TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2013-02-08, n. 201300624

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2013-02-08, n. 201300624
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201300624
Data del deposito : 8 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11265/2012 REG.RIC.

N. 00624/2013 REG.PROV.CAU.

N. 11265/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11265 del 2012, proposto da:


R C e M C S, rappresentati e difesi dall'avv. A R, con domicilio eletto presso A R in Roma, via Caio Mario, 27;


contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. R M, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Determinazione Dirigenziale n.112 del 20/09/2012 di Roma Capitale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevata l’insussistenza di pregiudizio irreparabile in assenza dell’ingiunzione a demolire le opere;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio;

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