TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2015-05-14, n. 201500213

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2015-05-14, n. 201500213
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201500213
Data del deposito : 14 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00446/2010 REG.RIC.

N. 00213/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00446/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 446 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da G.T.M. S.r.l., con sede in Termoli (Cb), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti E L e A M S, con elezione di domicilio in Campobasso, via Puglia n. 121, presso lo studio legale Lomonaco,

contro

Comune di Termoli (Cb), in persona del Sindaco p. t., e Polizia municipale di Termoli, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’avv. N N, con domicilio eletto in Campobasso, via Principe di Piemonte n. 20, presso lo studio Passarella,

nei confronti di

Cordisco Pasquale, controinteressato, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Sbrocca e dall’avv. Lorenzo Derobertis, con domicili oeletto in Campobasso, via Mons. Bologna n. 46, presso lo studio legale Albino,

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1)il provvedimento prot. n. 28546 datato 1.10. 2006, avente a oggetto << d.i.a. del 21.9.2010 prot. n. 27451 per lavori di variante al permesso di costruire n. 113/2009, relativo alla ristrutturazione di un edificio turistico in via Rio Vivo >>;
2l’ordinanza n. 306 del 7.9.2010, notificata il 13.9.2010, avente a oggetto << immediata demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi – ditta G.T.M. S.r.l. e altri – costruendo fabbricato in via Rio Vivo >>;
3)qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ivi compreso, per quanto occorre possa, il verbale di sequestro della polizia municipale di Termoli, prot. int. 117/10p.g. datato 1.9.2010;
quanto ai motivi aggiunti notificati il 23.9.2011, dei seguenti atti: 1)il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, presentata dalla ricorrente in data 11.4.2011;
2)qualsiasi altro atto connesso;


Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i motivi aggiunti e le due memorie della ricorrente;

Visti l’atto di costituzione in giudizio, le tre memorie e le note di deposito dell’Amministrazione comunale intimata, nonché il controricorso e la memoria difensiva della parte controinteressata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 il dott. O C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I – La società ricorrente, avendo avviato la ristrutturazione e l’ampliamento di una struttura alberghiera, insorge per impugnare i seguenti atti: 1)il provvedimento prot. n. 28546 datato 1.10. 2006, avente a oggetto << d.i.a. del 21.9.2010 prot. n. 27451 per lavori di variante al permesso di costruire n. 113/2009, relativo alla ristrutturazione di un edificio turistico in via Rio Vivo >>;
2l’ordinanza n. 306 del 7.9.2010, notificata il 13.9.2010, avente a oggetto << immediata demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi – ditta G.T.M. S.r.l. e altri – costruendo fabbricato in via Rio Vivo >>;
3)qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ivi compreso, per quanto occorre possa, il verbale di sequestro della polizia municipale di Termoli, prot. int. 117/10p.g. datato 1.9.2010: la ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e segg. del Testo unico dell’edilizia, violazione degli artt. 22, 26 e 52 del Regolamento edilizio comunale, eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, sviamento dal fine;
2)violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990, eccesso di potere per sviamento;
3)violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e segg. del Testo unico dell’edilizia, eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, sviamento dal fine.

Con i motivi aggiunti notificati il 23.9.2011, la società ricorrente impugna, altresì, i seguenti atti: 1)il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, presentata dalla ricorrente in data 11.4.2011;
2)qualsiasi altro atto connesso. Al riguardo, essa deduce le seguenti censure: violazione e falsa applicazione della normativa di cui al testo unico dell’edilizia, eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà e dello sviamento dal fine.

Con due successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo – anche con tre successive memorie e con nota di deposito - l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. Conclude per la reiezione.

Si costituisce, altresì, la parte controinteressata, deducendo – anche con successiva memoria – l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 280 del 2010, questa Sezione accoglie la domanda cautelare di parte ricorrente.

Con ordinanza collegiale n. 446 del 2011, sono disposti incombenti istruttori, ai quali il Comune intimato dà esecuzione.

Con ordinanza collegiale n. 67 del 2011, sono disposti nuovi incombenti istruttori (verificazione), onerandone un tecnico della Regione Molise. Con ordinanza collegiale n. 175 del 2012, viene revocata la verificazione, a seguito dell’intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

All’udienza del 6 novembre 2014, le parti dichiarano il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. La causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è improcedibile. Spese compensate.

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