TAR Brescia, sez. I, ordinanza collegiale 2011-09-02, n. 201101302

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, ordinanza collegiale 2011-09-02, n. 201101302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201101302
Data del deposito : 2 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01071/2011 REG.RIC.

N. 01302/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01071/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2011, proposto da:

S S, rappresentato e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto presso G R in Brescia, via Solferino, 59;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del Decreto del Responsabile datato 24.3.2011, Prot. n.114133 di revoca del beneficio di legge in relazione ad istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. Dissanayake R B P a favore del ricorrente e degli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 settembre 2011 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, nel caso, sono state versate in atti, in tempi diversi, due note di pari data 10.8.2011 apparentemente riferentesi al medesimo soggetto, peraltro disponenti in modo diametralmente opposto (l’una sembra relazionare intorno all’impossibilità di provvedere positivamente;
l’altra segnala di voler riprovvedere per il tramite di uno schema di comunicazione al quale di norma consegue un esito positivo del riesame);

Nulla per le spese.

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