TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-10-14, n. 202400795

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-10-14, n. 202400795
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400795
Data del deposito : 14 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2024

N. 00795/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00149/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di RE (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 149 del 2024, proposto da
SDV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Arch. OS de TA, in relazione alla procedura CIG 9882766C7D, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Guerrieri, Nicola Pepe e Arturo De TA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di RE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Moniga, Gisella Donati e Francesco Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in RE, Corsetto S. Agata 11/B;



nei confronti

Arch. DO SI, in proprio e nella sua qualità di mandatario-capogruppo del R.T.P con l’Arch. Nicola Munaretto, l’Arch. Michele Pallaoro, l’Arch. Emilio Aldo Ellena, l’Ing. Massimiliano Pulice per Arcadis Italia s.r.l., l’Arch. Martina Salvaneschi per la Associates Architecture s.r.l. e l’Arch. Alberto EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Alfarano, Gianfranco Toscano e Sara Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arch. IO TO IS e Arch. IN MI, in proprio e quali legali rappresentanti dello Studio Associato Inout Architettura, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Onorati e Fabio Monaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della Determinazione n. 340 del 12.02.2024 del Settore Pianificazione Urbanistica – Comune di RE, di “presa d’atto del verbale di efficacia sottoscritto l’08.02.2024”, relativamente al CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN FORMA ANONIMA AI SENSI DELL’ART. 154 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA PROGETTAZIONE UTILE ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUADRANTE SUD OVEST DELLA CITTA’ DAL TITOLO “LA SCUOLA AL CENTRO DEL FUTURO. LA RIGENERAZIONE DELL’AREA SUD-OVEST DI BRESCIA. (cfr. All. 10); in quanto atto successivo oggetto di applicazione.

- della Aggiudicazione definitiva ex art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgvo 50/2016 del CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN FORMA ANONIMA AI SENSI DELL’ART. 154 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA PROGETTAZIONE UTILE ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUADRANTE SUD OVEST DELLA CITTA’ DAL TITOLO “LA SCUOLA AL CENTRO DEL FUTURO. LA RIGENERAZIONE DELL’AREA SUD-OVEST DI BRESCIA”, comunicata il 29.01.2024. (cfr. All. 8);

- della Determinazione dirigenziale n. 3421 del 28.12.2024 (cfr. All. 4) del Settore Pianificazione Urbanistica – Comune di RE, avente ad oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE… APPROVAZIONE FINALE DELLA GRADUATORIA.

- della Determinazione Dirigenziale n. 2 del 03.01.2024 (cfr. All. 5), avente ad oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE… RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3421 DEL 28.12.2023 RELATIVAMENTE ALLA COMPOSIZIONE DEL PRIMO CLASSIFICATO;

- del Verbale seduta della Commissione di gara del 06.12.2023 (cfr. All. 3);

- dei Verbali della Commissione di gara del 01.12.2023; 30.11.2023; 29.09.2023;

- delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità rese dal Commissario Arch. Samuele RI;

- di ogni altro atto connesso e conseguenziale, anche se di estremi ignoti.

nonchè

per la declaratoria di invalidità ed efficacia e annullamento del contratto eventualmente stipulato da essa Amministrazione resistente con le controinteressate indicate in epigrafe e/o con l’RTI costituito tra le stesse; con espressa domanda della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e il contratto, ai sensi degli artt.li 122 e 124 c.p.a. e di ogni altra norma, anche in via di subentro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di RE, di DO SI e di IO TO IS e IN MI;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120 cod. proc. amm.;

Visto il dispositivo di sentenza n. 774/24 pubblicato il 2 ottobre 2024;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La procedura di gara .

1.1. Con determinazione dirigenziale n. 1677 del 21 giugno 2023, il Comune di RE indiceva un concorso di progettazione in due gradi, ex art. 154 d. lgs. 50/2016, dal titolo “La Scuola al Centro del Futuro. La rigenerazione dell’area sud-ovest di RE” , finalizzato all’acquisizione, dopo l'espletamento del secondo grado della procedura, di un progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un nuovo Polo Scolastico/Community Hub nel quartiere Don Bosco.

1.2. Entro il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura, fissato al 15 settembre 2023, pervenivano 72 proposte progettuali in forma anonima e in via telematica.

1.3. Le proposte erano esaminate dalla Commissione giudicatrice, che in data 29 settembre 2023 ne selezionava cinque per l’ammissione alla seconda fase della procedura.

1.4. In data 29 novembre 2023 pervenivano in forma anonima i cinque progetti, identificati soltanto da codici alfanumerici.

1.5. Nelle date del 30 novembre 2023 e 1 dicembre 2023 venivano svolte le sedute riservate della Commissione giudicatrice che portavano alla formazione della proposta di graduatoria.

1.6. Quindi, in data 6 dicembre 2023, aveva luogo la seduta pubblica conclusiva del concorso, nel corso della quale venivano decriptati i codici alfanumerici, veniva proclamato il vincitore del concorso (soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione) e veniva letta la graduatoria correlata ai nomi di tutti i partecipanti; in particolare, per quel che rileva:

- al primo posto si collocava l’RT SI DO (capogruppo) con altri, con punti 87,50;

- al secondo posto l’RT IS IO TO (capogruppo) con altro, con punti 81,00;

- al terzo posto l’RT De TA OS (capogruppo) con altri, con punti 66,00.

1.7. Con determinazioni dirigenziali n. 3421 del 28.12.2023 e n. 2 del 03.01.2024 veniva approvata la graduatoria del concorso in pendenza dei controlli di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016.

1.8. Con nota dell’8 gennaio 2024, l’Arch. OS de TA, quale mandatario capogruppo del raggruppamento classificatosi al terzo posto nella graduatoria approvata, denunciava alla stazione appaltante la sussistenza di pretese cause di incompatibilità e conflitti di interesse tra un componente della Commissione giudicatrice e l’RT aggiudicatario della gara, e formulava altresì domanda di accesso alla documentazione tecnica ed amministrativa dei primi due classificati nonché alle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e conflitto di interessi firmate dai commissari, non presenti tra la documentazione di gara pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

1.9. Con nota del 29 gennaio 2024, la stazione appaltante riscontrava l’istanza di accesso trasmettendo la documentazione richiesta unitamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva.

1.10. Con ulteriore missiva del 12.02.2024, l’Arch. OS de TA segnalava alla stazione appaltante l’esistenza di ulteriori vizi inficianti, a suo dire, gli elaborati progettuali presentati dai primi due classificati, in quanto redatti in difformità dalle specifiche tecniche previste dal disciplinare di gara a pena di esclusione, invitando la stazione appaltante a provvedere in autotutela ad assumere i necessari provvedimenti e a riformulare la graduatoria.

1.11. La stazione appaltante non riscontrava tale istanza, ma, con determinazione dirigenziale n. 340 del 12 febbraio 2024, ultimati i controlli di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, dichiarava l’efficacia dell’aggiudicazione all’RT Arch. SI DO.

2. Il ricorso .

Con ricorso notificato il 28 febbraio 2024 e ritualmente depositato, l’Arch. OS de TA, quale legale rappresentante della società SDV s.r.l., in proprio e nella qualità di mandatario capogruppo del RT con CA NU e GI IA, impugnava il provvedimento di aggiudicazione e gli ulteriori atti della procedura di gara meglio indicati in epigrafe, e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione incidentale, sulla base di due motivi, con i quali deduceva vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.

2.1 In particolare, con il primo motivo, la parte ricorrente deduceva vizi di “Violazione di legge: Art. 77, comma 6, del D.l gvo n. 50 del 2016; art. 42 del D. lgvo 50/2016; art. 7 del D.p.r. n. 62/2013. Violazione della lex specialis: art.4, 15 e 19 del Disciplinare di gara” . La legittimità dei provvedimenti impugnati sarebbe inficiata dalla circostanza che uno dei componenti della Commissione giudicatrice, l’Ing. Samuele RI, pur avendo dichiarato e poi anche confermato l’assenza di cause di incompatibilità all’assunzione dell’incarico e di situazioni di conflitto di interesse, sarebbe in realtà legato da abituali rapporti di collaborazione e di frequentazione professionale ad uno dei componenti l’RT aggiudicatario, l’Arch. Alberto EN, assieme al quale avrebbe partecipato in qualità di relatore a diversi convegni e conferenze (aventi ad oggetto, peraltro, proprio la progettazione di plessi scolastici) e con il quale avrebbe condiviso anche la redazione di una pubblicazione scientifica. Risulterebbero pertanto violati, sia l’art. 15 del disciplinare di gara, nella parte in cui dispone che “Non possono far parte della Commissione Giudicatrice “(…) 2. i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano in corso con loro un rapporto di lavoro o altro rapporto notorio. Si intende per rapporto notorio quella situazione di condivisione, anche del medesimo ambiente di lavoro, che abbia dato luogo ad una reciproca

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