanistico del Comune di Milano.
Negli atti della variante allegati alla delibera, cioé nella relazione generale e nelle N.T.A., è contenuta la disciplina generale della edificazione e le relative motivazioni.
Nella relazione, dopo un breve excursus sulla storia e sulle caratteristiche del quartiere, si dà atto che “la vera eredità della fiera è costituita da ciò che essa ha rappresentato per quasi un secolo, un punto di incontro e di scambio e soprattutto un luogo di sperimentazione di una cultura trasversale del fare”.
La finalità del nuovo progetto è quella di conservare tale tradizione, “mantenere un carattere in cui si mescolano attività diverse - non solo un quartiere residenziale –“ ma anche un luogo di sperimentazione delle nuove tecnologie dell’abitare e del produrre” (relazione art. 1.5).
E’ importante evidenziare fin da ora che sono individuabili nel nuovo progetto due comparti: quello del polo fieristico che viene incrementato sino a raggiungere i mq.199.000, anziché mq.130.000 e quello dell’area di trasformazione, che a seguito della nuova perimetrazione dell’area occupata dalla attività espositiva, diminuisce da 314.000 a circa 255.000, con una superficie lorda di pavimento di circa mq 293.000.
Nel par. 4.1 “Usi del suolo” all’area indicata come ex Fiera viene assegnato “un diritto di edificazione di 1,15 mq di superficie di pavimento per mq di superficie territoriale”, anziché il precedente diritto di edificazione pari 1,5 mq.
La nuova variante introduce la disciplina puntuale della zona, in base alla quale la dotazione degli standard urbanistici verrà “computata in funzione del mix funzionale adottato” nel seguente modo:
- funzioni residenziali 44 mq/abitante
- funzioni direzionali e ricettive 80 per cento della slp
- funzioni commerciali (piccole e medie strutture di vendita) 80 per cento della slp
- funzioni produttive 20 per cento della slp
Quanto agli standard si potrà provvedere, fermo restando il reperimento della quantità minima delle aree destinate a parco urbano e spazi aperti pubblici (di cui all’accordo di programma), mediante cessione in luogo ovvero con asservimento delle aree necessarie ovvero con la realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse generale, il cui valore sia almeno pari a quello delle aree che dovrebbero essere cedute,ovvero, in alternativa, con il ricorso alla pura e semplice monetizzazione.
Nel punto 4.6 la variante prevede, come modalità di attuazione, che la Fiera bandisca una gara internazionale per la progettazione della trasformazione urbanistica dell’area dismessa. Sulla base del progetto presentato, che include oltre il polo urbano anche le strutture da destinare a campus scolastico, la viabilità gli spazi pubblici e la ricollocazione delle attuali scuole e la riconversione del velodromo, dopo di che verrà redatto un programma integrato di intervento.
Nelle N.T.A. della variante al PRG, allegate alla delibera consiliare n. 76/2003, si precisa al punto 1.2.3 che “con riferimento al Documento di Inquadramento delle Politiche urbanistiche comunali, la variante verrà attuata mediante un Programma Integrato di Intervento”.
In detto Documento di Inquadramento, denominato “Ricostruire la grande Milano” approvato con delibera del Consiglio Comunale del 5.6.2000 n. 48, il Comune assegna ai PII la funzione di strumenti di flessibilità delle procedure amministrative, superando le rigidità della disciplina del PRG, che può risultare, per alcune realtà, obsoleta.
Le norme di attuazioni contenute nella secondo parte del Documento di Inquadramento, nella parte relativa ai programmi di Intervento, riportano prescrizioni puntuali per il soddisfacimento delle dotazioni di aree per infrastrutture e servizi, anche attraverso il ricorso alla monetizzazione.
La gara é stata vinta dalla società Citylife, che presenta una proposta di progetto, trasmessa all’Amministrazione Comunale in data 21.3.2005.
Il progetto viene poi esaminato dalla Commissione edilizia, in composizione integrata con gli esperti in materia paesaggistica ambientale, in data 14.7.2005, ed è oggetto di Valutazione impatto ambientale (DR 19250 del 15.12.2005).
Il relativo giudizio espresso dal Dirigente Regionale è positivo, sebbene subordinato all’osservanza di alcune prescrizioni, condizioni e raccomandazioni in ordine alla fase di progettazione esecutiva, alla fase di cantierizzazione e di gestione, a lavori ultimati, nonché nei riguardi della componente relativa al paesaggio.
Il PII presentato veniva adottato e poi approvato dalla Giunta Comunale rispettivamente con deliberazioni nn. 2039 del 6.9.2005 e 3061 del 16.12.2005, che davano atto del fatto che la proposta del PII era conforme agli indirizzi e alle regole stabilite dal Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche e alla strumentazione urbanistica del PRG vigente.
La relativa convenzione è stata sottoscritta in data 12 dicembre 2006.
Il PII approvato recepisce le indicazioni dell’accordo di programma e detta una disciplina compiuta dell’intervento, secondo i seguenti parametri:
-nell’area interessata dalla trasformazione, di mq 255.000 (rectius mq 254.704 come é indicato nel PII) si applica un indice di 1,15 mq/mq per determinare la quota di slp assentibile. In tal modo la slp edificabile risulta di mq 292.909 e viene suddivisa in mq148.407 per residenza;mq 101.000 per terziario;mq 20.000 per commerciale, mq 19.472 per servizi e mq 4.030, per gli edifici che vengono mantenuti.
Lo standard prescritto è di 44 mq per abitante, per un totale di mq. 311.499, di cui mq.15.485 vengono monetizzati mentre il resto, cioè mq. 296.014 vengono reperiti all’interno (fisicamente) dell’area de qua vertitur.
Viene poi stabilita la realizzazione di uno standard qualitativo rappresentato dalla infrastruttura sul “Padiglione 3” per un totale di € 22.989.605, corrispondenti ad aree a standard per un totale di mq 91.056 di, che concorrono a formare i mq reperiti a scomputo della domanda di standard.
Avverso la delibera n. 3061 del 16.12.2005, parte ricorrente articola i seguenti motivi:
A) in merito alla realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico, c.d. “standard qualitativi”:
1) violazione del punto 1.2.4 della NTA e del punto 4.2 della variante al PRG approvata;violazione degli obiettivi specifici del PRG;violazione delle direttive contenute nel documento di inquadramento delle politiche urbanistiche del Comune di Milano del 6.5.2000;eccesso di potere per sviamento, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione.
La variante prevede come alternativa al reperimento in loco degli standard, la realizzazione di infrastrutture e di servizi di interesse generale;tuttavia il valore delle infrastrutture, che, secondo l’art 6 comma 5 L.R n.9/99. (oggi l’art 90 L.R.12/2005) deve essere “almeno pari a quello delle aree che avrebbero dovuto essere cedute” è inferiore al valore di mercato, essendo stato calcolato secondo i criteri della monetizzazione delle aree. Infatti il PII prevede la realizzazione del Padiglione 3 per un costo di € 22.989.605 pari a mq 91.056, quindi a ciascun metro quadrato viene assegnato il valore di € 252,477.
Ma il valore delle aree al metro quadrato, secondo la tesi dei ricorrenti, doveva ritenersi maggiore e, quindi, maggiore il valore delle opere a scomputo.
Basti pensare, continuano i ricorrenti, che le aree che non sono state reperite all’interno del Piano divengono aree edificate o di pertinenza delle edificazioni e,ne viene, quindi, incrementato il valore di mercato. Secondo questa impostazione il termine di riferimento da adottare sarebbe stato il valore di mercato che risulterebbe, ben superiore a quello prima indicato, se si tiene conto che la Fondazione Fiera ha ceduto a Citylife mq 255.000 a € 523.000.000, quindi, con un valore di euro 2.050, 9803 al mq.
B) in merito alla monetizzazione:
2) eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione;violazione del punto 1.2.4 delle NTA di attuazione e del punto 4.2 della variante al PRG approvata;violazione dell’art 6.5 della L.R. 9/99: il PII prevede la monetizzazione di mq 15.485 per un valore di € 3.909.547 e quindi anche qui € 252,477 mq. In base alla normativa regionale l’Amministrazione deve indicare le ragioni della scelta ed in particolare dimostrare che la soluzione è la più funzionale per l’interesse pubblico (art 90 L.R. 12/2005). Tale motivazione risulta assente e questo anche in contrasto con i principi generali del PRG, laddove si richiede una valutazione specifica dell’opportunità della monetizzazione;
C) in merito alle scelte sul reperimento di standard con riferimento allo strumento urbanistico vigente:
3) eccesso di potere per sviamento, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione.
La variante ha rimesso alla successiva fase di pianificazione esecutiva il computo della dotazione degli standard e l’individuazione delle modalità per assolvere agli obblighi derivanti dalla cessione di aree.
Anziché prevedere la realizzazione di standard all’interno delle aree, individua quale alternativa la monetizzazione, nonché un indice di edificabilità doppio rispetto a quello del PRG, in violazione allo specifico obiettivo della pianificazione comunale di incrementare la dotazione di servizi e verde;
D) sul giudizio di compatibilità ambientale:
4) Violazione della direttiva CEE 85/337;violazione del DPR 12.4.1986 e della L.R. 20/99 e successive modifiche, carenza di istruttoria;eccesso di potere per sviamento;contraddittorietà e illogicità: il progetto rientra nell’allegato B DPR 1996: decreto VIA viziato per illogicità e sviamento di potere
Il giudizio contenuto nel decreto di compatibilità ambientale n. 19250 del 15 dicembre 2005 è illogico e contraddittorio.
E) Illegittimità del provvedimento di approvazione del progetto e del decreto VIA: violazione degli artt. 10, 12 e 26 D. Lvo 42/2004, eccesso di potere: sulle aree oggetto di intervento sorgono immobili della Fondazione Fiera, per i quali, in quanto beni sottoposti al regime di tutela dei beni culturali, ex artt. 10 e 12 DLvo 42/2004, avrebbe dovuto essere acquisita l’autorizzazione ai sensi dell’art 26 D. lvo 42/2004.
Si costituivano in giudizio il Comune di Milano, la Fondazione Fiera e Citylife, sollevando una serie di eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.
Nel corso del procedimento, l’Amministrazione ha avvertito la necessità di apportare delle modifiche al progetto, per “nuovi fattori di interesse pubblico”, così rappresentati:
l’approvazione con prescrizioni da parte del CIPE del progetto preliminare della Linea Metropolitana M 5, il cui progetto, già oggetto di un finanziamento, prevede la realizzazione di una stazione in corrispondenza delle aree incluse nel perimetro del PII;mentre una parte significativa di dette aree viene interessata nel sottosuolo dal tracciato della nuova linea metropolitana;
la necessaria ridistribuzione delle funzioni, in particolare quella commerciale, in vista del previsto prolungamento ad ovest della linea metropolitana M5;
l’ampliamento del Parco sull’area di proprietà della Fondazione Fiera, denominata negli atti Area di Cerniera;
l’orientamento maturato in seno all’Amministrazione di realizzare un Museo di Arte Contemporanea e quindi la sostituzione del previsto Museo del Design con la diversa struttura museale, da localizzarsi sulla suddetta Area di Cerniera;
l’apposizione da parte della Soprintendenza del vincolo sul Padiglione 3
l’assegnazione alla città di Milano dell’Esposizione Internazionale 2015.
La Giunta Comunale ha adottato e approvato con deliberazioni rispettivamente n. 1388 del 3.6.2008 e n. 2452 del 9.10.2008 la variante al PII, in cui, dal punto di vista delle opere, si introduce la previsione di un tratto di metropolitana e della c.d. area di cerniera, dell’intervento di rifunzionalizzazione dell’impianto Vigorelli e alcune modifiche alla viabilità.
Nella delibera si sottolinea che la slp sviluppata dal programma rimane complessivamente pari a mq 288.879, ripartiti in mq 148.407 di residenza e mq 140.472 di altre funzioni;a fronte di una dotazione globale di aree o attrezzatura pubbliche generata dal PII, corrispondente a complessivi 311.499 mq il progetto reperisce una quantità complessiva di superfici per urbanizzazione secondaria/attrezzature pubbliche (standard) corrispondenti a mq 165.910.
Va poi sottolineato che la differenza di standard pari a mq 145.589 viene monetizzata, nel seguente modo:
- per mq 106.541 pari ad un importo complessivo di € 27.386.303,61 già determinato in sede di sottoscrizione della Convenzione Attuativa del PII del 12 dicembre 2006;
- per mq 39.048 pari ad un importo complessivo… (la cifra nella delibera non viene indicata) determinato dal Comune di Milano in base ai criteri e ai valori unitari di monetizzazione in vigore al momento della stipulazione del presente Atto integrativo.
L’atto integrativo e modificativo della Convenzione stipulata in data 12.12.2006, approvata quale allegato B alla delibera, nell’art 6 “ assolvimento di obbligo di cessione delle aree per attrezzature pubbliche o generale” recepisce il contenuto della delibera , precisando che il conferimento della quantità residuale di aree per attrezzature pubbliche pari a mq 145.589, suscettibile di incremento risulta equivalente ad un importo complessivo di 43.493,193,61 così costituito:
per mq 106.541 pari ad un importo complessivo di € 27.386.303,61 già determinato in sede di sottoscrizione della Convenzione Attuativa del PII del 12 dicembre 2006;
per mq 39.048 pari ad un importo complessivo di € 16.106.890,00 determinato dal Comune di Milano in base ai criteri e ai valori unitari di monetizzazione in vigore al momento della stipulazione del presente Atto integrativo.
Le parti danno atto che l’importo complessivo verrà destinato ad una Struttura Museale all’interno dell’Area di riqualificazione.
La variante viene impugnata con un ricorso autonomo (rubricato al n. 12/2009), riportante l’indicazione “da valersi anche come motivi aggiunti al ricorso n. 708/2006”, per i seguenti profili di illegittimità:
A) in merito alla realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico, “standard qualitativi:
Violazione del punto 1.2.4 della NTA e del punto 4.2 della variante al PRG approvata;violazione degli obiettivi specifici del PRG;violazione delle direttive contenute nel documento di inquadramento delle politiche urbanistiche del Comune di Milano del 6.5.2000;eccesso di potere per sviamento, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione: la variante ha eliminato la previsione dello standard qualitativo, (già oggetto di censura nel primo motivo del ricorso n. 708/06), modificando la Convenzione attuativa del PII all’art 6 della convenzione ha previsto che “la superficie delle aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico , generata dal PII conformemente a quanto disposto dall’art 1.2.4 delle NTA è pari a 311,499”: ma il Comune da atto che la superficie di attrezzature di interesse generale complessivamente reperita nell’ambito del PII è pari a mq 165.910 con una riduzione di mq 70.000 rispetto a 296.014 mq.
Di questi 165.910, mq 106.541 vengono monetizzati per un importo complessivo di €27.386.303,61 già determinato in sede di sottoscrizione della Convenzione Attuativa del PII del 12 dicembre 2006 e mq 39.048 pari ad un importo complessivo… determinato dal Comune di Milano in base ai criteri e ai valori unitari di monetizzazione in vigore al momento della stipulazione del presente Atto integrativo.
Il richiamo alla precedente convenzione per la quantificazione di mq 106.541 è illegittima: nella precedente convenzione si prevedeva la realizzazione di opere per un valore di € 22.989.605 pari a mq 91.056, nonché la monetizzazione di mq 15.485 per un valore di € 3.909.547, somma a cui si aggiunge € 1.090.453 corrispondenti alla somma recuperata dal soggetto attuatore dai proventi della locazione dell’immobile al Ministero della Difesa. Complessivamente la quantità delle aree non cedute veniva calcolato in mq 106.541.
Nell’attuale formulazione dell’art 6 vengono richiamati i mq 106.541 per i quali si tiene fermo il valore stabilito nella pregressa convenzione.
B) In merito alla monetizzazione
eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione;violazione del punto 1.2.4 dell NTA di attuazione e del punto 4.2 della variante al PRG approvata;violazione dell’art 6.5 della L.R. 9/99:
-il PII originale monetizzava mq 15.485 per un valore globale di € 3.909.547 e quindi risultava un valore al mq anche qui di € 252,477 mq;
-nella variante al PII sono stati aggiunti 39.048 mq da monetizzare senza motivazione sulla ragione per cui si ricorre a questa modalità sostitutiva;
-manca una valutazione specifica della scelta di monetizzare e delle ragioni della non opportunità della cessione delle aree all’interno dell’area interessata dal Piano;
C) in merito alle scelte sul reperimento di standard con riferimento allo strumento urbanistico vigente
Eccesso di potere per sviamento, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione.
D) Violazione e falsa applicazione di legge: art 4,5,6 e segg. del D. Lvo 152/2006, come modificato dal D. lvo 4/2008: la variante non è stata sottoposta a VAS.
Si costituivano in giudizio il Comune di Milano, la Fondazione Fiera e Citylife, sollevando una serie di eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.
In vista dell’udienza di merito, le parti depositavano memorie a difesa della proprie posizioni.
Alla pubblica udienza del 21 Ottobre 2009, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
In data 29.10.2009 veniva pubblicato il dispositivo della sentenza, ai sensi dell’art 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.
DIRITTO
1) E’ opportuno procedere alla riunione dei ricorsi, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi e per consentire un’omogenea ricostruzione dei fatti.
2) Come emerge da quanto è stato evidenziato sinora, al centro della controversia sono gli atti pianificatori interessanti la vasta area dello storico quartiere della Fiera di Milano, al quale verrà data una nuova conformazione in base ad un Accordo di Programma ed a un Programma Integrato di Intervento, presentato dal soggetto attuatore.