TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2013-02-08, n. 201300624
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N. 00624/2013 REG.PROV.CAU.
N. 11265/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11265 del 2012, proposto da:
R C e M C S, rappresentati e difesi dall'avv. A R, con domicilio eletto presso A R in Roma, via Caio Mario, 27;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avv. R M, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Determinazione Dirigenziale n.112 del 20/09/2012 di Roma Capitale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevata l’insussistenza di pregiudizio irreparabile in assenza dell’ingiunzione a demolire le opere;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio;